Sentenze

Cassazione: nessuno sconto ai negligenti

di Nicola Di Lernia

Il comportamento tenuto dal medico in occasione di un intervento, qualora ascrivibile al novero delle condotte negligenti, impedisce l'applicazione del disposto di cui all'articolo 3 del Dl 13 settembre 2012, n. 158, - c.d. Decreto Balduzzi - (conv. in legge 8 novembre 2012, n. 189) che incentra sulla colpa lieve un'ipotesi di esclusione della responsabilità penale. L'incidenza delle condizioni di speciale difficoltà e di urgenza nelle quali può trovarsi a operare va colta sul piano della misura della colpevolezza e non già su quello della sussistenza della violazione della regola cautelare, a meno che quelle condizioni non siano in grado di influenzare la stessa formazione della regola cautelare applicabile nel caso concreto (si tratterà, quindi, di colpa generica).
Questa la linea di principio tenuta dalla Corte di cassazione penale che, con sentenza n. 36347/2014, ha confermato la condanna a carico di un medico accusato di avere sottovalutato la gravità della situazione e omesso il monitoraggio e la corretta gestione dell'emergenza.
Il paziente poi deceduto, giunse in ospedale a seguito di incidente. Venne sottoposto a corrette manovre di stabilizzazione e sottoposto alla consulenza dell'anestesista e del chirurgo che diagnosticò la presenza di un enfisema sottocutaneo della parete laterale dell'emitorace destro confermata da prima radiografia. Il paziente venne accompagnato dall'anestesista presso il locale Centro traumatologico ortopedico per l'esecuzione di una Tac.
Nell'esecuzione dell'esame, il paziente ebbe un primo e poi un secondo fatale arresto cardiaco, che i successivi accertamenti hanno posto in relazione causale con un pneumotorace iperteso insorto quando il paziente si trovava presso il centro traumatologico. Secondo il giudizio concorde dei giudici di merito, la condotta del medico fu conforme alle legis artis e a regole di generica prudenza, diligenza e perizia sin quando il paziente era stato presso l'ospedale. All'inverso, durante la successiva permanenza presso il Cto, l'anestesista omise, negligentemente, di considerare i dati convergenti verso l'insorgenza di un pneumotorace iperteso e di eseguire delle semplici manovre terapeutiche, quali l'introduzione di un tubo di drenaggio, che sarebbero valse a salvare il paziente, così cagionandone la morte. Secondo il medico, proprio l'emergenza terapeutica assume rilievo ai fini della più lieve valutazione della colpa stante la difficoltà tecnico-scientifica dell'intervento richiesto in situazione concitata di emergenza.
La Corte di appello, respingendo le difese, ha ritenuto che non potesse trovare applicazione al caso in esame la Legge Balduzzi, perché sussistente un comportamento negligente, mentre le linee guida da applicare contenevano solo regole di perizia; di conseguenza la responsabilità penale risultava incontrovertibile.