Lavoro e Professione

Speciale Fisco 2013: tutte le regole per le dichiarazioni di medici, Asl e ospedali

Maggior respiro per presentare il Modello 730 per i medici dipendenti, ma per chi non si limita al Cud i tempi sono all'osso: il 17 giugno scade il termine per il versamento delle imposte senza maggiorazioni. Tra le novità, dopo l'introduzione dell'Imu, non sono dovute l'Irpef e le addizionali sul reddito dominicale dei terreni non affittati e sul reddito dei fabbricati non locati. Per le spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio sostenute dal 26 giugno 2012, la detrazione d'imposta è elevata al 50% nel limite di spesa di 96mila euro. E i contributi sanitari obbligatori per l'assistenza erogata nell'ambito del Ssn versati con il premio di assicurazione di Rc per i veicoli sono deducibili solo per la parte che eccede 40 euro.

Tocca anche alle aziende del Ssn presentare Unico, agli effetti Ires e Iva, perché svolgono, anche se in via marginale, attività di natura commerciale e come possessori di redditi fondiari, di redditi diversi e talvolta di capitali. E per recuperare "errori" delle precedenti dichiarazioni entra in campo una serie di possibilità a sanzioni ridotte.

MEDICI (di Alberto Santi)

Con la bella stagione, inizia anche la campagna delle dichiarazioni dei redditi. Dal 2 maggio, infatti, i medici possono presentare il Modello Unico (la scadenza è fissata al 30 settembre) e tra poche settimane, vale a dire il 17 giugno salvo proroghe dell'ultima ora, scade il termine per il versamento delle imposte senza maggiorazioni.

A differenza dei medici dipendenti che possono presentare il Modello 730, i professionisti ovvero coloro che sono privi di un datore di lavoro o non titolari di pensione dovranno necessariamente passare attraverso la dichiarazione annuale, per comunicare i propri redditi del 2012, calcolare il debito nei confronti del fisco e poi versarlo alle scadenze stabilite. Da ricordare che da qualche tempo il Modello è solo parzialmente "Unico", in quanto ormai separato dalla dichiarazione Irap, per i medici professionisti che siano tenuti alla sua compilazione.

Anche quest'anno, i medici che presentano una posizione fiscale non particolarmente complessa possono avvalersi del Modello in formato "Mini" e, come al solito, non mancano le novità di rilievo, anche se non riguardano direttamente i redditi della professione medica.
Fra queste, va ricordato come, a seguito dell'introduzione della contestata Imu, non sono dovute l'Irpef e le relative addizionali sul reddito dominicale dei terreni non affittati e sul reddito dei fabbricati non locati, anche se l'ammontare dei redditi fondiari non imponibili va evidenziato in un rigo apposito della dichiarazione; per le spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio sostenute dal 26 giugno 2012, la detrazione d'imposta è elevata al 50% nel limite di spesa di 96mila euro; i contributi sanitari obbligatori per l'assistenza erogata nell'ambito del Ssn versati con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli sono deducibili solo per la parte che eccede 40 euro.

Le modalità di presentazione. I medici sono obbligati a presentare il Modello Unico esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato.
Possono presentare la dichiarazione in formato cartaceo solo i contribuenti che:
- pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il Modello 730, non possono presentarlo perché privi di datore di lavoro o non titolari di pensione;
- pur potendo presentare il Modello 730, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello Unico (RM, RT, RW, AC);
- devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti;
- sono privi di un sostituto d'imposta al momento della presentazione della dichiarazione perché il rapporto di lavoro è cessato.

Come e quando pagare. Tutti i contribuenti, per il pagamento delle imposte, devono utilizzare il modello di versamento F24. È possibile effettuare i versamenti su modello cartaceo o adottare le modalità telematiche di versamento utilizzando i servizi online dell'Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale. I medici professionisti in possesso di partita Iva, però, sono obbligati a pagare utilizzando il canale telematico.
Tutti i versamenti che risultano dalla dichiarazione - compreso il primo acconto a titolo di Irpef, addizionale comunale dell'Irpef e Irap, se dovuto, sui redditi di quest'anno - devono essere eseguiti entro il 17 giugno, oppure entro il 17 luglio, maggiorando gli importi da pagare dello 0,40% a titolo di interesse forfetario. Il pagamento può essere eseguito anche in rate mensili (non è possibile rateizzare, invece, il secondo acconto dovuto entro il mese di novembre), da completare entro novembre. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi calcolati al saggio del 4% annuo.

