Lavoro e Professione

Stabilità 2014, Anaao: «Si consolida lo scippo dei diritti retributivi dei vecchi contratti».L'analisi

Le previsioni sul pubblico impiego contenute nella legge di stabilità, consolidano «lo scippo» dei diritti retributivi maturati nei precedenti contratti, finanziano in modo insufficiente la cassa integrazione in deriga, penalizzano il Ssn con una previsione differenziata rispetto alle amministrazioni dello Stato per le assunzioni a tempo indeterminato, prevede una nuova stangata sulle liquidazioni dei dipendenti pubblici (ma non tocca i privati) ed erode il potere di acquisto delle liquidazioni.

Sono alcune delle osservazioni che l'Anaao Assomed fa in un documento interno messo a punto per spiegare ai propri iscritti gli effetti della manovra 2014. In cui comma per comma si fa l'analisi delle ricadute sul Ssn, tranne che per i capitoli del blocco dei contratti dell'indennità di vacanza contrattuale e del turn over su cui ormai il sindacato ha già espresso chiaramente la sua (negativa) posizione.

Due sole le cose che l'Anaao giudica positive: la durata ridotta delle scuole di specializzazione e la norma che estende il tetto delle retribuzioni anche alla sommatoria di incarichi.

Queste alcune delle note el sindacato:

Articolo 7

(Misure di carattere sociale)
Commento: trattasi di 500milioni per la cassa integrazione in deroga; possibilità di contribuzione volontaria per 6000 soggetti; il fondo per le non autosufficienza passa a 250 milioni annui; 20 milioni ai minori stranieri; 400 milioni per il costo complessivo del 5 per mille; carta acquisti social card 40 euro al mese (over 65 - under 3) per il 2014; 10 milioni per il fondo violenza sessuale; 5 milioni alle derrate alimentari per indigenti; 121 milioni per le cure degli italiani all'estero. Misure largamente insufficienti.

Articolo 10

Comma 31.A decorrere dall'anno accademico 2014/2015 il termine di 5 anni indicato all'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale del 1 agosto 2005, concernente il riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria, è ridotto a 4 anni. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, da emanarsi, di concerto con i Ministri della salute e dell'Economia e della finanze, entro il 30 marzo 2014, può stabilire una diversa durata dei corsi di formazione specialistica entro il limite di cinque anni.
Commento al comma 31: viene finalmente stabilita una durata ridotta delle scuole di specializzazione che, di norma, viene quantificata in quattro anni, con una durata massima stabilita in cinque anni a partire dall'anno accademico 2014/2015.

Articolo 11

Comma 5. All'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole "e sino al 31 dicembre 2013" sono sostituite con le seguenti "e sino al 31 dicembre 2014". Al medesimo comma è inoltre aggiunto in fine il seguente periodo: "A decorrere dal 1 gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo".
Commento al comma 5: gli effetti della legge 122 del 2010 che congelava l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio (fondi aziendali di posizione, risultato e disagio) vengono dapprima prorogate al 31 dicembre 2014 e successivamente congelate stabilmente. Si tratta di una storicizzazione del taglio ovvero le decurtazioni dei fondi negoziali aziendali ( operate nel 2011-12-13) diventano stabili nel tempo. Pertanto lo scippo dei diritti retributivi maturati nei precedenti contratti viene consolidato. Parimenti viene consolidata la riduzione dei fondi proporzionale alla riduzione del personale in servizio anche per gli anni successivi al 2014 ovvero la riduzione del personale determina proporzionale riduzione dei fondi. Riportiamo il testo dell'articolo 9, c.2bis della legge 122/2010, i cui effetti vengono consolidati.

Comma 9. All'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Nell'anno 2016, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al sessanta per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura dell'ottanta per cento nell'anno 2017 e del cento per cento a decorrere dall'anno 2018.
Commento al comma 9: premesso che le amministrazioni di cui sopra sono: "le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali….. gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni" (all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296), si determina una differenza tra il SSN il cui tasso di sostituzione è determinato sulla base del numero dei cessati e le amministrazioni pubbliche il cui tasso di sostituzione è determinato sulla spesa. Considerando che un ne assunto determina un costo inferiore ad un cessato la norma è penalizzante per l'SSN e più favorevole per le amministrazioni statali.

Commento ai commi 12 – 13- 14 -15 - 16: la norma sembra equa e positiva in quanto estende il tetto delle retribuzioni (circa 300 mila euro) anche alla sommatoria di incarichi. Peraltro i risparmi vengono incamerati dallo stato e non determinano aumento delle capacità assunzionali.

Articolo 12

Comma 2. Con effetto dal 1° gennaio 2014 e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data:
a) all'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "90.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "50.000 euro", le parole: "150.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "100.000 euro" e le parole: "60.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "50.000 euro";
b) all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni e integrazioni, al comma 2, primo periodo, le parole "decorsi sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "decorsi dodici mesi".
Commento al comma 2: nuova stangata sulle liquidazioni dei dipendenti pubblici (senza che il provvedimento interessi in alcun modo i dipendenti privati)
(...omissis ...)
Si tratta di un provvedimento durissimo che erode pesantemente il potere d'acquisto delle liquidazioni differite, senza alcun interesse e, quindi, un arricchimento dello Stato che differisce la restituzione della liquidazione maturata. Il risparmio è risibile per le casse pubbliche (300 mln di euro nel 2014) in quanto la norma colpisce soltanto i dirigenti della P.A.

Articolo 18
(Altre disposizioni in materia di entrata)

Comma 5. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016. Ai fini della verifica del superamento del limite di 300.000 euro rilevano anche i trattamenti pensionistici di cui all'articolo 12, comma 4, della presente legge, fermo restando che su tali trattamenti il contributo di solidarietà di cui al primo periodo non è dovuto.
Commento al comma 5: mentre per i pensionati un reddito superiore ai 150mila euro produce contributo di solidarietà peraltro già incostituzionale, per i normali cittadini non pensionati la soglia per il contributo di solidarietà è fissata in 300mila euro.

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