In parlamento

Milleproroghe è legge: ok definitivo dal Senato. Ecco tutte le misure per la Sanità

L'Aula del Senato ha approvato con 156 sì, 78 no e un astenuto la fiducia posta dal Governo sul decreto legge Milleproroghe. Sono stati tutti riconfermati i provvedimenti per la sanità compresi nel decreto legge, già approvati dalla Camera dei deputati. Per questo non servirà una terza lettura e il cammino normativo procederà spedito per la conversione in legge prevista per il 1° marzo. L'articolo 1, comma 7, dispone una proroga per i contratti a tempo determinato di dirigenti presso l'Agenzia Italiana del Farmaco. L'articolo 7 del decreto è tutto dedicato alle proroghe nella sanità. All'articolo 9, in materia ambientale, i rinvii in materia di Sistri.


Dirigenti con contratto a tempo determinato dell'Agenzia Italiana del Farmaco. L'articolo 1, comma 7, dispone una proroga, fino al 31 dicembre 2015, di contratti a tempo determinato di dirigenti presso l'Agenzia Italiana del Farmaco, anche in deroga ai limiti percentuali generali di incarichi di dirigenti attribuibili a soggetti non appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione. La proroga concerne (nel limite dei posti disponibili in pianta organica) i contratti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e con scadenza entro il 31 marzo 2015.

Requisiti dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti. L'articolo 7, comma 1, proroga dal 31 dicembre 2014 al 30 giugno 2015 il termine di decorrenza dell'applicazione dei requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti, posti dall'Accordo sancito il 16 dicembre 2010 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Si ricorda che nel periodo transitorio in atto trovano applicazione le modalità definite con il D.M. 12 aprile 2012 ("Modalità transitorie per l'immissione in commercio dei medicinali emoderivati prodotti dal plasma umano raccolto sul territorio nazionale").

Associazione della Croce Rossa italiana. Il comma 2 ed il comma 2-bis - quest'ultimo introdotto dalla Camera - modificano la disciplina sulla riorganizzazione dell'Associazione della Croce Rossa italiana, di cui al D.Lgs. 28 settembre 2012, n. 178. Le novelle propongono in primo luogo (comma 2, lettere da a) a g) e lettere h) ed i)) il differimento di alcuni termini temporali, tra cui il differimento dal 1° gennaio 2015 al 1° gennaio 2016 del trasferimento di funzioni dall'attuale Associazione, di diritto pubblico, alla nuova Associazione (prevista dal citato D.Lgs. n. 178 come Associazione di diritto privato). In secondo luogo, le novelle specificano - lettera g-bis) del comma 2, lettera inserita dalla Camera - che nella costituzione del contingente di personale in servizio attivo del Corpo militare, pari a 300 unità, si applichi una riserva pari a 150 posti in favore del personale che, per effetto di richiami, sia in servizio alla data del 31 dicembre 2014 e che sia, senza soluzione di continuità, nella medesima posizione dal 1° gennaio 2007 o da data anteriore. Il comma 2-bis - inserito dalla Camera - prevede che le norme straordinarie di cui all'art. 1, commi da 425 a 429, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, sulle procedure di mobilità inerenti al personale delle città metropolitane e delle province, si applichino anche per il personale dell'Associazione in esame.

Revisione della remunerazione della filiera distributiva del farmaco. L'articolo 7, comma 3, proroga dal 1° gennaio 2015 al 1° gennaio 2016 il termine per la decorrenza iniziale della futura revisione della remunerazione della filiera distributiva del farmaco.

Tariffe massime da corrispondere alle strutture sanitarie. L'articolo 7, comma 4, proroga di un anno, dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015, la validità delle tariffe massime di riferimento individuate dal D.M. 18 ottobre 2012 per la remunerazione - da parte del Servizio sanitario nazionale ed in favore delle strutture accreditate - delle prestazioni (erogate in base ad accordi o contratti con il medesimo Servizio) di assistenza ospedaliera per acuti, di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di quelle di assistenza specialistica ambulatoriale.

Formato elettronico delle prescrizioni mediche. Il comma 4-bis - inserito dalla Camera - modifica la disciplina transitoria relativa alla graduale sostituzione del formato cartaceo con quello elettronico per la prescrizione medica, concernente farmaci o prestazioni specialistiche, a carico del Servizio sanitario nazionale. In base alla normativa vigente (di cui all'art. 13, commi da 1 a 3, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221), le regioni e le province autonome provvedono alla graduale sostituzione summenzionata in percentuali non inferiori al 60 per cento nel 2013, all'80 per cento nel 2014 e al 90 per cento nel 2015. La novella di cui al presente comma 4-bis differisce dal 2015 al 2016 la decorrenza dell'elevamento dall'80 al 90 per cento.

Contributo in favore del Servizio di assistenza, cura e ricerca sull'abuso all'infanzia dell'Università "La Sapienza". Il comma 4-ter - inserito dalla Camera - dispone il rinnovo, per il 2015, di un contributo statale, pari a 100.000 euro, in favore del Servizio di assistenza, cura e ricerca sull'abuso all'infanzia (S.A.C.R.A.I.) del Dipartimento di Pediatria e Neuropsichiatria Infantile dell'Università "La Sapienza" di Roma.

Deroghe alla disciplina sui requisiti per il trasferimento della titolarità di farmacia. Il comma 4-quater - inserito dalla Camera - introduce una deroga temporanea, decorrente dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2016, alla disciplina sui requisiti per il trasferimento della titolarità di farmacia, di cui all'art. 12 della L. 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni.

SISTRI. All'articolo 9 (Proroga di termini in materia ambientale), sono specificate le disposizioni sul Sistri. La norma proroga al 31 dicembre 2015 il termine iniziale di operatività del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti per gli operatori del settore del trasporto di rifiuti pericolosi, prevedendo che le sanzioni previste dall'art. 260-bis, commi 1 e 2, del Codice dell'ambiente, in caso di inadempimenti relativi al Sistri, trovino applicazione a decorrere dal 1° aprile 2015.