Sentenze

Corte Ue: si paga l'Iva sui fondi per i centri anziani

di Alberto Santi

Le sovvenzioni ricevute a titolo di integrazione dei corrispettivi spettanti a fronte delle prestazioni di cure rese da una struttura residenziale per anziani non possono considerarsi escluse dal campo di applicazione dell'Iva.

Il chiarimento arriva dalla Corte di giustizia europea che, con la sentenza 27 marzo 2014, nella causa C-151/13, si è pronunciata per dirimere una controversia interpretativa sorta nell'ambito di un contenzioso pendente in Francia.

Una società francese gestisce un centro per anziani non autosufficienti e riceve, a titolo di "forfait cure", alcune somme da una cassa di assicurazione malattia. Ritenendo che tali somme dovessero qualificarsi come estranee all'ambito di applicazione dell'Iva e, pertanto, non influenzassero come corrispettivo per operazioni esenti il pro rata di detrazione, il contribuente ha rettificato l'imposta già computata a credito e ne ha chiesto il rimborso all'amministrazione finanziaria.

Quest'ultima, invece, ha concluso che gli importi in questione rientrano in un sistema di tariffazione fra la struttura e l'ente assicurativo e che esiste perciò una stretta connessione fra le prestazioni di cura che il centro fornisce agli anziani e i versamenti eseguiti dalla cassa.
Il contribuente non ha condiviso queste conclusioni, reputando che le stesse siano in contrasto con la normativa comunitaria di riferimento, atteso che le modalità di calcolo del forfait e altre sue caratteristiche non consentirebbero di qualificarlo come una «sovvenzione direttamente connessa al prezzo» delle prestazioni.

La questione è stata così portata all'attenzione della Corte amministrativa d'appello che, a sua volta, l'ha sottoposta alla Corte di giustizia per ricevere indicazioni su come vada interpretata la normativa di riferimento.
I giudici di Lussemburgo hanno richiamato la propria consolidata giurisprudenza per risolvere il dubbio interpretativo. In particolare, ha ricordato loro anzitutto che sono soggette a Iva solo le «prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso». Ebbene, per interpretazione costante, l'onerosità della prestazione può dirsi sussistente solo quando tra il prestatore e l'utente intercorra un rapporto giuridico in cui avvenga uno scambio di reciproche prestazioni, nel quale il compenso ricevuto dal prestatore costituisca il controvalore effettivo del servizio prestato.

Inoltre, la base imponibile ai fini Iva comprende «tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore per tali operazioni da parte dell'acquirente, del destinatario o di un terzo, comprese le sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo di tali operazioni».

Nel caso di specie, per la Corte di giustizia europea, la struttura per anziani percepisce le somme versate dalla cassa di assicurazione malattia senza dubbio alla stregua di un corrispettivo per le cure prestate ai loro residenti. Il centro, infatti, è giuridicamente tenuto a fornire le prestazioni ai propri assistiti, a fronte del forfait ricevuto. La circostanza che il corrispettivo sia versato da un terzo - come detto - non rileva, né interrompe quel nesso diretto esistente fra le prestazioni rese e il relativo compenso.