In parlamento

Le interrogazioni di Giulia Grillo (M5S) e Lucio Barani (Ala) su Enpam Sicura

La vicenda Enpam Sicura, che oggi si arricchisce della richiesta di risarcimento all’ex presidente Fimmg, Giacomo Milillo, era arrivata nei mesi scorsi anche nelle aule del Parlamento. Riportiamo il testo delle due interrogazioni presentate dal Movimento 5 stelle, prima firmataria Giulia Grillo, e dal senatore Lucio Barani (Ala).

Interrogazione a risposta in commissione presentata dal Movimento 5 Stelle, prima firmataria Giulia Grillo con Baroni, Colonnese, Di Vita , Silvia Giordano, Lorefice e Mantero

Al ministro dell’Economia e delle finanze, al ministro del Lavoro e delle politiche sociali. Premesso che:
alla data 21 luglio 2015 è stata iscritta nel registro delle imprese di Roma la società di capitale Enpam Sicura srl a Socio Unico, con sede a Roma in via Torino 38; il capitale sociale è di 1.500.000 di euro;
il socio unico risulta essere Enpam (Ente nazionale di previdenza e assistenza medici);
l'oggetto sociale di Enpam Sicura srl a socio unico, è quello di svolgere attività a favore degli iscritti e dipendenti dell'Enpam, in particolare la società potrà fornire forme di assistenza e previdenza integrativa;
Enpam Sicura srl a Socio Unico, potrà, tra l'altro, occuparsi di:
a) gestione dei dati di ogni tipo; gestione e attività di intermediazione del portafoglio dei contratti assicurativi dei soggetti sopra indicati;
b) gestione della raccolta e dell'offerta di pubblicità sui media;
c) realizzazione, produzione, fornitura e gestione di servizi di programmi informatici;
d) esercizio e gestione di attività editoriali;
l'Accordo collettivo nazionale del 29 luglio 2009 dei medici di medicina generale all'articolo 60, comma 4, prevede:
«( ...) è posto a carico del servizio pubblico un onere pari allo 0,36 per cento dei compensi all'articolo 59, comma 1, del citato Acn, da utilizzare per la stipula di apposite assicurazioni. Al fine di migliorare i trattamenti assicurativi e includere nella gamma degli eventi assicurati anche le eventuali conseguenze economiche di lungo periodo, a decorrere dal 31 dicembre 2009 l'importo di cui al periodo precedente del presente comma, è pari allo 0,72 per cento dei compensi di cui all'articolo 59, lettera A, comma 1, del citato Acn»;
le stesse norme valgono, a norma del citato Accordo collettivo nazionale, anche per i medici di continuità assistenziale e di emergenza sanitaria che divengono temporaneamente e totalmente inabili all'esercizio dell'attività professionali;
il previgente articolo 60, comma 5, dell'Accordo collettivo nazionale sottoscritto nel 2005 prevedeva: «che con le stesse cadenze previste per il versamento del contributo previdenziale di cui al comma 1, le Aziende versano all'Enpam il contributo di cui al comma 4 affinché provveda a riversarlo alla Compagnia assicuratrice con la quale i sindacati maggiormente rappresentativi avranno provveduto, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente Accordo a stipulare apposito contratto di assicurazione»;
in data 25 novembre 2009 le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali indicate nell'Accordo collettivo nazionale hanno stipulato con AGI (Assicurazioni generali Italia) due polizze assicurative: la prima (n. 81301025) denominata «polizza primi trenta giorni di malattia ed eventuali conseguenze economiche di lungo periodo per i medici di assistenza primaria»; la seconda polizza (n. 813002066) denominata «polizza primi trenta giorni di malattia e conseguenze economiche di lungo periodo per i medici di continuità assistenziale ed emergenza sanitaria»;
attraverso la stipula dell'accordo tra Enpam e le organizzazioni sindacali firmatarie dell'Accordo collettivo nazionale era stato sottoscritto l'impegno a continuare a provvedere al versamento delle somme, per tutta la durata della polizza medesima da parte di tutte le organizzazioni sindacali firmatarie della polizza medesima;
il 2 luglio 2015 Enpam ha comunicato la disdetta delle polizze sopracitate;
sia le organizzazioni sindacali, sia AGI hanno contestato la decisione di Enpam di disdire le polizze;
Enpam ha provveduto a modificare il regolamento del fondo dei medici di medicina generale in modo che dal 1o gennaio 2016 il contributo previsto dall'Accordo collettivo nazionale per la tutela degli eventi di malattia sia sottratto dalla contrattazione collettiva e determinato direttamente dalla Fondazione Enpam;
a seguito di un accordo siglato con le organizzazioni sindacali ed Enpam il 25 novembre 2009 «per la gestione delle somme pervenute a titolo di contributo per l'assicurazione per la malattia, (...)», l'Enpam era delegata al versamento delle predette somme «per tutta la durata della polizza assicurativa, salvo che non intervenga formale disdetta della polizza medesima da parte di tutte le Ooss firmatarie della polizza medesima»;
il sindacato nazionale autonomo medici italiani, Snami e le organizzazioni sindacali firmatarie dell'Accordo collettivo nazionale hanno disconosciuto la disdetta delle polizze assicuratrici;
il sindacato nazionale autonomo medici italiani, Snami ha presentato, il 23 novembre 2015, un ricorso al Tar regionale del Lazio contro Enpam e Enpam Sicura srl a Socio Unico chiedendo, tra altro, l'annullamento e la sospensione dei seguenti atti:
a) l’atto con il quale Enpam avrebbe disposto la costituzione della società Enpam Sicura srl a Socio Unico;
b) la delibera del comitato consultivo di Enpam per la medicina generale convenzionata del 16 settembre 2015 in ordine alla modifica del «regolamento di fondo», al fine di ricondurre la gestione dei primi 30 giorni di malattia in seno all'Enpam, rilevando quindi le competenze delle Generali (...) accentrando tali competenze in una società in house» –:
come si concili la decisione di Enpam di costituire la società Enpam Sicura Srl a Socio Unico e annullare le due polizze assicurative stipulate dalle organizzazioni sindacali con AGI (Assicurazioni generali Italia) con l'accordo per la gestione del riversamento delle somme pervenute a titolo di contributo per l'assicurazione per malattia, l'infortunio, la gravidanza e altro;

