Europa e Mondo

ANTEPRIMA Cure transfrontaliere: conto alla rovescia verso il 25 ottobre. Ministero e Regioni in affanno sulla direttiva Ue

di Barbara Gobbi e Rosanna Magnano

Scatta il conto alla rovescia per l'applicazione della direttiva 24/2011 sulle cure transfrontaliere, ossìa sulla possibilità per i pazienti assicurati di scegliere liberamente dove farsi curare all'interno dell'Ue. Il tutto a partire dal 25 ottobre prossimo. Alla deadline mancano solo tre mesi e i lavori per il recepimento sono partiti in ritardo, in Italia come negli altri Stati membri. Ma ministero della Salute e Regioni sono a lavoro. La matassa non è facile da dipanare, tra tariffario ancora da costruire, sistema autorizzativo da definire, certificati e fatture in tutte le lingue dell'Unione, punti di contatto e censimento delle strutture che erogheranno l'assistenza. Un lavoro complesso da condurre in raccordo continuo con le Regioni. Insomma tre mesi di fuoco. Con un esito incerto.

Delle cure transfrontaliere e della scadenza del 25 ottobre si tratta in dettaglio nello speciale pubblicato su Il Sole-24 Ore Sanità n. 26/2013 (VEDI)

Quel che è certo è che non si parte da grandi numeri, anche se gli sviluppi potenziali della mobilità sanitaria internazionale non sono così prevedibili. L'Italia al momento attuale è in saldo negativo per 25 milioni: i connazionali che vanno all'estero per curarsi sono più numerosi dei pazienti che arrivano da oltreconfine. In euro, circa 75 milioni in uscita a fronte di circa 50 milioni in entrata. Briciole, rispetto all'impatto in termini economici della mobilità interregionale italiana, che muove un giro da 3,7 miliardi di euro. Sono stime che danno l'idea sulla dimensione, per ora decisamente contenuta, dei riflessi che l'applicazione della direttiva 24/2011 sull'assistenza sanitaria transfrontaliera potrebbe avere sui nostri conti pubblici, sia a livello nazionale che regionale.
Inevitabile partire dalle cifre, per capire cosa ci attenderà dal prossimo 25 ottobre, deadline per il recepimento della direttiva (come anche specificato nell'allegato B della legge Comunitaria all'esame del Senato che tra le direttive da recepire, pena procedura di infrazione, elenca: «2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera - termine di recepimento 25 ottobre 2013»), che non si sostituisce ma va a integrare i regolamenti comunitari (883/04 e 987/09) che disciplinano la possibilità per cittadini europei assicurati di fruire di cure in altri Paesi membri. Nel mirino le cure di alta specializzazione, il motore che più probabilmente spingerà a cambiare Stato per ricevere le migliori prestazioni: al momento è proprio questo il punto debole dell'Italia che attrae risorse in entrata pari ad appena 1,6 milioni, a fronte di uscite che ammontano a 42,6 milioni. Ed è sull'alta specializzazione che dovrà concentrarsi la strategia del nostro Paese per promuovere le proprie eccellenze e trasformare l'obbligo di recepimento in un'opportunità.
A leggere i dati oggi disponibili, è chiaro che non si parla di flussi oceanici, tuttavia il recepimento, con tutto l'apparato organizzativo che ne consegue, è d'obbligo. L'Italia si sta attrezzando. Con non poche difficoltà e con una tabella di marcia decisamente arretrata rispetto alla scadenza imminente e alla mole di lavoro da portare avanti. Ma questa volta siamo in buona compagnia: dalla Dg Sanco, che coordina l'attuazione della direttiva, fanno sapere che a oggi nessuno Stato si è sufficientemente organizzato tanto da inviare a Bruxelles una reportistica.
E per l'Italia sarà difficile rispettare anche la data del 25 agosto, quando il Parlamento dovrebbe votare, con due mesi di anticipo, il recepimento della direttiva. Un atto formale, garantiscono dal Ministero, comunque ci sarà. Pure se in formato fotocopia rispetto all'articolato Ue. L'importante è costruire e mettere a punto la macchina. Ed è questo il vero banco di prova per un'azione congiunta Stato-Regioni: il 24 luglio la commissione Salute delle Regioni esaminerà l'istruttoria tecnica. Un lavoro preliminare di cui il ministero della Salute terrà conto per definire il decreto legislativo di attuazione della direttiva.
A fare il punto, la scorsa settimana, è stato il secondo appuntamento dedicato all'applicazione della direttiva dal Mattone Internazionale (www.progettomattoneinternazionale.it ). Tante le questioni sul piatto della due giorni romana. Innanzitutto - e qui protagonista è il ministero, che dovrà costruire un'area web dedicata nel suo portale - l'istituzione del punto di contatto nazionale: centro di raccordo e sportello informativo per i pazienti assicurati in entrata e in uscita, riferimento per i punti di contatto regionali e vetrina delle strutture sanitarie, pubbliche e private, che erogheranno le prestazioni. Molto dipenderà dal livello regionale. E qui la partita si complica, perché proprio sui contenuti la discussione è ancora apertissima. Dall'anagrafe delle strutture al sistema tariffario, dalle modalità di invio dei pazienti (legate o meno a un sistema autorizzativo) ai problemi interpretativi delle ricette e ai tempi di rimborso delle fatture - tema cruciale dal momento che la direttiva prevede che il paziente anticipi le spese, a differenza di quanto accade oggi con i regolamenti - fino alle reti dei centri d'eccellenza che la Commissione europea dovrà stilare e periodicamente valutare: questi i nodi ancora tutti da sciogliere.
Le soluzioni che saranno date alle questioni aperte decideranno la sorte della direttiva: nata per garantire la libertà di scelta di cura del paziente assicurato (quindi anche gli extracomunitari iscritti al Ssn) e lo scambio delle competenze tra Stati, raggiungerà pienamente il suo obiettivo solo se riuscirà ad aggirare la trappola dell'elitarismo.