Redditi da lavoro dipendente. I medici che svolgono (o, se in pensione, che hanno svolto) attività di lavoro dipendente dal Ssn o da altre strutture sanitarie private devono dichiarare i redditi di lavoro dipendente e di pensione nel quadro RC. La maggior parte dei dati relativi a questo quadro si trova nel Cud rilasciato dal datore di lavoro. Si ricorda che nella Sezione I devono essere anche indicati i compensi percepiti dagli specialisti ambulatoriali e da altre figure operanti nelle Asl con contratto di lavoro dipendente (a es.: biologi, psicologi, medici addetti all'attività della medicina dei servizi, alla continuità assistenziale e all'emergenza sanitaria territoriale ecc.).
Nel caso in cui invece l'incarico per i citati servizi conferito dalla Asl non sia stato a tempo determinato ma provvisorio (trimestrale), i compensi percepiti dovranno essere dichiarati nell'ambito dei redditi di lavoro autonomo.

La sezione II (redditi assimilati per i quali la detrazione non è rapportata al periodo di lavoro nell'anno) riveste invece particolare importanza per i medici e l'altro personale dipendente del Servizio sanitario nazionale che ha svolto nell'anno 2012 attività libero-professionale intramuraria.
Le collaborazioni coordinate e continuative rientrano tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Tra questi, quelli che maggiormente possono interessare i medici sono gli uffici di amministratore di società, associazioni e altri enti, ovvero dalla partecipazione a collegi e commissioni. Fra questi rientrano, a esempio, le indennità di carica dei componenti il Comitato di gestione delle Uu.Ss.Ll., i compensi corrisposti ai componenti dei Consigli di amministrazione degli enti ospedalieri, i compensi degli amministratori delle Uu.Ss.Ll. e i compensi liquidati ai membri dei comitati scientifici di riviste specialistiche.
Una delle principali novità di quest'anno è rappresentata dalla casella "rientro in Italia", che deve essere compilata solo quando il datore di lavoro non abbia tenuto conto delle agevolazioni (tassazione del reddito solo al 10%, 20% o 30%) previste per i lavoratori dipendenti che siano rientrati nel nostro Paese dall'estero e ai docenti e ricercatori residenti all'estero, che abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza per almeno due anni e vengano a esercitare in Italia, acquisendo qui anche la residenza fiscale.

Il rigo RC4 è dedicato, invece, ad accogliere le somme erogate nel 2012 per incremento della produttività, tassate con un'imposta del 10%, sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali, entro il limite dell'importo complessivo di 2.500 euro lordi. Il beneficio è riservato ai medici dipendenti del settore privato e in esecuzione di contratti o accordi collettivi sottoscritti a livello aziendale o territoriale - da parte di sindacati dei lavoratori comparativamente più rappresentativi a livello nazionale o dalle loro rappresentanze operanti in azienda - che durante il 2012 hanno percepito redditi lordi da lavoro dipendente non superiori a 30.000 euro.
Si segnala, da ultimo, che il rigo RC14 va compilato dai medici titolari di un reddito complessivo superiore a 300mila euro lordi annui, per i quali è previsto, già dall'anno scorso, un contributo di solidarietà del 3%, che deve essere applicato sulla parte eccedente tale importo. Il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo.

Borse di studio. Le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale devono essere considerate redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante. L'assimilazione delle somme in commento ai redditi di lavoro dipendente comporta, innanzitutto, la loro imponibilità, ai fini Irpef, nonché l'applicabilità, oltre che delle detrazioni sia di natura soggettiva, sia per lavoro dipendente previste rapportate al periodo di studio.
Godono della totale esenzione fiscale le borse di studio, corrisposte a titolo di assistenza scolastica agli studenti iscritti a corsi di studi universitari ovvero assegni di studio universitari, nonché le borse corrisposte:
- dalle Università, nonché dagli istituti di istruzione universitaria, previste dalla predetta legge 398/1989, al fine della frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione per i corsi di dottorato di ricerca, nonché per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero, e le borse di studio,
- dalle Regioni a statuto ordinario agli studenti universitari e quelle corrisposte dalle Regioni a statuto speciale e dalle Province autonome di Trento e Bolzano,
- per la frequenza delle scuole di specializzazione della facoltà di Medicina e chirurgia.

