Imprese e mercato

Farmacie, è il tempo delle catene

di Ettore Jorio

Per l’ingresso delle società di capitale nelle farmacie è cosa fatta. Almeno al 50% con propensione al «bel tempo», nel senso che con il voto di fiducia utilizzato ieri al Senato costituisce l’ipoteca per un analogo voto alla Camera.
Cosa accadrà per farmaci e farmacie, è la domanda che si pongono cittadini e addetti del settore.
Per intanto, per i farmaci di fascia C, quelli comunque venduti dietro prescrizione medica, non cambia nulla. Saranno dispensabili solo dalla farmacia. Ciò in linea con le sentenze della Corte costituzionale e della Corte di giustizia europea che hanno sancito come corretta l’attuale disciplina sulle farmacie, riconosciute dagli anzidetti organi di giustizia il presidio più sicuro per l'accesso al farmaco, tanto da condividere la suddetta metodologia di somministrazione ad esse esclusivamente ricondotta.
Quanto alla titolarità/proprietà delle farmacie, tanto di nuovo. La potranno assumere anche le società di capitali, che potranno esercitarla sotto la direzione responsabile, ovviamente, di un farmacista. La partecipazione alla società è incompatibile con ogni altra attività, eventualmente esercitata in ambito farmaceutico, ivi compresa quella di intermediazione, così come in quella di esercizio della professione medica.
Ogni società, sotto qualsiasi forma costituta, a differenza della normativa attuale che prevede un massimo di titolarità individuato in quattro farmacie esercenti nella medesima provincia, potrà acquisire un numero di farmacie, nella stessa regione, non superiore al 20% del totale.
Relativamente al limite temporale di dieci anni, imposto ai vincitori di farmacie nei concorsi straordinari per soli titoli (dei quali tanti ancora in corso di definizione a causa di contenziosi amministrativi in essere), per perfezionare un eventuale trasferimento delle quote possedute, tale termine è stato ridotto a tre anni, a decorrere alla data di autorizzazione all'esercizio della rispettiva farmacia.
Fatte queste considerazioni, si pongono due particolarità riferibili, entrambe, agli effetti «collaterali» e indiretti che si registreranno ad esito delle anzidette procedure concorsuali di cui all'art. 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito nella legge n. 27 del 24 marzo del medesimo anno.
La prima, che è risolta dal comma 2-bis dello stesso articolato, riguarda la possibilità di trasferimento, previa formale istanza in tal senso, in altro Comune della stessa regione di quelle farmacie, non sussidiate, che risultino essere, alla data di entrata in vigore della legge, non sussidiate e in organico in Comuni inferiori ai 6.600 abitanti.
Il secondo afferisce alla possibilità o meno, per quei gruppi di farmacisti risultati vincitori nel ripetuto concorso straordinario di assegnazione delle sedi comunque vacanti, di assumere la configurazione non solo di società di persone ma anche di capitali, ferma restando ovviamente la composizione societaria limitata ai soli componenti il team originariamente assegnatario del relativo punteggio. E ancora. Se sarà possibile alle società di persone divenute concorsualmente titolari delle relative farmacie trasformarsi nelle sopravvenute società di capitali. Due bei interrogativi ai quali darà, probabilmente, soluzione la giurisprudenza, attesa la verosimiglianza delle dispute che insorgeranno.


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