In parlamento

Risk, 360 gli emendamenti alla Igiene e Sanità. Dal relatore Bianco focus su linee guida, retroattività della polizza e Fondo di garanzia. E rimette in pista la Corte dei conti

di B.Gob.

Oltre 360 emendamenti al Ddl 2224 sulla responsabilità professionale degli operatori sanitari in commissione Igiene e Sanità del Senato. Tra questi, spiccano quelli del relatore Amedeo Bianco, che fa retromarcia rispetto ad alcune scelte contestatissime anche in sede di audizioni sul risk. Prima di tutto, l’emendamento all’articolo 9 sull’Azione di rivalsa che ripristina il giudizio della Corte dei conti sulla responsabilità del medico. Poi, il focus sulle linee guida (art. 5) che, se dimostrerà di averle seguite, scagioneranno il medico dall’accusa di dolo o colpa grave: saranno elaborate non più soltanto da società scientifiche ma anche da enti e istituzioni pubblici e privati e da associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie. Tutte realtà che saranno disciplinate dal previsto decreto del ministero della Salute su requisiti minimi di rappresentatività, indipendenza e autonomia, procedure di iscrizione e verifica sul mantenimento dei requisiti . L’Iss dovrà pubblicare sul proprio sito Internet le linee guida - e gli eventuali aggiornamenti - inserite nel Sistema nazionale linee guida (SNLG).
Ancora: l’obbligo di assicurazione di cui, come si legge ancora negli emendamenti Bianco all’articolo 10, «le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private devono essere provviste», darà una garanzia retroattiva fino ad almeno i «5 anni antecedenti la prima data di decorrenza della polizza e denunziati dall’assicurato durante la vigenza temporale della polizza stessa».
Un emendamento del relatore riscrive poi l’articolo 14 sul Fondo di garanzia per i danni da responsabilità sanitaria, che sarà gestito da Consap su delega del ministero della Salute e alimentato dalle imprese assicuratrici autorizzate per la responsabilità civile sanitaria. Il contributo dovuto, i criteri della convenzione con Consap e il funzionamento del Fondo saranno oggetto di un regolamento tra Salute e Sviluppo economico da emanare entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge. Il Fondo concorre al risarcimento del danno nei limiti delle disponibilità finanziarie e in ogni caso la quota contributiva potrà essere aggiornata. Due i casi in cui è ammesso il risarcimento: se l’importo del danno ecceda i massimali previsti dai contratti stipulati dalla struttura o sal professionista; se al momento del sinistro o successivamente l’impresa assicuratrice si trovi in stato di insolvenza o di liquidazione coatta.


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