Lavoro e professione

Obbligo di Pos: gli avvocati spiegano perché il professionista può non averlo

Conto alla rovescia per l'obbligo di Pos negli studi: dal 1° luglio il bancomat è teoricamente d'obbligo per i professionisti che svolgono libera professione. Teoricamente perché la legge lo prescrive, ma le categorie cercano ancora una via d'uscita per attenuare se non altro l'impatto della novità che costerebbe dai 70 agli 80 euro al mese mese, sommando 100 euro di costi una tantum d'attivazione, 30 euro al mese di canone per lettore analogico (o 50 con linea Adsl), più commissioni, che - a seconda si tratti di bancomat o carta di credito - vanno dal 2-2,5% della somma ricevuta a 0,60-1 euro a transazione o a una quota minima mensile. Una cifra non alta, ma che non è giudicata come spesa necessaria per chi di libera professione ne fa davvero poco.

Bocciato dal Tar il ricorso contro la norma degli architetti, per i medici a dare una sua intepretazione è stata la FnomCeO che considera il fatto che non sono previste sanzioni al medico che, sprovvisto di Pos, rifiutasse di farsi pagare con bancomat.

La legge sostengono gli avvocati, non dice che i professionisti dovranno munirsi del Pos: l'accordo con il cliente potrà prevedere il pagamento a mezzo bonifico bancario o assegno. Aggiungendo che finché non verranno raggiunti accordi con le banche, che non prevedano ulteriori spese per i professionisti, nessuna sanzione disciplinare verrà irrogata per chi non si munirà di tale sistema di pagamento, i cui costi mensili non si giustificano con il numero delle transazioni ipotizzabili per un professionista.

Ultima voce autorevole a sciendere in campo è stata quella del Consiglio nazionale forense che ha fornito un'analisi giuridica delle nuove norme sulla tracciabilità dei pagamenti.

Dal 30 giugno, tutti i professionisti devono accettare pagamenti elettronici sopra i 30 euro se il cliente lo richiede. Per gli avvocati, la legge ha introdotto un onere piuttosto che un obbligo. Cosa succede se non c'è il Pos?

« A decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231». E sulla norma il Consiglioha inviato in questi giorni agli iscritti una circolare in cui si fa riferimento, ovviamente, alla professione di avvocato, ma che evidentemente è assimilabile anche a tutti gli altri professionisti per i quali scatta l'obbligo di Pos.

La nota firmata dal presidente Guido Alpa affronta nodi e dubbi dei professionisti, specie quelli che svolgono la professione presso il cliente o non sono dotati di uno studio o struttura fissa.

«Come appare evidente anche a prima lettura - si legge nella circolare - , la previsione corrisponde a chiari intendimenti di semplificazione e non stabilisce affatto che tutti i professionisti debbano dotarsi di Pos, né che tutti i pagamenti indirizzati agli avvocati dovranno essere effettuati in questo modo a partire dalla data indicata, ma solo che, nel caso il cliente voglia pagare con una carta di debito, il professionista sia tenuto ad accettare tale forma di pagamento».

«In altre parole, salvi i limiti vigenti nell'ordinamento (perché previsti da altre fonti; si pensi ad esempio al divieto di pagamento in contanti oltre la soglia di mille euro, previsto dalla normativa antiriciclaggio, espressamente richiamata dalla disposizione in commento; cfr. art. 49, d. lgsl. 231/2007), la volontà della parti del contratto d'opera professionale (cliente ed avvocato) resta ancora il riferimento principale per la individuazione delle forme di pagamento. Ad esempio, i clienti che sono soliti effettuare i pagamenti tramite assegno o bonifico bancario potranno continuare a farlo».

«A ben vedere, dunque - prosegue la circolare - la disposizione in parola introduce un onere, piuttosto che un obbligo giuridico, e il suo campo di applicazione è necessariamente limitato ai casi nei quali saranno i clienti a richiedere di potersi liberare dall'obbligazione pecuniaria a proprio carico per il tramite di carta di debito. Ipotesi che, considerate le prassi in uso nei fori, per molti colleghi potrebbe anche non verificarsi mai. In ogni caso, qualora il cliente dovesse effettivamente richiedere di effettuare il pagamento tramite carta di debito, e l'avvocato ne fosse sprovvisto, si determinerebbe semplicemente la fattispecie della mora del creditore, che, come noto, non libera il debitore dall'obbligazione. Nessuna sanzione è infatti prevista in caso di rifiuto di accettare il pagamento tramite carta di debito».