Lavoro e professione

Dal 1° luglio anche nello studio del medico si paga col bancomat. Il Tar Lazio respinge il ricorso degli architetti

Entro il 30 giugno i professionisti - medici compresi - che operano nei propri studi dovranno dotarsi del pos per il pagamento col bancomat delle loro prestazioni in caso di importi superiori ai 30 euro. Scade quel giorno infatti la deroga prevista dal Milleproroghe in prima applicazione per chi avesse un fatturato inferiore ai 200mila euro prevista per l'applicazione del Dm 24 gennaio 2014 del ministro dello Sviluppo economico attuativo dell'articolo 15, comma 5 del Dl 179/2012 (decreto «crescita») che prevede appunto l'obbligo di accettare pagamenti attraverso carte di debito.

E tra questi ci sono gli studi dei medici di medicina generale, ma anche quelli dove - in accordo con le aziende sanitarie - si svolge la libera professione.

Niente da fare per i professionisti che avevano tenetao la carta del ricorso al Tar Lazio. Il Consiglio nazionale degli architetti (tra quelli per cui tra meno di due mesi scatta l'obbligo di pos) aveva infatti tentato la via del Tar ritenendo la norma «insensatamente vessatoria e costosa stante che il suo scopo primario, quello di contrastare elusione ed evasione, può essere raggiunto attraverso pagamenti tracciati (bonifico o assegni) senza obbligare i professionisti ad attivare Pos costosi da installare e utilizzare, stante il divieto - ex articolo 15, comma 5 quater del Dl 179/2012 - di richiedere un sovraprezzo legato all'utilizzo di un determinato strumento di pagamento».

Il Tar Lazio, con l'ordinanza 01932/2014 depositata il 30 aprile e resa nota il 6 maggio, ha rigettato l'istanza presentata dal Consiglio nazionale degli architetti ritenendo inesistente il "fumus boni juris" in quanto il decreto impugnato «sembra rispettare i limiti contenutistici e i criteri direttivi fissati dalla richiamata fonte legislativa che, all'articolo 9, comma 15-bis, impone perentoriamente e in modo generalizzato che a decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazioni di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito». Peraltro il decreto impugnato «ha dato attuazione al suddetto obbligo generale di fonte legale relativo all'uso tendenzialmente generalizzato delle carte di debito per le transazioni commerciali, mentre la fissazione di "importi minimi" da parte della fonte secondaria è espressamente indicata come "eventuale".

Anciora un paio di mesi per organizzarsi quindi, soprattutto per i medici di medicina generale che giudicano comunque un onere in più l'obbligo, per chi svolge libera professione in forma residuale o ha più micro-studi in aree spopolate o disagiate. Anche se non ci sono sanzioni per coloro che non si adeguano.

Da luglio, dunque, toccherà a tutti prendere contatti con la banca di riferimento e farsi installare l'apparecchiatura (costa intorno ai 100 euro) pagare il canone, assimilabile a quello telefonico, e versare una piccola commissione automatica, da 0.,60 a 2 euro, per ogni operazione. Sembra, tuttavia, che alcuni Ordini stiano prendendo contatti con le banche per attenuare l'onerosità di questa incombenza stringendo accordi associativi. Anche perchè se il pagamento elettronico può essere comodo, può diventare problematico per i medici convenzionati, che, per esempio, dividono l'attività in tre studi decentrati e in tutti e tre svolgono libera professione occasionale: in questo caso dovrebbero infatti pagare il canone per tre Pos