In parlamento

Risk, la Corte dei conti fa le pulci all’azione di rivalsa e avverte: imprescindibile la nostra giurisdizione

di Red. San.

I magistrati contabili bocciano l’articolo 9 del Ddl sulla responsabilità professionale del personale sanitario (A.S. 2224) - dedicato all’“azione di rivalsa” - per la parte in cui si prevede l’«espressa negazione della giurisdizione della Corte dei conti, in ipotesi di pagamento del risarcimento dovuto al paziente dal danneggiato, da parte dell’azienda sanitaria». Sarebbe la premessa a questa scelta, a fare acqua da molte parti: dal parere espresso in proposito dalla seconda commissione permanente Giustizia - si legge infatti nelle Riflessioni sull’art. 9 elaborate dalla Associazione magistrati della Corte dei conti e acquisite dalla commissione XII del Senato - emerge che la scelta limitativa della giurisdizione della Corte dei conti è dipesa dalla necessità di escludere il rischio che l’esercente la professione sanitaria dipendente da una struttura pubblica possa essere coinvolto in due giudizi di rivalsa, in sede civile ed innanzi alla Corte dei conti, da parte rispettivamente della struttura e dell’assicurazione, ai sensi, per quest’ultima, dell’art. 1916, comma 1 codice civile.

Una scelta - avvisano i magistrati della Corte - che deriva da una «non completa messa a fuoco della situazione», in quanto l’azione di rivalsa pubblica presuppone il pagamento del danno al paziente da parte della Asl, mentre l’azione surrogatoria dell’assicurazione presuppone che sia stata l’assicurazione stessa e non la Asl a pagare. E ciò può avvenire solo se il sanitario sia stato personalmente destinatario di una richiesta di risarcimento giudiziale o stragiudiziale (con esito di condanna da parte del giudice o comunque di accettazione dell’addebito da parte dell’assicuratore). D’altra parte - proseguono i magistrati contabili - l’interesse sostanziale del sanitario è quello di non essere passibile di rivalsa da parte del proprio assicuratore e in questo senso le polizze ordinariamente stipulate per la responsabilità civile verso terzi escludono l’esercizio della rivalsa ai sensi dell’art. 1916 cod. civ. Ne consegue che, in concreto, il tema della rivalsa riguarda solo quanto la struttura sanitaria abbia dovuto pagare o abbia accettato di pagare per fatto proprio della struttura stessa. La verità è che - si legge ancora del documento - nel sistema attuale, l’azione di rivalsa pubblica scatta sempre e solo dopo la conclusione del risarcimento del paziente danneggiato da parte della struttura sanitaria, così che un eventuale giudizio di responsabilità erariale, iniziato prima del pagamento da parte della struttura sanitaria, deve essere sospeso, ai sensi dell’art. 295 cpc. In nessun caso, quindi, è esperibile l’azione erariale di danno senza la diminuzione patrimoniale per la struttura pubblica. In ipotesi di pagamento del danno da parte dell’assicurazione, perciò - è la conclusione - non v’è spazio per l’azione di rivalsa pubblica e il sanitario potrà subire solo l’azione surrogatoria dell’assicurazione stessa, ex precitato art. 1916».

Non solo: l’associazione dei magistrati presso la Corte dei conti fa notare come la sua giurisdizione offra «specifiche garanzie anche in rapporto al particolare statuto della responsabilità erariale, e lancia l’allarme sul rischio di disperdere, se l’articolo 9 dovesse restare immutato, «il patrimonio valoriale della giurisprudenza della Corte dei conti». E ciò «avverrebbe addirittura in un momento che vede i giudici ordinari sempre più oberati, per la qualità delle controversie che vengono inserite nella loro giurisdizione. La magistratura contabile - avverte la Corte - sarebbe in grado di assicurare nella materia in discorso, sia per l’esperienza che per i diversi carichi, un’accelerazione delle decisioni, più in linea con i principi della ragionevole durata del processo».

Circostanze che nel complesso potrebbero «esporre le nuove disposizioni a possibili valutazioni critiche di costituzionalità addirittura da parte degli stessi sanitari danneggianti che, in forza della nuova regola sulla giurisdizione, finirebbero per perdere le riferite garanzie, in un panorama di generale fruizione da parte degli altri pubblici dipendenti».

E d’altra parte, alla Corte “non si sfugge”: l’azione del pm contabile si orienterebbe «fatalmente» verso i responsabili delle strutture sanitarie che non abbiano agito in rivalsa verso i sanitari che hanno provocato il danno, risarcito dalle strutture medesime.


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