In parlamento

Ddl “Dopo di noi” al debutto in aula. Ecco il testo

di Red. San.

Che ne sarà di nostro figlio disabile dopo di noi, dopo la nostra morte? Chi se ne occuperà, con quali mezzi potrà continuare ad avere assistenza? Sono alcune delle domande che assillano i genitori di almeno tre milioni di italiani colpiti da handicap gravi che comportano il massimo grado di difficoltà nelle funzioni motorie e sensoriali.
Dopo anni di discussioni e polemiche, a queste domande potrebbe giungere presto una risposta definitiva da parte del Parlamento. Infatti la Camera ha avviato oggi in prima lettura l'esame del provvedimento che prevede “Disposizioni in materia di materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare”. Il testo è anche noto come “per il Dopo di noi”. Il provvedimento ha avuto il via libera della commissione Affari sociali della Camera e dopo l'ok di Montecitorio dovrà passare anche l'esame del Senato per l'approvazione definitiva, salvo modifiche. Il testo ha riunito 5 diverse proposte di legge.
In sintesi il provvedimento prevede una serie di misure di assistenza e tutela della persona con disabilità da applicare in caso di morte dei genitori o qualora essi non fossero più in grado di garantire l'assistenza ai figli. Si basa su un “progetto individuale” e in sinergia con associazioni del terzo settore, regioni ed enti locali. Vediamo nel dettaglio i punti fondamentali dei 10 articoli che compongono il testo di legge.
L'articolo 9 prevede stanziamenti economici strutturali e quindi permanenti. Per il 2016 sono previsti 56,9 milioni di euro che a decorrere dal 2017 salgono a 66,8 milioni all'anno. Visto il forte impatto che la legge avrà sul settore, l'art. 7 prevede campagne informative per diffondere i contenuti del provvedimento e per sensibilizzare l'opinione pubblica sui progetti di inclusione sociale dei disabili.
Cardine dell'impianto legislativo è la creazione dei trust. Il trust è un istituto giuridico con cui una o più persone (in questo caso i genitori) trasferiscono beni mobili o immobili e diritti sotto la disponibilità del trustee, che è obbligato ad amministrarli nell'interesse di uno o più beneficiari.
L'art. 6 del provvedimento prevede infatti che i trasferimenti effettuati a favore di trust che perseguano come finalità esclusiva la cura e l'assistenza della persona disabile siano esenti dall'imposta di successione e donazione e le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applichino in misura fissa (su atti e documenti non è inoltre dovuta l'imposta di bollo). Allo stesso modo sono innalzati i limiti di deducibilità per le erogazioni liberali, donazioni e altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti dei trust in questione. L'art. 6 indica anche la deducibilità per erogazioni liberali, donazioni e atti a titolo gratuito da parte di privati verso il trust: i limiti salgono al 20 per cento del reddito imponibile e a 100mila euro.
L'art. 2 affida al ministero del Lavoro e a quello dell'Economia la definizione degli obiettivi per le prestazioni. Uno specifico Fondo per l'assistenza alle persone disabili viene previsto dall'art. 3.



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