si chiede di sapere:

come si concili la costituzione di Enpam Sicura srl a Socio Unico, società a totale partecipazione pubblica, impegnata anche in attività di gestione e di intermediazione del portafoglio dei contratti assicurativi, nella gestione della raccolta e dell'offerta di pubblicità sui media, nella realizzazione, produzione, fornitura e gestione di servizi di programmi informatici, con le disposizioni statutarie che vincolano le risorse di Enpam alla finalizzazione di obiettivi istituzionali riferiti all'assistenza e alla previdenza dei medici iscritti e dei loro familiari;
se nella decisione di Enpam di costituire con propri fondi la società Enpam Sicura srl a Socio Unico attribuendo alla stessa un capitale sociale di 1.500.000 euro sia stata attentamente valutata l'esigenza di assicurare il buon utilizzo di risorse pubbliche, vincolate (come nel caso di Enpam) ad obiettivi istituzionali;
come si concili la costituzione di Enpam Sicura srl a Socio Unico con le norme che disciplinano il reclutamento dei dipendenti pubblici;
se siano a conoscenza delle modalità di reclutamento del personale da parte di Enpam Sicura srl a Socio Unico;
sulla base di quali presupposti Enpam si sia discostata dagli accordi nazionali con le organizzazioni sindacali in merito all'affidamento ad AGI dei contributi per le due polizze assicurative sopracitate;
se la costituzione della società Enpam Sicura srl a Socio Unico da parte di Enpam rispetti tutte le norme in materia di trasparenza e di pubblicità e le normative europee in tema di concorrenza;
quali iniziative di competenza intendano intraprendere per verificare se siano state rispettate le normative vigenti per quanto riguarda la costituzione di Enpam Sicura srl a Socio Unico.

