In parlamento

Eterologa, Lorenzin: regole per decreto legge (scarno), fondi ai centri pubblici e procedure nei Lea

di Barbara Gobbi

Sarà inserita in un decreto legge «scarno» da portare entro la pausa estiva in Consiglio dei ministri, la regolamentazione della pma eterologa: l'annuncio arriva dalla ministra della Salute Beatrice Lorenzin, appena intervenuta in audizione alla commissione Affari sociali della Camera.
Una via legislativa «cui non stavo pensando», ha tenuto a precisare la ministra, ma che la titolare del dicastero indica come l'unica via praticabile vista la necessità di completare il recepimento della direttiva Ue 117 (in particolare l'allegato 3) e di regolamentare già entro settembre un settore dove già si registrano «fughe in avanti» di regioni e singoi centri. Con un rischio effettivo di sicurezza e disparità di trattamento di coppie che vogliano accedere alle tecniche e che vivano in regioni diverse del Paese.

Il decreto legge, promette quindi la ministra, si limiterà a normare il necessario e soprattutto gli aspetti squisitamente tecnici e sanitari dell'eterologa; per la questione etica relativa alla possibilità per il figlio nato da eterologa di risalire al proprio genitore biologico, la ministra si rimette ampiamente alla discussione in Parlamento. «Io ovviamente ho una mia opinione - ha tenuto a precisare - ma non mi pare opportuno che un singolo ministro decidere su questioni etiche tanto rilevanti. Faccio solo presente che in un numero crescente di Paesi negli ultimi anni è caduto, spesso a suon di sentenze, il divieto di anonimato del donatore».

Questi i nove punti in cui si articolerà il decreto legge:
1. Completamento del recepimento della direttiva europea 17/2006, in particolare dell'Allegato III, recante l'indicazione dei test da effettuarsi nei donatori;
2. La donazione dei gameti deve essere volontaria e gratuita: permessi lavorativi, costi vivi ed eventuali rimborsi saranno in analogia a quanto già avviene per donatori di midollo osseo;
3. E' possibile la doppia eterologa;
4. È prevista età minima e massima differenziata per donatori e donatrici; potranno donare uomini di età compresa fra 18 e 40 anni e donne fra 20 e 35 anni. All'aumentare dell'età dei donatori aumentano, infatti, i fattori di rischio di tipo genetico, e, in particolare per le donne, diminuisce significativamente la fertilità; l'età minima differenziata è dovuta a un differente sviluppo dell'apparato sessuale;
5. E' istituito presso Iss-Cnt un Registro nazionale dei donatori a cui le strutture autorizzate dovranno fare riferimento per permettere la tracciabilità completa donatore-nato;
6. Il numero massimo di nati da uno stesso donatore è dieci, a livello nazionale, con deroga se una famiglia con figli già nati da eterologa chiede un altro figlio con stesso donatore;
7. Accesso a dati clinici del donatore o al donatore stesso per comprovati problemi di salute del nato, su richiesta di struttura del SSN;
8. Inserimento immediato nei Livelli essenziali di assistenza di prestazioni attinenti all'eterologa;
9. Conoscenza della modalità del proprio concepimento, e, a determinate condizioni, del diritto a conoscere le proprie origini