Lavoro e Professione

Anteprima: riforma degli Ordini, la proposta della Fnomceo da inserire nell'ex Ddl Fazio

di Paolo Del Bufalo e Barbara Gobbi

Se ne parla dagli anni Sessanta e ora il «sogno» di 340mila medici potrebbe essere a portata di mano. La riforma della legge istitutiva degli Ordini – legge 233 del 1946 che riproduceva pedissequamente la cosiddetta "legge Giolitti", la 455 del 1910 - potrebbe finalmente andare in porto con l'approvazione, grazie all'assegnazione in sede deliberante al Senato, del Ddl omnibus sulle sperimentazioni cliniche (AS 2935).

La riforma degli Ordini era già inserita in quel disegno di legge, come delega al Governo da affidare a una serie di provvedimenti attuativi. Ora, con il passaggio di status a dispositivo di legge, la Fnom mette mano di corsa all'intero impianto dell'articolo 7 che la riguarda: un Consiglio nazionale straordinario – reso urgente dalla prospettiva che già a metà mese la legge passi - ha dato ampia delega (11 gli astenuti) al presidente Amedeo Bianco a proporre agli uffici legislativi del ministero della Salute un nuovo testo.

Tra i punti salienti del provvedimento - molto voluto dalla presidenza cui però non sono state risparmiate critiche di merito e di metodo - la revisione del procedimento disciplinare: il nuovo articolo 7 introduce la separazione della funzione istruttoria da quella giudicante. L'istruttoria viene assegnata a un Collegio esterno, composto da un numero «tra 5 e 11 iscritti sorteggiati tra i componenti delle Commissioni disciplinari garantendo la rappresentanza degli Ordini», che illustrerà poi «all'organo giudicante gli atti e le motivazioni per il proscioglimento o per l'attivazione del procedimento disciplinare». Spetterà quindi all'Ordine giudicare l'iscritto.

Altra novità di rilievo è l'introduzione dell'obbligo di iscrizione per i medici dipendenti, mentre si allunga da tre a 4 anni la durata in carica di ogni esecutivo. E' «passata» la possibilità che il presidente sia sfiduciato, mentre ogni Ordine potrà istuite quote differenziate. Altra particolarità: per l'iscrizione all'albo non è più necessario essere cittadino italiano.

Il nuovo testo cerca di porre mano anche al sistema elettorale, immaginando una tipologia diversa dall'attuale, che di fatto apre la porta al voto per posta o elettronico. Della tutela della segretezza del voto, cruciale anche per le elezioni della Federazione dei medici, si dovrà occupare il regolamento di attuazione della legge.

Nel Ddl omnibus approderà anche l'ennesima proposta di creazione dell'Ordine professionale per le professioni sanitarie: in tutto 594.984 operatori. Questa volta si punta alla trasformazione degli attuali Collegi in altrettanti Ordini professionali e per le 17 professioni che ne sono prive (159.100 operatori) a uno solo Ordine: quello dei tecnici sanitari di radiologia medica delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

I Collegi e le rispettive Federazioni nazionali dei Collegi delle professioni sanitarie di infermiere, vigilatrice d'infanzia (393.985 operatori), assistente sanitario (6164 operatori), di ostetrica (10.296 operatori) e di tecnico sanitario di radiologia medica (25.439 operatori) si trasformano in Ordine e Federazione nazionale degli Ordini.

All'interno di questi sono istituiti gli albi per le professioni sanitarie previste dalla legge 251/2000, diverse dai tecnici sanitari di radiologia medica e dagli assistenti sanitari, ai quali possono iscrivere i laureati abilitati all'esercizio di queste professioni e i possessori di titoli equipollenti o equivalenti al diploma universitario.

Sarà poi un regolamento della Salute a inserire gli albi (compreso quello degli assistenti sanitari) negli Ordini provinciali e nella relativa Federazione nazionale dei tecnici sanitari di radiologia medica che cambierà nome, appunto, in Ordini Provinciali e Federazione Nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. All'interno dell'Ordine e della Federazione è prevista l'autonoma gestionale e disciplinare per ciascun albo professionale con l'istituzione di specifiche commissione d'albo e la garanzia della rappresentanza di ciascuna professione negli organismi dirigenti ordinistici.