La direttiva in pillole


La direttiva 2011/24 definisce una cornice per i diritti dei pazienti nell'accesso all'assistenza sanitaria transfrontaliera; garantisce la qualità e la sicurezza delle prestazioni di assistenza sanitaria fornite in un altro Stato dell'UE; promuove la cooperazione in materia di assistenza sanitaria tra gli Stati membri.

•Sono esclusi dall'ambito della direttiva: i servizi nel settore dell'assistenza di lunga durata; i trapianti d'organo; i programmi pubblici di vaccinazione

•Ogni Stato membro deve designare uno o più punti di contatto nazionali per l'assistenza sanitaria transfrontaliera. Tali punti di contatto consultano le organizzazioni dei pazienti, i prestatori di assistenza sanitaria e le assicurazioni sanitarie. Essi hanno il compito di fornire ai pazienti informazioni sui loro diritti, quando questi decidono di beneficiare dell'assistenza sanitaria transfrontaliera, nonché le coordinate dei punti di contatto nazionali di altri Stati membri.

•Lo Stato membro di cura organizza e fornisce l'assistenza sanitaria, assicurandosi che siano rispettate le norme di qualità e di sicurezza al momento della prestazione dell'assistenza, in particolare attraverso l'adozione di meccanismi di controllo. Garantisce privacy e parità di trattamento dei pazienti di altri Stati membri. Il punto di contatto nazionale dello Stato membro di cura fornisce le informazioni necessarie ai pazienti.

•In seguito alla prestazione di assistenza, è lo Stato membro di affiliazione a farsi carico del rimborso della persona assicurata, a condizione che il trattamento ricevuto rientri nelle cure rimborsabili previste dalla legislazione nazionale

•Lo Stato membro di affiliazione deve assicurarsi che i costi sostenuti da una persona assicurata che si è avvalsa dell'assistenza sanitaria transfrontaliera siano rimborsati, purché la persona abbia diritto a quel tipo di prestazione. L'importo dei rimborsi equivale all'importo che sarebbe stato rimborsato dal sistema obbligatorio di sicurezza sociale, se l'assistenza sanitaria fosse stata erogata sul suo territorio. L'importo non deve superare il costo effettivo dell'assistenza sanitaria ricevuta

•Lo Stato membro di affiliazione ha la possibilità di rimborsare altri costi afferenti, come le spese di alloggio o di viaggio

•Una persona assicurata può anche beneficiare di rimborsi nel quadro di prestazioni ottenute grazie alla telemedicina