Interrogazione di Lucio Barani (presidente dei senatori del gruppo Ala) ai ministri del Lavoro e delle politiche sociali e dell’Economia e delle finanze

Premesso che:
l'ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (Enpam), inserito nell'elenco delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009, ha costituito, nel luglio 2015, una società in house denominata “Enpam Sicura” Srl, a socio unico, direttamente e interamente partecipata dall'ente;
in ragione del proprio oggetto sociale, la società potrà presentare, proporre, intermediare prodotti assicurativi o prestare assistenza e consulenza finalizzata a concludere i relativi contratti, nonché provvedere alla collocazione, gestione ed esecuzione degli stessi, segnatamente in caso di sinistri;
la società è stata dotata di un capitale sociale pari a 1,5 milioni di euro e, secondo quanto emergerebbe dal bilancio di previsione dell'ente per l'anno 2016, risulterebbe che in favore della società, nel corso del 2015, sia stato corrisposto un compenso di circa 829.000 euro mentre, per l'anno 2016, tali compensi raggiungerebbero la misura di 5 milioni di euro;
da quanto emerge, sembra pertanto che le entrate dell'ente, costituite prevalentemente dai contributi obbligatori e volontari versati dagli iscritti, da destinare all'erogazione delle prestazioni previdenziali e assistenziali in favore dei medici iscritti e dei loro familiari, nonché per realizzare interventi di promozione e di sostegno all'attività e al reddito dei professionisti, per una quota non indifferente, siano invece impiegate per finalità che non appaiono funzionali alle finalità previdenziali dell'ente;
la gestione e l'intermediazione di attività assicurative ad opera dell'ente, infatti, sia pure mediante una società in house, oltre a non apparire conforme al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, disposte dallo statuto, non sembra essere adeguatamente motivata con riferimento alla necessità dell'ente, né con le ragioni o le finalità che possano giustificare tale scelta né, infine, sul piano della stessa convenienza economica, in considerazione del fatto che eventuali perdite dell'organismo partecipato, in caso di risultato negativo, dovrebbero essere ripianate dall'ente, compromettendo conseguentemente la sostenibilità e l'equilibrio finanziario della gestione previdenziale, in contrasto pertanto con i principi di prudenzialità nella scelta degli investimenti, nonché di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;
in questo ambito, tra l'altro, si rende necessario escludere ogni possibile conflitto di interessi dei vertici di “Enpam Sicura”, con particolare riferimento al direttore generale della società, dal momento che, secondo quanto emergerebbe dal Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (Rui), lo stesso risulterebbe essere, ad un tempo, responsabile dell'attività di intermediazione per “Assistudio” Srl, amministratore unico di “Itaca-Servizi amministrativi” Srl, nonché amministratore di “Ulisse” Srl, società in rapporti contrattuali con Enpam Sicura;
in proposito, inoltre, risulterebbe che circa 20 dipendenti su 40 di Enpam Sicura, assunti con contratti di lavoro a tempo indeterminato, benché nelle more del perfezionamento degli atti deliberativi dell'amministrazione partecipante, siano iscritti al Rui quali intermediari finanziari per “Prassi Broker” Srl, tra i quali la stessa vice direttrice, in qualità di procuratore speciale della medesima Prassi Broker Srl;
non sembra superfluo sottolineare, infine, come le attività svolte da Enpam Sicura dovrebbero essere riservate ai soli iscritti nel registro, di cui all'articolo 109 del codice delle assicurazioni (di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005), tenuto conto che, da quanto appreso, la società potrebbe non essere effettivamente iscritta nel registro ed essere pertanto soggetta alle sanzioni previste dagli articoli 305, comma 2, e 308, comma 2, del codice,

si chiede di sapere:

se i ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;
se risulti che i consiglieri degli organi societari di ENPAM Sicura, ovvero solo alcuni di loro, siano a conoscenza degli assetti societari di Itaca Srl, Ulisse Srl, Expertyse Srl e Broker Srl, e del ruolo in essi svolto dallo stesso direttore generale di ENPAM Sicura, e se siano a conoscenza dell'assetto societario della Expertyse Srl, totalmente controllata dalla società “Servizio Italia società fiduciaria e di servizi per azioni”;
se risulti che nelle citate società siano o siano stati presenti componenti degli organi di Enpam Sicura o dello stesso Enpam;
se non ritengano doveroso attivarsi, per quanto di competenza, per assumere ogni iniziativa utile al fine di assicurare la cessazione delle eventuali incompatibilità di incarico tra Enpam Sicura e le indicate società, nonché ad adottare ogni misura utile volta ad assicurare la corretta attuazione delle disposizioni statutarie e regolamentari dell'Enpam e, conseguentemente, l'equilibrio finanziario della gestione.


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