Lavoro e Professione

Sisac e Regioni: il Mmg che si assenta per ragioni sindacali «paga» di tasca propria il sostituto

Il medico convenzionato che fa il sindacalista, nelle ore in cui svolge la sua azione sindacale, deve essere coperto da un sostituto che si paga, secondo la regola prevista dalla convenzione (articolo 21, comma 6) a carico dello stesso medico titolare anche se materialmente trattenuto e versato dalla Asl.

Questo in sintesi il contenuto della comunicazione che la Sisac ha inviato a settembre 2012 a tutti gli assessorati alla Sanità dopo una decisione del Tribunale di Roma di luglio dello scorso anno. Ed è questa la ragione di una pesante reazione della Fimmg che si è rivolta alle Regioni definendo «inconcepibile che possano essere negati, come di fatto avviene là dove prevale un parere di Sisac che, millantando una giurisprudenza inesistente, arriva a prevedere l'esproprio dalla massa salariale, della quale fin dall'origine è parte, del corrispettivo economico pattuito come "concorso negli oneri collegati allo svolgimento dei compiti sindacali"».

Quel che ha chiesto la Fimmg agli assessori è soprattutto che una simile scelta non sia frutto di una decisione unilaterale, ma sia portata al tavolo negoziale dove «i contrasti intepretativi delle norme contrattuali devono trovare una sede propria, che non può che essere la stessa che quelle norme ha generato: quella negoziale. Sia essa un parere autentico o il tavolo della nuova trattativa».

In sostanza il sindacato chiede agli assessori di "fermare" le Regioni che stanno già applicando le indicazioni Sisac e, quindi, non pongano a carico del medico di fatto il distacco sindacale con il pagamento da parte sua del sostituto.

La commissione Salute delle Regioni ha risposto la scorsa settimana (comunicando la risposta ai governatori per «opportuna conoscenza»): preso atto di tutta la normativa e la documentazione in materia «gli assessori alla Sanità hanno condiviso all'unanimità quanto espresso» dalla Sisac, concordando che le Regioni «dessero applicazione attraverso una propria comunicazione alla nota stessa».

Il medico convenzionato, quindi, ha diritto alla sua attività sindacale, ma a pagarla dovrà essere lui stesso con il relativo compenso al suo sostituto.