Per i particolari su I MEDICI LIBERO-PROFESSIONISTI, ALTRI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO, I MEDICI E LìIRAP, AGEVOLAZIONI, STUDI DI SETTORE si veda Il Sole-24 Ore Sanità n. 21/2013

ASL, OSPEDALI ED ENTI DEL SSN (di Roberto Caselli)

Le aziende del Ssn sono obbligate a presentare la Dichiarazione Unico, agli effetti Ires e Iva, in quanto svolgono, anche se in via marginale, attività di natura commerciale e inoltre come possessori di redditi fondiari, di redditi diversi e talvolta di capitali. Con riferimento alle attività commerciali, la cui definizione è stabilita dall'articolo 55 del Dpr 917/1986 sono obbligate alla presentazione anche se non hanno conseguito, nel 2012, alcun reddito o se hanno chiuso l'esercizio in perdita, caso questo più frequente.

Il Modello "Unico 2013 Enc - Enti non commerciali ed equiparati" si compone di due modelli, diversificati secondo l'utilizzo:
- modello per la dichiarazione dei redditi, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera R;
- modello per la dichiarazione annuale Iva, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera V.
I soggetti che già hanno provveduto alla presentazione della Dichiarazione Iva in via autonoma, adempimento possibile fin dal 1° febbraio (se si intenda utilizzare in compensazione ovvero chiedere a rimborso il credito d'imposta risultante dalla dichiarazione annuale), dovranno limitarsi a compilare i quadri R, agli effetti Ires.

La trasmissione all'Amministrazione finanziaria dovrà avvenire in via telematica, direttamente o tramite intermediario autorizzato, entro il 30 settembre. Entro lo stesso termine dovrà essere presentata, con le stesse modalità, anche la Dichiarazione Irap, sul modello unificato; le dichiarazioni presentate entro 90 giorni da tale scadenza sono valide, ma soggette alle sanzioni di legge. Se il ritardo è superiore la dichiarazione viene considerata omessa, ma costituisce titolo per la riscossione delle imposte dalla stessa rilevabile.

In questa breve guida eviteremo di ripetere le indicazioni contenute nelle istruzioni "ufficiali" per la compilazione (disponibili, insieme al modello di dichiarazione, sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate), alle quali si rinvia per i dettagli, ma cercheremo di approfondire i casi controversi e mettere l'accento sulla possibilità di evidenziare una gestione commerciale degli immobili di proprietà locati a terzi.

Nel corso della compilazione potrebbero essere accertati errori commessi nelle dichiarazioni del 2012 per l'esercizio 2011: se si tratta di errori a proprio favore sarà possibile recuperare l'importo pagato in più attraverso la presentazione, entro lo stesso termine del 30 settembre, di una Dichiarazione integrativa, utilizzando poi in compensazione il credito evidenziato; se invece dovessero emergere importi pagati in meno all'Erario sarebbe necessario, oltre alla presentazione della Dichiarazione integrativa, il versamento della differenza, con gli interessi e con le sanzioni ridotte del ravvedimento operoso.
Se invece gli errori riguardano esercizi precedenti al 2011, se fossero a favore dell'Erario non sarebbe più possibile il ravvedimento, mentre se a favore del soggetto contribuente, per recuperare il maggior importo pagato è possibile presentare una istanza di rimborso, ai sensi dell'art. 38 del Dpr 29 settembre 1973, n. 602.

L'Agenzia delle Entrate, con circolare n. 46/E del 3 novembre 2009, riconosce però che il contribuente ha la possibilità di emendare la dichiarazione entro i termini di decadenza dell'azione di accertamento per ottenere l'irrogazione di sanzioni minori rispetto alla misura edittale, quindi per una situazione a lui favorevole.
Il 17 giugno (cadendo di domenica l'ordinaria scadenza del 16) scadono i termini per versare:
- il saldo dell'Ires 2012;
- il primo acconto Ires 2013;
- gli eventuali conguagli per l'Iva e per l'Irpa del 2012 versata con il metodo retributivo;
- se si sia optato, per le attività commerciali, per il pagamento dell'Irap con il metodo del valore della produzione netta, ci sarà da versare anche l'eventuale saldo 2012 e il primo acconto 2013.

Rispetto all'esercizio precedente non si registrano novità specifiche del settore "no profit" nelle Dichiarazioni, ce ne sono però alcune di carattere generale, di scarso rilievo per il settore.

Per i particolari su UNICO - QUADRI IRES (Redditi di terrenti, redditi di impresa , redditi di capitale, deduzioni e detrazioni dal reddito imponibile), UNICO - L'IVA, UNICO - L'IRAP si veda Il Sole-24 Ore Sanità n. 21/2013