Sentenze

Cassazione: è un danno risarcibile l'intervento che abbia tolto al paziente chanche di vivere più a lungo

di Paola Ferrari

Costituisce danno risarcibile l'errata esecuzione di un intervento chirurgico, praticato per rallentare l'esito certamente infausto di una malattia, che abbia comportato per il paziente la perdita della chance di vivere più a lungo. Le possibilità di sopravvivenza, misurate in astratto secondo criteri percentuali, rilevano ai fini della liquidazione equitativa del danno, che dovrà altresì tenere conto dello scarto temporale tra la durata della sopravvivenza effettiva e quella della sopravvivenza possibile in caso di intervento chirurgico corretto.

È questo, in sintesi, il cuore della sentenza n. 7195/2014 della terza sezione civile della Cassazione, depositata il 27 marzo scorso. I Supremi Giudici hanno cassato con rinvio il precedente di merito emesso dalla Corte d'appello di Trieste accogliendo le doglianze avanzate dal marito della paziente deceduta. Nella fattispecie fu accertata l'imperizia dei medici per non aver asportato completamente l'utero ed entrambe le ovaie in un caso di tumore maligno in una donna cinquantenne, rispetto alla quale era irragionevole privilegiare l'esigenza conservativa dell'apparato genitale.

Quando si parla di perdita di chance, afferma la Cassazione nell'ampia e argomentata sentenza, il danno è costituito dalla perdita della possibilità di ottenere un risultato utile reputandola di per sé come «bene», cioè un diritto attuale autonomo e diverso dagli altri, ivi compreso il diritto alla salute. Una volta accertato il nesso causale tra l'errore medico e il mancato rallentamento della progressione della malattia o comunque tra l'errore medico e l'accorciamento della possibile durata della vita, il danno diventa risarcibile. La percentuale astratta di realizzabilità della chance, nel caso di specie, venne quantificata in una percentuale del 41% di vivere ancora cinque anni.

È necessario ricordare che il danno "da chance" non trova riconoscimento in uno specifico articolo di legge, ma costituisce un'elaborazione della dottrina prima, e della giurisprudenza che lo ha ritenuto risarcibile a condizione che il danneggiato dimostri, anche in via presuntiva, l'ipotesi di un risultato positivo a sé favorevole. L'accertamento del nesso di causalità materiale implica comunque l'applicazione della regola probatoria del «più probabile che non», che può affermarsi allorché il giudice accerti che quella diversa - e migliore - possibilità si sarebbe verificata più probabilmente che non.

Nel caso quindi di accorciamento del tempo di vita quale componente essenziale del bene dell'esistenza, determina la risarcibilità qualunque fatto imputabile che ne comporti l'anticipata cessazione. Il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale in favore degli aventi diritto non potrà che investire tale anticipazione della morte, e avere quindi come termine di riferimento il lasso di tempo intercorrente tra la data in cui l'evento si è effettivamente verificato e quello in cui si sarebbe presumibilmente verificato se il fatto illecito acceleratore dei fattori patogenetici preesistenti non vi fosse stato.