In parlamento

Manovra 2015/ Le osservazioni della Corte dei conti in audizione alla Camera

Il comntributo richiesto alle Regioni dalla legge di Stabilità 2015 è «molto impegnativo anche tenuto conto che si aggiunge a quello già previsto con il Dl 66». E comporterebbe «in un solo anno una riduzione del 15% della spesa "aggredibile" (quella al netto dei trasferimenti alle altre amministrazioni pubbliche e alla sanità». Mentre l'anticipazione del pareggio di bilancio al 2015 impone di «valutare, una volta completata la revisione dei residui attivi e passivi, e tenuto conto del passaggio alla competenza rinforzata, la sostenibilità dei bilanci regionali alla luce dei nuovi vincoli di equilibrio e/o la necessità di disporre modifiche alla legge 243/2012».

E' inevitabilmente complessa la valutazione che degli effetti della manovra sulle regioni danno i magistrati della Corte dei conti, auditi sul Ddl dalle commissioni Bilancio di Camera e Senato.

Ricordando come ai governatori sia richiesto un taglio di 4 miliardi, la Corte fa le pulci al "Patto" recepito nel testo del disegno di legge.
Intanto, rileva come gli importi previsti per il biennio 2015 e 2016 (112,1 e 115,4 miliardi) siano determinati alla luce del Def presentato ad aprile scorso (l'ultimo documento programmatico disponibile al momento della sigla del Patto) e quindi con la previsione di una crescita di finanziamento maggiore rispetto alla attuale, che andrebbe rivista in linea con a Nota di aggiornamento presentata il 1° ottobre, in cui si prevedono incrementi inferiori: 1% nel 2015 e 2,1% nel 2016 (nel Def l'aumento era pari a 2,5% e 3,1% nei due anni).

I giudici contabili ricordano poi quella clausola di salvaguardia che, pur in assenza di una manovra che riguardi direttamente il comparto sanitario, consentirà allo Stato in mancanza di un'intesa entro il 31 gennaio 2015 di «procedere autonomament a una riduzione delle risorse regionali, ivi comprese quelle destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

Infine, la "vexata quaestio" dei commissari non governatori: scelta condivisibile, per la Corte, che però sottolinea come resti da «chiarire la portata della norma, la cui applicazione riguarda "le nomine effettuate, a qualunque titolo, successivamente all'entrata in vigore della presente legge": non è chiaro, infatti, se nelle regioni attualmente commissariate i presidenti che usciranno dalla prossima tornata elettorale continueranno ad essere responsabili del settore in qualità di commissari, così come i loro predecessori, o se in base a tali disposizioni non potranno svolgere il loro compito».