Lavoro e professione

Contratti: ecco i testi vigenti per quelli di medici e dirigenti messi a punto dall'Aran

Dal 1994 al 2010 una serie di contratti hanno caratterizzato l'attività di medici e dirigenti del Ssn. E alla vigilia della riapertura delle trattative - possibili per la parte normativa, ma non per quella economica - l'Aran ha pubblicato (per tutti i comparti) la «Raccolta sistematica delle disposizioni contrattuali», un vero e proprio vademecum di tutti gli aspetti vigenti dei contratti stipulati negli anni.

La pubblicazione contiene tutte le disposizioni contrattuali raccolte secondo un ordine logico-sistematico. Per ciascun istituto contrattuale sarà possibile consultare tutte le disposizioni vigenti, anche se sottoscritte in contratti diversi.

I documenti sono stati redatti, copme spiega la stessa Aran, attraverso la collazione delle clausole contrattuali vigenti, raccolte all'interno di uno schema unitario, per favorire una più agevole consultazione.

E per questo sono state aggregate tutte le clausole che riguardano ciascun istituto contrattuale, anche quelle definite in tempi diversi nell'ambito di differenti Csnl, «conservando tuttavia la numerazione vigente ed il riferimento al contratto di origine».

Si tratta quindi, chiarisce l'Aran, di un testo solo compilativo, «che non avendo carattere negoziale, non può avere alcun effetto né abrogativo, né sostitutivo delle clausole vigenti, le quali prevalgono in caso di discordanza».

Nel testo sono state omesse le clausole contrattuali:
• progressivamente disapplicate nel succedersi dei rinnovi contrattuali;
• con natura programmatica o carattere di transitorietà;
• di prima applicazione o finali;
• che hanno esaurito i propri effetti, essendo legate ad un preciso arco temporale di riferimento per il loro contenuto o anche per espressa decisione delle parti negoziali (ad esempio, quelle concernenti gli incrementi periodici delle risorse destinate alla contrattazione integrativa);
• non più efficaci per effetto di sopravvenute disposizioni legislative.

L'Aran segnala, comunque, che:
• la omissione di un intero articolo del Ccnl, relativo ad un determinato istituto, non assume il significato di abrogazione dello stesso, ma più semplicemente che la disciplina da esso prevista non è più attuale ed applicabile;
• ove all'interno di un articolo del Ccnl vi siano solo alcuni commi non più
applicabili, questi sono segnalati con "omissis";
• in relazione ad alcuni istituti complessi o delicati, per completezza informativa, è ricostruita anche la sequenza storica delle clausole contrattuali nel tempo intervenute.