Sentenze

Cassazione, medici e falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici

di Andrea Palumbo

Integra il reato di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici la condotta del medico del Ssn, che attesti falsamente di aver sottoposto a visita per fini assicurativi determinati soggetti. Lo stesso, rilasciando certificazioni su carta intestata di medico convenzionato, ha creato un documento comunque proveniente da un sanitario esercente funzioni pubbliche, "il cui falso contenuto integra gli estremi del delitto di falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale in atto pubblico fidefacente, in quanto il medico convenzionato con il Ssn non rilascia una semplice certificazione o una ricetta, ma attesta come da lui compiuti, nella sua sfera di attività, fatti produttivi di effetti giuridici". Sono queste le conclusioni a cui pervengono i Giudici della V Sezione Penale della Corte di Cassazione nella sentenza n. 35100/2014 del 7.08.2014.

Il tema affrontato dagli Ermellini nella pronuncia de qua, riguarda la difficile distinzione tra i reati di "Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici" ex art. 479 c.p. e "Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità" ex art. 481 c.p. commesso dal medico del Ssn. In particolare veniva demandato ai Giudici della Suprema Corte il compito di stabilire se l'attività posta in essere del sanitario che rediga falsi certificati medici in qualità di mero specialista di parte (come consulente in contenziosi con le assicurazioni), integri la prima figura di reato oppure il delitto di falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità, caratterizzato da un trattamento sanzionatorio notevolmente più mite.

Uno dei ricorrenti sosteneva infatti che i Giudici di merito avessero erroneamente ritenuto integrato il reato di cui all'art. 479 c.p., in luogo di quello di cui all'art. 481 c.p., nonostante questi, anche se convenzionato con il Ssn, avesse rilasciato certificati di malattia per uso assicurativo privato in regime di libera professione medica, tanto che nessuno dei soggetti indicati nei certificati era un suo paziente, e che quindi il sanitario, in tale circostanza, non potesse essere considerato un pubblico ufficiale.

I Giudici di piazza Cavour però respingono con decisione tale tesi affermando che il sanitario, consapevole del fatto che tali certificazioni sarebbero state utilizzate per ottenere indebiti risarcimenti dalle compagnie assicuratrici e rilasciando i propri certificati su carta intestata del Ssn, ha creato un documento comunque proveniente da un medico convenzionato, nell'esercizio delle sue funzioni pubbliche, che attesta fatti da lui compiuti produttivi di effetti giuridici. Pertanto, non può che essere considerato altro che pubblico ufficiale.