In parlamento

Camera, Affari sociali, cure transfrontaliere: parere positivo, ma non senza condizioni

Dopo quello delle Regioni (VEDI ) e della commissione Igiene e Sanità del Senato (VEDI ), lo schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva europea sulle cure transfrontaliere ottiene il via libera anche dalla Commissione Affari sociali della Camera. Ha ottenuto la maggioranza dei voti la proposta di parere del relatore, Giovanni Monchiero (ScI) - già anticipata su questo sito: VEDI - che esprime parere favorevole al testo predisposto dal governo, ma non senza condizioni e osservazioni.

Altolà a quelle previsioni che «limitano il diritto dei pazienti all'accesso alle cure o al rimborso delle spese sostenute». Altrimenti ne sarebbe inficiato l'esercizio effettivo dei diritti all'assistenza trasnfrontaliera, subordinato com'è, «nella direttiva e nello schema di decreto in oggetto, a una serie di condizioni e di perplessità che suscitano alcune perplessità ed evidenziano una certa discrasia fra le intenzioni dichiarate e le norme emanate».

Questo è il criterio-guida che spinge il relatore a proporre una serie di modifiche condizionanti. Prima tra tutte, l'eliminazione dell'obbligo per il paziente di inoltrare alla Asl una pre-richiesta per chiarire se la prestazione di cui pensa di aver bisogno sia o meno da sottoporre ad autorizzazione preventiva. Nel caso in cui l'Asl neghi l'autorizzazione perchè la prestazione è fruibile sul territorio nazionale, poi, spetterà sempre all'azienda comunicare al paziente il nome della struttura sanitaria in grado di erogare la prestazione «entro il predetto termine con le dovute garanzie di sicurezza e qualità della prestazione».
Andrà poi chiarito, all'articolo 9 relativo all'autorizzazione preventiva, che «eventuali danni alla salute derivanti da prestazioni sanitarie transfrontaliere, ancorché preventivamente autorizzate dalla Asl, non possano essere in alcun modo imputati al Ssn».

Tra le osservazioni del relatore, la richiesta al governo di valutare la soppressione del secondo periodo dell'art. 8 comma 8, dove si prevede che il rimborso delle prestazioni richieste all'estero possa subire delle limitazioni, anche circoscritte al territorio di una singola azienda o di una più regioni.