In parlamento

Il traffico d’organi da persona vivente è reato punito fino a 12 anni. Via libera alla legge

di B. Gob.

Chi traffica organi di esseri umani merita fino a 12 anni di carcere. Questo il nocciolo della legge (AC 2937 ), votata all’unanimità in sede legislativa dalla commissione Giustizia della Camera, che ha lasciato inalterato il testo licenziato dal Senato. Obiettivo del testo, in 4 articoli, è introdurre nel codice penale (art. 601-bis) il delitto di traffico di organi prelevati da persona vivente, prevedendo l’aggravante alla base del delitto si riscontri un’associazione a delinquere. La legge discende direttamente dalla Convenzione del Consiglio d’Europa contro il traffico di organi, sottoscritta dall’Italia nel marzo 2015, e più a ritroso nel tempo dalla Convenzione del Consiglio d’Europa di Oviedo sui diritti dell’uomo e la biomedicina. La prima, in particolare, partiva dalla cruda realtà di un mercato globale di organi umani per fini di trapianto.

Come si legge nella Nota di lettura del provvedimento, il primo comma del nuovo art. 601-bis punisce il commercio illecito di organi, prevedendo la reclusione da 3 a 12 anni e la multa da 50.000 a 300.000 euro a carico di chiunque illecitamente commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente. Se autore del fatto è un esercente una professione sanitaria, la condanna comporta la pena accessoria dell’interdizione perpetua dall’esercizio della professione.
Il presupposto per l’applicazione della fattispecie penale è che gli organi siano trattati illecitamente. La disposizione è dunque destinata a trovare applicazione in caso di violazione della disciplina del trapianto di organi e tessuti prelevati da vivente attualmente in vigore.
Il secondo comma del nuovo art. 601-bis punisce con la reclusione da 3 a 7 anni e la multa da 50.000 a 300.000 euro due diverse condotte: l’organizzazione o la propaganda di viaggi finalizzati al traffico di organi o parte di organi; la pubblicizzazione o la diffusione con qualsiasi mezzo (anche per via informatica o telematica) di annunci finalizzati al traffico.
L'articolo 2 modifica il reato di associazione per delinquere, previsto dall'art. 416 c.p., per prevedere questo sia aggravato quando l’associazione è finalizzata a commettere i reati di traffico di organi prelevati da persona vivente (art. 601-bis, c.p.), di traffico di organi provenienti da cadaveri (art. 22, commi 3 e 4, della legge n. 91 del 1999) e di mediazione a scopo di lucro nella donazione di organi da vivente (art. 22-bis, comma 1, della legge n. 91 del 1999). Il reato aggravato comporta l’applicazione della pena della reclusione da 5 a 15 anni o da 4 a 9 anni, a seconda che si tratti dell'attività di promozione, costituzione od organizzazione dell'associazione criminosa, oppure che vi si prenda semplicemente parte.
L'articolo 3 del provvedimento coordina l'introduzione della nuova disciplina con l'articolo 22-bis della legge n. 91 del 1999. In particolare, eleva la pena detentiva prevista dal comma 1 dell'articolo 22-bis (mediazione, a scopo di lucro, nella donazione di organi da vivente), portandola nel massimo a 8 anni di reclusione (in luogo degli attuali 6); abroga il comma 2 dell'articolo citato, che attualmente prevede una sanzione amministrativa pecuniaria a carico di colui che pubblicizza la richiesta d'offerta di organi al fine di conseguire un profitto.
Infine, l'articolo 4 del provvedimento, sempre con finalità di coordinamento, abroga l'articolo 7 della legge n. 458 del 1967, in materia di trapianto del rene tra persone viventi.
Si tratta della disposizione che punisce con la reclusione da 3 mesi a un anno e con la multa da 154 a 3.098 euro chiunque, a scopo di lucro, svolge opera di mediazione nella donazione di un rene.


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