Lavoro e professione

Fisco: prestazioni ambulatoriali, niente bollo sulle ricevute dei ticket

di Alberto Santi

Le ricevute di pagamento rilasciate agli assistiti a seguito del pagamento del ticket sanitario per prestazioni ambulatoriali rese all'utenza non sono soggette all'imposta di bollo anche se superano l'importo di 77,47 euro.
Lo ha chiarito l'Agenzia delle entrate con la risoluzione 15 gennaio 2014, n. 9/E, stabilendo che tali documenti rientrano fra gli atti esenti, ai sensi dell'articolo 9 della tabella B, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 642/1972.

L'imposta di bollo. L'imposta di bollo è stata istituita ed è tuttora regolamentata dal decreto del Presidente della Repubblica 642/1972, che prevede l'applicazione del tributo relativamente a una serie di atti, documenti e registri, elencati in un'apposita Tariffa allegata al medesimo provvedimento.

Per quanto qui interessa, in particolare, l'articolo 13, n. 1 della Tariffa, parte I, allegata al Dpr 642/1972 stabilisce che le ricevute e le quietanze rilasciate dal creditore o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria, sono soggette a imposta di bollo nella misura di 2 euro, sempre che siano di importo superiore a euro 77,47, come previsto dalla nota 2 allo stesso articolo 13.
Esistono però varie eccezioni a questa regola, ma nessuna di esse contempla espressamente le ricevute rilasciate agli assistiti per il pagamento del contributo alla spesa sanitaria previsto dalla legge 8/1990 e successive modifiche e integrazioni, attualmente fissato in euro 46,15.
Di qui le incertezze alle quali si faceva cenno in premessa, legate essenzialmente al caso in cui l'Azienda sanitari locale raggruppi le prestazioni presenti nelle varie ricette registrate in un'unica ricevuta di pagamento, che prescinde dal numero di esami prescritti dal medico richiedente.

La risposta dell'Agenzia. Il dubbio viene risolto dalle Entrate facendo riferimento specifico a quanto disposto dall'articolo 9 della tabella B, allegata al Dpr 642/1972, che esenta dal pagamento dell'imposta di bollo gli atti e i documenti in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e le ricevute dei contributi.

Secondo l'Agenzia, nell'ambito applicativo di tale disposizione devono essere ricondotte anche le ricevute che attestano il pagamento del ticket sanitario, a motivo del fatto che si tratta di un contributo richiesto obbligatoriamente ai cittadini, a norma di legge, per ottenere l'assistenza sanitaria. Il riferimento specifico è all'articolo 1 del decreto legge 382/1989.

Questa conclusione trova un riscontro anche in precedenti prese di posizione della stessa Amministrazione finanziaria che, per quanto risalenti e riferite al quadro normativo previgente, l'Agenzia ritiene di dover confermare.

Si tratta, in particolare, delle risoluzioni 21 luglio 1990, n. 390755 e 16 maggio 1986, n. 300788.

Ma la pronuncia in rassegna richiama in maniera esplicita la risoluzione 24 giugno 1982, n. 311596 dove è stato precisato che «la partecipazione alla spesa delle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio posta a carico degli assistiti deve considerarsi quale versamento integrativo ai contributi obbligatori dovuti a norma di legge per ottenere l'assistenza sanitaria e costituisce l'ineliminabile collegamento strumentale della prestazione in esame all'accertamento diagnostico».
E quindi spetta il beneficio tributario dell'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo per gli atti concernenti strettamente i rapporti tra l'ente cui incombe l'obbligo di fornire le prestazioni e gli assistiti, anche quando le prestazioni stesse sono rese, di fatto, a mezzo dei gabinetti specialistici convenzionati. Il che vale, evidentemente anche nel caso in cui l'importo della ricevuta sia superiore al limite di euro 77,47.