Sentenze

Cassazione: no alle sentenze "fotocopia". I giudici danno ragione a un'Asl

di Paola Ferrari

Il giudice ha l'onere di dimostrarsi imparziale e non può fare propria, copiandola integralmente, l'argomentazione di una delle parti in causa. Perché la motivazione di una sentenza non deve essere tale sono nell'apparenza, ma anche nella sostanza. Con questa motivazione la Cassazione civile a Sezioni Unite, con la sentenza n. 10628/2014 depositata il 15 maggio, ha confermato la rilevanza disciplinare (seppure riformando la decisione del Consiglio superiore della magistratura per errore nell'individuazione della norma violata) del comportamento del giudice che aveva copiato la motivazione della sentenza dall'atto di una delle parti in causa. La decisione ha permesso all'Asl di Napoli di togliersi un sassolino nella scarpa e prendersi una rivincita nei confronti del magistrato che si era pronunciato in due azioni nelle quali era parte e che l'aveva vista soccombente.

Il dovere di dar conto delle ragioni della decisione, quale connotazione tipica dell'esercizio del potere giurisdizionale, non si pone nei confronti delle sole parti, e tanto meno nei confronti di una sola di esse. Una sentenza la cui motivazione si esaurisca nella pedissequa riproduzione di un atto difensivo della parte vittoriosa è scorretta non solo nei confronti della parte soccombente e del suo difensore, ma anche della parte vittoriosa e, a ben vedere, di tutti i consociati, in relazione al generale interesse all'autonomia della funzione giurisdizionale.

Al magistrato era stato addebitato di avere, quale giudice monocratico, redatto due sentenze civili con motivazione sostanzialmente costituita dalla pedissequa riproduzione, anche nella forma grafica e inclusa la punteggiatura, della comparsa conclusionale depositata dalla parte vittoriosa, con le sole modifiche imposte dalla forma grammaticale del provvedimento decisorio rispetto all'atto di parte, così mancando all'elementare dovere di garantire, al di là di ogni sospetto del contrario, che la decisione fosse assunta in piena autonomia di giudizio, commettendo una grave scorrettezza nei confronti di una delle parti in causa ed emettendo provvedimenti sostanzialmente privi di motivazione per essere state ignorate le ragioni delle parti soccombenti dando, di conseguenza, il fianco al dubbio di assenza di parzialità. Il giudice può riportare passaggio delle posizioni delle parti, ma con chiara attribuzione alle singole posizioni, rispetto alla quali con idonea argomentazione può fondare il proprio convincimento.