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Spese mediche all'estero, Corte Ue: «Deve rimborsarle lo Stato che non garantisce cure tempestive per mancanza di materiali medici»

Il rimborso delle spese mediche sostenute all'estero non può essere negato qualora una mancanza di materiali medici di prima necessità impedisca all'assicurato di ricevere le cure ospedaliere nel proprio paese in tempi ragionevoli. Tale impossibilità deve essere valutata sia rispetto al complesso degli istituti ospedalieri idonei a prestare le cure nello Stato membro di residenza sia rispetto al lasso di tempo entro il quale le cure possono essere ottenute. Lo sostiene la sentenza C-268/13 prounciata oggi dalla Corte di Giustizia Ue.

Secondo il diritto dell'Unione un lavoratore può essere autorizzato a recarsi in un altro Stato membro per ricevere cure adeguate al suo stato. Può così beneficiare delle prestazioni necessarie come se fosse iscritto al sistema di assicurazione malattia dello Stato delle cure, fermo restando che le spese sostenute sono rimborsate dal suo Stato membro di residenza. Quest'ultimo non può negare l'autorizzazione quando le cure richieste figurano fra le prestazioni previste dalla sua legislazione e se, tenuto conto dello stato di salute del lavoratore e della probabile evoluzione della sua malattia, non possono essergli praticate in tempo utile nello stato di residenza.

I fatti. La signora Petru, di cittadinanza romena, soffre di una grave patologia cardiovascolare la cui evoluzione ha reso necessario il suo ricovero presso un istituto specializzato di Timişoara (Romania). Gli accertamenti medici cui è stata sottoposta hanno portato alla decisione di procedere a un'operazione a cuore aperto. Durante il ricovero, la paziente Petru ha constatato la mancanza di farmaci e di materiali medici di prima necessità e l'insufficienza di letti disponibili. Considerata inoltre la complessità dell'intervento chirurgico cui doveva essere sottoposta, la paziente ha deciso di farsi operare in Germania e ha chiesto alla propria assicurazione malattia di sostenere i costi dell'intervento.

La domanda è stata respinta con la motivazione che dal referto del medico curante non risultava che la prestazione richiesta non potesse essere erogata in Romania in tempi ragionevoli. Il costo totale dell'intervento è ammontato a quasi 18mila euro, di cui la signora Petru ha chiesto il rimborso alle autorità rumene.

Il Tribunalul Sibiu (Tribunale regionale di Sibiu, Romania), investito della causa, chiede alla Corte di giustizia di accertare se la situazione in cui mancano farmaci e materiali medici di prima necessità equivalga a una situazione in cui le cure mediche necessarie non possono essere prestate nello Stato di residenza, di modo che un cittadino di tale Stato, se lo richiede, deve essere autorizzato a ricevere tali cure in un altro Stato membro, a carico del regime di sicurezza sociale dello Stato di residenza.

Nella sua sentenza odierna, la Corte ricorda che il diritto dell'Unione impone l'autorizzazione preventiva di rimborso delle spese mediche in presenza di due condizioni. Occorre, innanzitutto, che le cure figurino fra le prestazioni previste dalla legislazione dello Stato membro in cui risiede l'assicurato. Le cure che l'assicurato intende ricevere all'estero, inoltre, tenuto conto del suo attuale stato di salute e dell'evoluzione della sua malattia, non devono poter esser praticate nel termine normalmente necessario nello Stato membro di residenza.

Per quanto riguarda quest'ultima condizione, la Corte ha dichiarato che l'autorizzazione non può essere negata ove un trattamento identico o che presenti lo stesso grado di efficacia non possa essere ottenuto in tempo utile nello Stato membro nel cui territorio risiede l'interessato.

Per valutare se ricorre tale condizione, l'istituzione competente è tenuta a prendere in considerazione l'insieme delle circostanze che contraddistinguono ogni caso concreto. Una mancanza di farmaci e di materiali medici di prima necessità può rendere pertanto impossibile la prestazione di cure identiche o che presentano il medesimo grado di efficacia in un lasso di tempo adeguato nello Stato membro di residenza.

La Corte precisa, tuttavia, che tale impossibilità deve essere valutata, da un lato, rispetto al complesso degli istituti ospedalieri dello Stato membro di residenza idonei a prestare le cure e, dall'altro, rispetto al lasso di tempo entro il quale queste ultime possono essere ottenute tempestivamente.

Come osservato dalla Corte, il governo romeno ha rilevato che la signora Petru aveva il diritto di rivolgersi ad altri istituti sanitari in Romania che disponessero della strumentazione necessaria a effettuare l'intervento di cui aveva bisogno. Inoltre, il referto del medico curante indica che tale intervento doveva essere effettuato entro tre mesi. È quindi compito del giudice del rinvio valutare se detto intervento avrebbe potuto essere effettuato o meno entro tale termine presso un altro istituto ospedaliero in Romania.

La Corte conclude che l'autorizzazione di rimborso delle spese mediche sostenute all'estero non può essere negata qualora le cure ospedaliere non possano essere prestate in tempi ragionevoli nello Stato membro di residenza dell'assicurato a causa di una mancanza di farmaci e di materiali medici di prima necessità. Tale impossibilità deve essere valutata rispetto al complesso degli istituti ospedalieri di detto Stato membro idonei a prestare le cure e rispetto al lasso di tempo entro il quale esse possono essere ottenute tempestivamente.