Sentenze

Eterologa: il Consiglio di Stato blocca la legge della Lombardia per «disparità di trattamento» rispetto alla omologa

Il Consiglio di Stato accoglie l'appello proposto dall'associazione Infertilità onlus che chiedeva la riforma della sentenza del Tar Lombardia che aveva negato la sospensiva delle disposizioni lombarda che metteva a totale carico del cittadino i costi tra i 1.500 e i 4mila euro.
In attesa della conclusione della fase di merito, il Consiglio di stato con l'ordinanza cautelare n. 1486 emessa ieri 9 aprile ha ritenuto che meriti accoglimento la censura di disparità di trattamento sotto il profilo economico tra la Pma omologa e quella eterologa, stante l'incontestata assunzione a carico del Ssr lombardo – salvo il pagamento di ticket – della prima, nonché tenuto conto che, da un lato, quanto al diritto alla salute inteso come comprensivo anche della salute psichica oltre che fisica, «non sono dirimenti le differenze tra Pma di tipo omologo ed eterologo» e, dall'altro lato, quanto agli aspetti normativi ed organizzativi, l'art. 7 della legge n. 40 del 2004, il quale offre base giuridica alle Linee guida emanate dal ministro della Salute, «contenenti l'indicazione delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita», avendo ad oggetto le direttive che devono essere emanate per l'esecuzione della disciplina e concernendo il genus Pma, di cui quella di tipo eterologo costituisce una species, è, all'evidenza, riferibile anche a questa, come lo sono altresì gli artt. 10 ed 11, in tema di individuazione delle strutture autorizzate a praticare la procreazione medicalmente assistita e di documentazione dei relativi interventi" (cfr. Corte cost. 10 giugno 2014 n. 162 ).