•Per la copertura di una determinata assistenza sanitaria transfrontaliera, lo Stato di affiliazione può prevedere un sistema di autorizzazione preventiva per evitare il rischio di destabilizzare la pianificazione e/o il finanziamento del suo sistema sanitario. Lo Stato di affiliazione deve sistematicamente concedere tale autorizzazione quando il paziente ha diritto all'assistenza sanitaria in questione e quando tale assistenza non può essere prestata sul suo territorio entro un termine giustificabile dal punto di vista clinico. Per contro, può rifiutarsi di concedere l'autorizzazione al paziente in casi precisamente dettagliati

•Se un paziente chiede un'autorizzazione preventiva e le condizioni sono soddisfatte, l'autorizzazione deve essere concessa conformemente al regolamento sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, a meno che il paziente non chieda che l'autorizzazione sia trattata nell'ambito della direttiva 2011/14

•Le procedure amministrative per la fornitura dell'assistenza sanitaria devono essere necessarie e proporzionate; sono attuate in modo trasparente, entro i termini preventivamente stabiliti e in base a criteri obiettivi e non discriminatori. Nell'esame amministrativo di una richiesta di assistenza sanitaria transfrontaliera gli Stati membri devono tenere conto principalmente dello stato di salute specifico del paziente nonché dell'urgenza del caso e delle singole circostanze

•Gli Stati membri cooperano per agevolare l'attuazione della direttiva. In particolare, sostengono la creazione di reti di riferimento europee di fornitori di assistenza sanitaria allo scopo di contribuire a promuovere la mobilità degli esperti in Europa e l'accesso a cure altamente specializzate, grazie alla concentrazione e all'articolazione delle risorse e delle competenze disponibili

•Gli Stati membri riconoscono la validità delle prescrizioni mediche rilasciate in altri Stati membri, se i medicinali prescritti sono autorizzati sul loro territorio. È necessario adottare misure volte ad agevolare il riconoscimento reciproco e la verifica dell'autenticità delle prescrizioni da parte dei professionisti della sanità

•Gli Stati membri sono inoltre incoraggiati a collaborare nell'ambito del trattamento delle malattie rare grazie allo sviluppo di capacità di diagnosi e di cura. La base dati Orphanet e le reti europee possono essere utilizzate in tale ottica

•I sistemi o i servizi di sanità on-line consentono anche la fornitura di assistenza transfrontaliera. La direttiva prevede la creazione di una rete di autorità nazionali responsabili dell'«assistenza sanitaria on line» al fine di rafforzare la continuità delle cure e garantire l'accesso a un'assistenza sanitaria di qualità. Infine, la creazione di una rete delle autorità o degli organi responsabili della valutazione delle tecnologie sanitarie contribuirà a facilitare la cooperazione tra le autorità nazionali competenti in questo settore.

Le parole chiave


Assistenza sanitaria transfrontaliera: l'assistenza sanitaria prestata in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di affiliazione

Stato membro di affiliazione: Stato membro nel quale il paziente è persona assicurata.

Stato membro di cura: Stato membro nel cui territorio viene effettivamente prestata l'assistenza sanitaria transfrontaliera.

Assistenza che può essere soggetta ad autorizzazione preventiva: 1. assistenza soggetta a esigenze di pianificazione che comporta: (a) il ricovero per almeno una notte, l'utilizzo di un'infrastruttura o apparecchiature mediche altamente specializzate e costose; 2. assistenza che richiede cure che comportano un rischio particolare per il paziente o la popolazione; 3. assistenza prestata da un prestatore di assistenza sanitaria che suscita gravi e specifiche preoccupazioni quanto alla qualità o alla sicurezza dell'assistenza.

Motivi del rifiuto di concedere l'autorizzazione: 1. In caso di rischio per la sicurezza del paziente; 2. In caso di pericoli per la sicurezza del pubblico; 3. Quando l'assistenza sanitaria in questione è prestata da un prestatore di assistenza sanitaria che suscita gravi e specifiche preoccupazioni quanto al rispetto degli standard sulla qualità dell'assistenza e sulla sicurezza dei pazienti; 4. Quando l'assistenza può essere prestata sul suo territorio entro un termine giustificabile dal punto di vista clinico.

IL SERVIZIO COMPLETO SU IL SOLE 24 OR E SANITA' N. 26/2013