Imprese e Mercato

Ilva: in Gazzetta Il decreto legge sulla salvaguardia dell'occupazione

Se uno stabilimento è di intersse strategico nazionale (individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) e vi sono occupati almeno 200 lavoratori subiordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, se c'è «assoluta necessità di salvaguardia dell'occupazione e della produzione» il ministro dell'Ambiente può autorizzare la prosecuzione dell'attività produttiva per un periodo di tempo non superiore a 36 mesi e a condizione che «vengano adempiute le prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame della medesima autorizzazione, secondo le procedure e i termini ivi indicati, al fine di assicurare la più adeguata tutela dell'ambiente e della salute secondo le migliori tecniche disponibili».

A prescriverlo è il decreto legge 3 dicembre 2012, n. 207 «Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 3 dicembre 2012 e che è entrato in vigore da ieri 3 dicembre.

Secondo il decreto, nei casi previsti le misure per assicurare la prosecuzione dell'attività produttiva sono esclusivamente e a ogni effetto quelle contenute nel provvedimento di autorizzazione integrata ambientale e le prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame.

La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento è punita con sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del
fatturato della società.

In particolare per l'Ilva, il decreto prescrive che lo stabilimento possa usufruire delle nuove regole e che entro il 13 dicembre (10 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto) per il monitoraggio dell'esecuzione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione integrata ambientale sia nominato, per un periodo non superiore a tre anni, con Dpr su deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'ambiente e di concerto con quelli dello Sviluppo economico e Salute, un Garante, «di indiscussa indipendenza competenza ed esperienza», incaricato di vigilare sulla attuazione delle disposizioni del decreto.