Lavoro e Professione

Circolare Inps: totalizzazione dei contributi anche per chi non poteva ricongiungersi all'ex Inpdap

di Claudio Testuzza

Per i medici dipendenti il cumulo contributivo serve per la pensione. L'Inps/Inpdap, con la circolare 120 del 6 agosto 2013, ha illustrato una serie di disposizioni in merito alla totalizzazione dei contributi per chi fosse incappato nell'abrogazione delle norme relative alla ricongiunzione dall'Inpdap all'Inps.

La legge 122/2010 aveva, infatti, previsto l'abrogazione della legge 322/1958 che consentiva agli iscritti alle casse gestite dall'ex Inpdap, tra cui i medici dipendenti dal servizio sanitario iscritti alla Cassa per le pensioni ai sanitari (Cps), cessati senza diritto alla pensione, di costituire la posizione assicurativa presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti (Fpld) dell'assicurazione generale obbligatoria. L'abrogazione delle norme che disciplinavano la costituzione della posizione assicurativa ha prodotto effetti diversi nei confronti degli assicurati presso le casse previdenziali gestite dall'ex Inpdap, cessati dal servizio prima del 31 luglio 2010.

nei confronti dei soggetti già iscritti alla cassa pensione per i dipendenti degli enti locali (Cpdel), alla Cassa per le pensioni ai sanitari (Cps), alla Cassa per le pensioni agli insegnanti d'asilo e di scuole elementari parificate (Cpi) e alla cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari (Cpug), cessati dal servizio senza diritto a pensione prima del 31 luglio 2010, tale possibilità era preclusa, per effetto di quanto previsto dalla legge 1646/1962, se non avessero presentato la relativa domanda prima dell'abrogazione della legge 322/1958. Con l'articolo 1, comma 238, della legge 228/2012 il legislatore ha reintrodotto esclusivamente per gli iscritti alla Cpdel, Cps, Cpi e Cpug per i quali sia cessata entro il 30 luglio 2010 l'iscrizione alle predette casse senza il diritto a pensione, la possibilità di presentare istanza di costituzione della posizione assicurativa nel Fpld dell'assicurazione generale obbligatoria. Il trasferimento della contribuzione relativa al periodo di iscrizione presso tali casse avviene secondo le modalità disciplinate dalla legge 1646/1962 e dalla legge 274/1991 già in precedenza applicabili alla costituzione della posizione assicurativa operata ai sensi della legge 322/1958. Per gli iscritti alla Cpdel, Cps, Cpi e Cpug per i quali sia cessato entro il 30 luglio 2010 il rapporto di lavoro senza il diritto a pensione, si provvede, a domanda, alla costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, mediante versamento dei contributi determinati secondo le norme dell'assicurazione. L'importo dei contributi è portato in detrazione dell'eventuale trattamento di pensione spettante.

L'esercizio di questa facoltà non dà comunque diritto alla corresponsione di ratei arretrati di pensione. Quindi, sia in sede di prima liquidazione che di ricostituzione della pensione non potranno essere riconosciuti arretrati riferiti a periodi anteriori alla data della domanda per la costituzione della posizione assicurativa nel Fpld dell'assicurazione generale obbligatoria.
In caso di decesso dei soggetti la facoltà può essere esercitata dai superstiti per la pensione di reversibilità o indiretta loro spettante.
Inoltre, la legge 228/2012 disciplina una particolare facoltà di recesso dalle istanze di ricongiunzione presentate in base alla legge 29/1979. La disposizione riguarda chi, entro il 30 luglio 2010, sia cessato dal servizio senza diritto a pensione e che, non potendo accedere alla costituzione di posizione assicurativa nel Fpld dell'assicurazione generale obbligatoria abbia esercitato la facoltà di ricongiunzione prevista dalla legge 29/1979.