In parlamento

Corruzione: via libera alla legge con pene più severe. Nella sanità reati per 6 miliardi

Via libera definitivo dell’Aula della Camera al disegno di legge anti-corruzione che aumenta le pene per i reati contro la Pa e definisce il falso in bilancio come un delitto per tutte le imprese, non solo per quelle quotate in borsa. I sì sono stati 280 (Pd, Ap, Pi, Alternativa libera, Sel), 53 i voti contrari (Forza Italia e M5S), 11 gli astenuti (Lega). Il ddl sulla corruzione, dopo due anni e 51 giorni dalla sua presentazione in senato, è quindi legge. Il testo non è stato modificato rispetto alla versione arrivata da Palazzo Madama dove era stato depositato, il 15 marzo 2013, dal non ancora eletto presidente Pietro Grasso. Tra vari stop and go, dovuti alle frizioni interne alla maggioranza, è così arrivata la parola fine sui 12 articoli di uno dei primi ddl presentati a inizio legislatura.

La nuova legge introduce un giro di vite per fermare un business illecito che solo nella sanità brucia circa 6 miliardi di euro all’anno. «Il contesto internazionale ci chiede misure più forti, più serie più incisive come quelle che abbiamo prodotto per il contrasto alla corruzione – ha detto il ministro della Giustizia, Andrea Orlando intervenendo in Aula a Montecitorio –. E quando si tratta di corrispondere a un’esigenza così profonda e così essenziale per la vita pubblica le polemiche strumentali dovrebbero essere lasciate da parte. Si dovrebbe riconoscere che finalmente è stato fatto un passo che la politica da troppo tempo non era nelle condizioni di fare».

Nel merito il disegno di legge ha l’evidente filo conduttore di aumentare le sanzioni per i principali reati contro la pubblica amministrazione (fino a 12 anni che diventano 26 nel caso fosse riconosciuta l’associazione mafiosa) e di scoraggiare le pratiche illecite prevedendo il licenziamento del pubblico dipendente oggetto di condanna o la sospensione dall’esercizio della professione oppure, ancora, l’allungamento dell'interdizione dall’amministrazione.

Il via libera ai primi cinque articoli
Gli articoli da 1 a 5 sono stati approvati in mattinata. Il primo prevede l’aumento delle pene per i reati contro la Pa, il secondo modifica l’articolo 165 del Codice penale in materia di sospensione condizionale della pena, mentre il terzo amplia l’ambito di applicazione del reato di concussione. L’articolo 4 prevede che venga sempre ordinato il pagamento di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale (o dall'incaricato di un pubblico servizio) a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione di appartenenza, ovvero, in caso di corruzione in atti giudiziari, in favore dell'amministrazione della giustizia, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno. Infine l’articolo 5 dispone un aumento generalizzato delle pene per il reato di associazione mafiosa (articolo 416-bis Codice penale) con carcere anche fino a 26 anni per i boss.

Passa il patteggiamento condizionato alla restituzione del maltolto
Il disco verde all’articolo 6 condiziona l’accesso al rito speciale del cosiddetto patteggiamento (in relazione ai procedimenti per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione) alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato e l'articolo 7. La norma in questo caso stabilisce l’obbligo, per il Pm che procede penalmente per reati corruttivi contro la Pa, di informare il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione.

Appalti, sì all’estensione poteri di vigilanza Anac
A seguire, l’Aula ha approvato l’articolo 8 che modifica la legge Severino (legge 190/2012) per attribuire all’Autorità nazionale Anticorruzione compiti di vigilanza anche sui contratti pubblici ai quali non si applica il cosiddetto Codice degli appalti (ad esempio, i contratti secretati). Previsti obblighi informativi semestrali all’Anac a carico delle stazioni appaltanti (sui bandi di gara, i partecipanti, l’importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, l’importo delle somme liquidate). Obblighi informativi analoghi anche per i giudici amministrativi nei casi in cui rilevino elementi di scarsa trasparenza delle procedure nell'ambito di controversie sull'aggiudicazione di un appalto.

Società non quotate, torna il falso in bilancio
Via libera anche all’articolo 9, che riforma la disciplina delle false comunicazioni sociali. La novità principale è che il falso in bilancio torna a essere un delitto per tutte le imprese, non solo per quelle quotate in borsa. Forza Italia ha votato contro perché non sono previste le soglie di non punibilità. Il M5S si è invece astenuto, contestando il fatto che, come scritto nel testo, il reato di falsificazione dei documenti contabili deve essere compiuto «consapevolmente« da amministratori, direttori generali, dirigenti, sindaci e liquidatori.

Gli sconti di pena per i fatti di «lieve entità»
Con il sì all'articolo 10, l’Aula ha approvato le pene ridotte per il reato di falso in bilancio se i fatti sono di lieve entità: da un minimo di 6 mesi a un massimo di 3 anni (nuovo art.
2621-bis). La lieve entità viene valutata dal giudice, in base alla natura e alle dimensioni della società e alle modalità o gli effetti della condotta dolosa. La stessa pena ridotta, (da 6
mesi a 3 anni) si applica nel caso in cui il falso in bilancio riguardi le società che non possono fallire (quelle che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1
della legge fallimentare). In questo caso, il reato è perseguibile a querela di parte (della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale) e non d'ufficio. Lo stesso articolo 10, introducendo nel codice civile un nuovo art. 2621-Ter, prevede, poi, una ipotesi di non punibilità per particolare tenuità del falso in bilancio: sarà il giudice a valutare l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori.

Società quotate: la pena sale fino a 8 anni
Con 263 sì, 27 no e 72 astenuti, è stato poi varato l’articolo 11 del ddl con le norme sul falso in bilancio per le società quotate in Borsa e l’art. 12 sulle false comunicazioni sociali. La pena per il falso in bilancio prevede la reclusione da tre a otto anni (oggi è fra i 6 mesi e i 3 anni). Il falso in bilancio diventa reato di pericolo anziché (come ora) di danno, la procedibilità è d’ufficio (anziché a querela) e, come nel falso in bilancio delle società non quotate, scompaiono le soglie di non punibilità. Alle società quotate sono equiparate: le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro paese dell’Unione europea, le emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano, le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese Ue, e le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.


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