In parlamento

Responsabilità professionale, ecco il Ddl Bianco targato Pd

di Barbara Gobbi

«Un intervento legislativo necessario e urgente, per garantire il diritto alla tutela della salute degli individui e della collettività intervenendo sulla sicurezza delle cure e la responsabilità professionale». Così Amedeo Bianco, senatore Pd e presidente della Fnomceo, ha presentato ufficialmente il disegno di legge 1134 - di cui è primo firmatario - relativo a "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e di responsabilità in ambito medico e sanitario". La presentazione è avvenuta in occasione della conferenza stampa organizzata al Senato e a cui hanno partecipato la presidente della commissione sanità Emilia de Biasi e le senatrici pd, firmatarie del Ddl, Nerina Dirindin, Manuela Granaiola, Giuseppina Maturani, Donella Mattesini, Venera Padua, Annalisa Silvestro.

«Circostanziare, tutelare e garantire» che i medici che sbagliano paghino - ha spiegato Amedeo Bianco illustrando la ratio del provvedimento - ma con l'ambizione di affrontare la complessità del problema della colpa medica alla luce del costante aumento delle denunce nei confronti dei camici bianchi e della difficoltà di questi ultimi nel sostenere i costi delle polizze richiesti oggi dalle assicurazioni. Senza il venir meno della garanzia di tempi certi per i risarcimenti di cittadini vittime di errori o
malpractice». Molte, anche negli anni passati, le proposte di legge che hanno cercato di affrontare la questione, ma ora, come ha spiegato la senatrice Emilia Grazia De Biasi «ci sono possibilità e opportunità che venga effettivamente risolta, c'è un percorso legislativo avviato e il nostro è un buon testo. Tutta la politica deve esser consapevole che questo è un passo importante da fare».

Il Ddl, strutturato in 13 articoli, punta dichiaratamente a intervenire «sulla materia della sicurezza delle cure attaverso la sistematica previsione di misure e procedure idonee ad assicurare il miglioramento continuo degli standard di sicurezza delle organizzazioni sanitarie e delle attività mediche e sanitarie e a una ridefinizione degli attuali profili penali e civili della responsabilità dei professionisti e delle strutture sanitarie». Con la premessa che «negli ultimi anni è fortemente cresciuta l'attenzione delle organizzazioni sanitarie e degli stesi professionisti verso la cultura e la pratica della sicurezza delle cure». Merito - sostiene Bianco - di una maggiore mappatura del rischio, dell'impiego di tecniche di audit o peer review, della diffusione di metodi di raccolta tempestiva delle segnalazioni, di una gestione tempestiva ed equa dei sinistri, della raccolta di segnalazioni volte a diffondere le migliori pratiche e della formazione dei professionisti. Tutti elementi che a oggi, però, non hanno impedito l'avvitamento di «una spirale di costi e di incertezze assicurative che oggi sta letteralmente strangolando settori di attività libero professionali gravati da elevati rischi di risarcimenti, e cioè ostetrici-ginecologi, ortopedici, chirurghi generali e di specialità».

La priorità per superare questa impasse che comporta un aumento dei costi indiretti dovuti a meccanismi difensivi e la siducia dei cittadini, illustrata nel Ddl, è una riforma organica dei criteri di accertamento della responsabilità del medico e degli altri operatori sanitari, che tenga conto di come l'Italia sia ormai rimasta una mosca bianca in Europa nella scelta di consrvare la responsabilità anche in sede penale. Questa la proposta: in ambito penale, prevedere una fattispecie specifica che circoscriva l'area dei comportamenti colposi con rilievo penale in caso di morte o lesioni personali; in ambito civile, con la previsione di una disciplina che, «integrando con una fattispecie specifica la previsione più generale contenuta nell'articolo 2236 del codice civile, delimiti la colpa in ambito medico e sanitario al solo novero di quella grave come in essa definita e riequilibri la posizione delle parti, specie con riferimento all'onere probatorio».
La responsabilità civile verso terzi per danni a persone è a carico della struttura e riguarda tutte le prestazioni incluse nei Lea. Torna in auge quel fondo regionale di garanzia per la responsabilità civile verso terzi (Rct) e verso i prestatori d'opera (Rco) già previsto dalla legge Balduzzi. Quanto all'azione risarcitoria, essa «può essere rivolta solo alla struttura garantendo che il sanitario possa intervenire in ogni fase e grado del giudizio». L'azione di rivalsa secondo il Ddl può essere esercitata solo quando il danno risarcito sia conseguenza dell'inosservanza di buone pratiche e della regola d'arte «ovvero se il fatto lesivo è conseguenza di suo dolo o colpa grave». Ma perché il rischio sia il più possibile evitabile, occorrerà innanzitutto intervenire a monte, prevedendo in ogni azienda unità di prevenzione e gestione del rischio e osservatori per la valutazione dei contenziosi.