Lavoro e professione

Farmacie, aggiornato l'elenco dei medicinali di cui devono essere provviste obbligatoriamente

Arriva l'aggiornamento per le farmacie dell'elenco aggiornato dei medicinali in commercio di cui le farmacie debbono essere provviste obbligatoriamente (Art.123, lett.a del T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con legge 7 novembre 1942 n. 1528; art. 34 del Regolamento per il Servizio Farmaceutico approvato con R.D. 30 settembre 1938, n. 1706).

Le farmacie sono obbligate a essere provviste dei medicinali indicati nella tabella nei quantitativi ritenuti sufficienti al regolare espletamento del loro servizio e nelle forme - salvo diverse specificazioni nell' elenco - e nei dosaggi che rispondono alle abituali esigenze terapeutiche, e nei confezionamenti più idonei alla loro conservazione e al loro impiego pratico.

Per le basi e gli acidi liberi, l'obbligo è soddisfatto anche con la detenzione di un loro sale. Nella tabella sono riportati in carattere "retto" ciò che deve essere tenuto in farmacia come sostanza o dispositivo medico; in carattere "corsivo" quello che deve essere tenuto in farmacia come sostanza e/o come prodotto medicinale.

Per la mancata detenzione in farmacia delle sostanze obbligatorie è prevista una sanzione amministrativa sino a 206.58 euro. In relazione alla gravità o alla reiterazione della violazione, può essere comminata anche la chiusura della farmacia sino a un mese o, addirittura, la decadenza dell'autorizzazione.