In parlamento

Ddl Bilancio/Dirigenza sanitaria: il comma 687 non viene abrogato ma si può aprire la tornata contrattuale

di Stefano Simonetti

S
24 Esclusivo per Sanità24

Più volte mi è capitato di parlare su questo sito del “comma 687”, una vicenda che va avanti da tre anni e sembra non avere fine. Già prima del 2018 le Regioni tentarono una manovra politica mirata e l’operazione si concluse con la legge 145/2018 (legge di Bilancio per il 2019) il cui comma 687 dell’art. 1 realizzava quanto già tentato l’anno prima, cioè riportare la dirigenza professionale, tecnica e amministrativa del Ssn insieme alla dirigenza sanitaria, previa modifica del CCNQ del 13 luglio 2016. La terza componente della dirigenza del Servizio sanitario è, dunque, quella su cui infierisce da anni il legislatore con ben tre disposizioni legislative, trattando i 5.000 dirigenti PTA come migranti che sono provvisoriamente nel centro di accoglienza dell’Area delle Funzioni locali ma avrebbero dovuto essere “rimpatriati” con il rinnovo 2019-2021.

Il comma in questione è stato una prima volta modificato dall’art. 9-bis della legge 12/2019 di conversione del DL 135/2018, (cosiddetto “Semplificazioni”) ed è stato, infine, oggetto di una proposta di emendamento nella legge di Bilancio per il 2022, come ho ricordato su questo sito nell’articolo dell’8 dicembre scorso (leggi ). Tale emendamento intendeva introdurre un art. 182-bis nel testo del DDL con il quale si abrogava il comma 687. Nel frattempo il CCNQ per la definizione dei comparti ed aree per la tornata 2018-2021 era stato stipulato il 3.8.2021 ma all’art. 7, comma 2 del testo veniva rinviata di tre mesi la parte relativa alle aree dirigenziali proprio in connessione con le vicende tormentate del comma 687.

Dal 3 novembre più volte l’ARAN ha convocato le Confederazioni per chiudere il contratto, rinviando ripetutamente la seduta. Ora la convocazione è fissata per il 29 dicembre e probabilmente sarà quella definitiva. Infatti è stato approvato in Senato, nel corso dello show down finale del 21 dicembre sul pacchetto ristretto degli emendamenti, un intervento sul comma 687 che - pur non abrogandolo come era preventivato – ha cambiato nel secondo periodo del comma 1 le parole ”2019-2021” con le parole “2022-2024”. Vediamo cosa vuol dire.

La prima conseguenza è che può essere sottoscritto il CCNQ sospeso da agosto e si può aprire formalmente la tornata contrattuale. Solo formalmente tuttavia, perché deve prima essere chiuso il contratto del comparto sanità con tutti i problemi connessi ( vedi l’articolo del 21 dicembre ) e deve essere redatto l'Atto di indirizzo del Comitato di settore che, fino ad oggi, non esiste neanche in bozza. A tale ultimo proposito, le direttive del Comitato di settore dovranno pur dire qualcosa sul profilo del dirigente sociologo il quale, ai sensi dell’art. 34, comma 9-bis della legge 106/2021, non fa più parte del ruolo tecnico ma afferisce al nuovo ruolo socio-sanitario. Tutto a posto, allora ? Parzialmente, perché se l'emendamento ha sbloccato lo stallo e fa scampare per adesso il pericolo di una impropria e deleteria unificazione della dirigenza PTA con la dirigenza sanitaria, la questione è solo rinviata e sarà oggetto in futuro di una nuova battaglia.

Come spesso si dice: piuttosto che niente, è meglio "piuttosto". Restano però valide tutte le considerazioni fatte in passato riguardo al vulnus inferto alla contrattazione collettiva ma anche ai profili di incostituzionalità del tante volte citato comma 687 in relazione all’art. 39 della Costituzione. Come può, infatti, essere ritenuta costituzionale una norma legislativa che impone una scelta determinata al tavolo negoziale con le Confederazioni alla luce della libertà sindacale sancita con perentoria chiarezza dalla Carta fondamentale della Repubblica ? Eppure la sentenza della Corte costituzionale n. 178 del 2015 dovrebbe aver insegnato qualcosa.


© RIPRODUZIONE RISERVATA