Lavoro e professione

Regole più snelle per smaltire gli stupefacenti in farmacia. Circolare Federfarma

Procedure più snelle e omogenee per lo smaltimento degli stupefacenti da parte delle farmacie. E' l'oggetto della circolare con cui Federfarma ricorda ai suoi iscritti che il registro stupefacenti e la relativa documentazione (ricette, buoni acquisto, fatture) devono essere conservati per due anni dall'ultima registrazione (le fatture devono essere conservate per 5 anni ai fini fiscali e per 10 anni ai fini civilistici) e che è possibile utilizzare un registro stupefacenti con un ridotto numero di pagine, purché conforme al modello ministeriale.

Preliminarmente, si ricorda che gli stupefacenti non più utilizzabili, in quanto rifiuti, devono essere avviati allo smaltimento entro un anno.
Gli stupefacenti non soggetti ad obbligo di registrazione, vale a dire quelli compresi nella tabella II, sezioni D e E, possono essere avviati a termodistruzione, trattati come rifiuti sanitari, dunque senza ulteriori formalità.

Per gli stupefacenti con obbligo di registrazione (quelli compresi nella tabella II, sezioni A, B e C) la procedura è:

1) è sempre necessario che l'Asl:
a) rediga il verbale di constatazione e affidamento; se l'ASL non provvede lo smaltimento non può essere effettuato e alla farmacia non può essere contestato l'eventuale mancato rispetto del termine annuale;
b) sigilli in un contenitore, con contrassegni d'ufficio, i prodotti da distruggere;
c) affidi il contenitore sigillato al farmacista che può, concordandolo con l'Asl, scegliere se la termodistruzione sarà effettuata a cura della Asl o da un'azienda autorizzata;

2) al momento del ritiro del contenitore sigillato il farmacista deve ricevere (dalla Asl o dall'azienda autorizzata) un documento di presa in carico con il quale può scaricare il registro. Il documento può essere costituito dal formulario di identificazione dei medicinali con allegato il verbale di affidamento e custodia rilasciato dalla Asl.;

3) la Asl o l'azienda autorizzata deve concordare con le forze di polizia la data delle operazioni di termodistruzione, che sono verbalizzate dalla polizia stessa;

4) il farmacista deve annotare gli estremi del verbale di distruzione sul registro stupefacenti quale giustificativo finale dell'uscita e inviarne una copia alla Asl. L'invio della copia del verbale di distruzione all'Asl non è necessario nel caso se la distruzione è stata effettuata dalla stessa Asl.