In parlamento

Ddl Lorenzin, ok in commissione: novità su professioni e farmacie

di Filodiretto/Federfarma

Parte la prima picconata alla norma che dal 1934 vieta l'esercizio cumulativo delle professioni e impedisce ai sanitari che non prescrivono di esercitare all'interno della farmacia. A impartirla il ddl Lorenzin contenente “norme varie in materia sanitaria”, approvato ieri all’unanimità dalla commissione Igiene e sanità di Palazzo Madama. Il testo ha di fronte a sé un viaggio ancora lungo (ora toccherà all'aula del Senato esprimersi, e siamo soltanto alla prima lettura), ma il via libera della Commissione è comunque da registrare dato che il disegno di legge riordina norme e disposizioni vecchie di decenni.
È il caso, appunto, dell’articolo che interessa più da vicino le farmacie, il numero otto. Grazie al quale viene completamente riscritto l'articolo 102 del cosiddetto Testo unico delle leggi sanitarie, vecchio di un'ottantina di anni: «Il conseguimento di più lauree o diplomi - si legge nella nuova formulazione - dà diritto all'esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie». E gli esercenti le professioni o arti sanitarie «possono svolgere, in qualsiasi forma, la loro attività in farmacia, a eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali».
La doppia disposizione ha ovviamente valore in chiave farmacia dei servizi, ma dall'articolo 8 spuntano altri due interventi di forte interesse per i titolari. Innanzitutto il comma 3, che porta da sei a 48 mesi il termine entro il quale gli eredi sono tenuti a cedere la farmacia in caso di mancanza dei titoli. Poi il comma 2, che tratta di direzione della farmacia: il testo, in sintesi, specifica che in caso di raggiungimento dell'età pensionabile o nelle fattispecie previste dall'articolo 11 della legge 362/1991, il direttore «è sostituito temporaneamente da un farmacista iscritto all'albo».
Di qualche interesse per i titolari anche l'articolo 5 del ddl Lorenzin, che tratta di esercizio abusivo della professione. Il testo, in particolare, aumenta anche della metà le pene previste in materia dall'articolo 348 del codice penale quando l'esercizio abusivo riguarda una professione sanitaria; inoltre, sempre nello stesso caso, allarga la confisca prevista dall'articolo 240 «ai beni mobili e immobili» utilizzati per commettere il reato.
Tra le altre misure del ddl, infine, meritano un cenno le semplificazioni in materia di sperimentazione dei medicinali (da attuare mediante legge delega) e soprattutto gli articoli che riorganizzano e aggiornano le norme sul funzionamento degli ordini professionali. E sancisce l'ingresso di biologi e psicologi nell'area delle professioni sanitarie. «Ringrazio tutti i componenti della Commissione Igiene e Sanità del Senato per il lavoro svolto e in particolare la Presidente De Biase, che ha svolto il ruolo di relatore del ddl» è il commento del ministro della Salute, Beatrice Lorenzin «e auspico che il provvedimento possa essere esaminato e approvato in tempi brevi dall'Aula».


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