Lavoro e professione

Giovani medici all'attacco: «Stop alla prassi di convenzionare medici in pensione»

Stop alla «prassi consolidata» delle Asl di attribuire incarichi di studio e di consulenza o di medicina specialistica convenzionata ai pensionati. A chiedere con forza un intervento del ministero della Salute, delle Regioni e degli Ordini professionali è il Segretariato italiano giovani medici (Sigm), che richiama le aziende sanitarie al rispetto dell'incompatibilità tra l'attività di medico convenzionato con il Ssn e i medici in quiescenza già dipendenti del Ssn, e invita a disporre che le convenzioni vengano attribuite esclusivamente secondo il punteggio maturato ai sensi della normativa vigente (Acn 2005 e smi).

«Giungono alle nostre sedi in tutta Italia - spiega il Sigm - segnalazioni circa il perpetrarsi di una prassi consolidata da parte delle Asl e dei Comitati consultivi zonali nel senso di attribuire incarichi di studio e di consulenza o addirittura incarichi di medicina specialistica convenzionata a soggetti, già appartenenti a ruoli del Ssn, che vanno in pensione per aver raggiunto l'anzianità contributiva necessaria, per poi ricoprire nuovi ruoli nei diversi servizi sanitari regionali». Un'ingiustificabile forma di penalizzazione, scrive l'associazione, «a scapito dei giovani medici, che quei ruoli potrebbero ricoprirli utilmente, maturando esperienza e anzianità di servizio; e che, per aspirare ad accedere alla specialistica convenzionata, spesso permangono per anni in graduatorie immobili per poi scoprire che in quelle stesse graduatorie possono essere scavalcati da quanti fuoriescono dal Ssn, potendo documentare titoli ben più strutturati di quelli esibibili dai più giovani colleghi».

La prassi, ricorda il Sigm, viola la legge. L'art. 25 della legge 724/1994 aveva già inteso precludere l'affidamento di incarichi «di consulenza, collaborazione, studio e ricerca» ai dipendenti che cessano volontariamente dal servizio, pur non avendo il requisito previsto per il pensionamento di vecchiaia, ma che tuttavia dispongono dei requisiti contributivi per l'ottenimento della pensione anticipata di anzianità. Volontà ribadita dall'art. 5, comma 9 del Dl 95/2012.

Il ministero dell'Economia, con nota del 7 gennaio scorso, (MEF-RGS Prot. 104123 del 16/12/2013 U), affermava con chiarezza che «non sembrano dunque sussistere dubbi circa il fatto che le norme in questione pongono in capo alle pubbliche amministrazioni il divieto di conferire incarichi di studio o consulenza al personale già dipendente e collocato in quiescenza, ove tali incarichi abbiano ad oggetto la medesima attività, ovvero le medesime funzioni svolte in vigenza del rapporto di lavoro dipendente», aggiungendo che «tale divieto sembra dunque doversi applicare anche al conferimento di incarichi che si concretizzino nello svolgimento di funzioni di medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, ove il soggetto interessato sia cessato da un rapporto di dipendenza con lo stesso Servizio sanitario nazionale, atteso che il rapporto convenzionale viene inquadrato, da giurisprudenza consolidata, fra le prestazioni d'opera professionale, di natura privatistica».