Lavoro e professione

Quando si anticipa la pensione

di Tiziana Frittelli (direttore generale Associazione Cavalieri italiani Sovrano militare Ordine di Malta)

Prepensionamenti: chiarisce la Funzione pubblica che la revisione del fabbisogno di personale, conseguente all'attuazione di misure di razionalizzazione degli assetti organizzativi e dei procedimenti amministrativi, è una misura straordinaria e ulteriore rispetto alla ricognizione annuale ordinariamente prevista e alla adozione della programmazione triennale del fabbisogno di personale previsto dall'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e ribadita dall'articolo 6 del decreto legislativo 165/2001.

Tale articolo prevede che nei casi in cui processi di riorganizzazione degli uffici comportano l'individuazione di esuberi o l'avvio di processi di mobilità, al fine di assicurare obiettività e trasparenza, le pubbliche amministrazioni sono tenute a darne informazione, ai sensi dell'articolo 33 (eccedenze di personale e mobilità collettiva), alle organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato e ad avviare con le stesse un esame sui criteri per l'individuazione degli esuberi o sulle modalità per i processi di mobilità.

Decorsi trenta giorni dall'avvio dell'esame, in assenza dell'individuazione di criteri e modalità condivisi, la pubblica amministrazione procede alla dichiarazione di esubero e alla messa in mobilità.
Accanto a tali norme di carattere generale, applicabili anche al Ssn, che prevedono la mobilità forzosa al fine di ridurre le eccedenze di personale, si pone l'articolo 8 del Dl 158/2012 (cosiddetto decreto Balduzzi), il quale stabilisce che, per comprovate esigenze di riorganizzazione della rete assistenziale, anche connesse a quanto disposto dal suddetto articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 circa la riduzione dello standard dei posti letto ospedalieri accreditati, le Regioni possono attuare, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro, processi di mobilità volontaria del personale dipendente (ovvero a richiesta dell'interessato e con il consenso dell'azienda cedente) dalle aziende sanitarie, con ricollocazione del medesimo personale presso altre aziende sanitarie della Regione situate anche al di fuori dell'ambito provinciale, previo accertamento delle situazioni di eccedenza ovvero di disponibilità di posti per effetto della predetta riorganizzazione da parte delle aziende sanitarie.

Le aziende sanitarie non possono procedere alla copertura di eventuali posti vacanti o carenze di organico, prima del completamento dei procedimenti di ricollocazione del personale di cui al presente comma. Il problema è che, certamente, il solo istituto della mobilità volontaria, a richiesta del dipendente, non può essere sufficiente a gestire le eccedenze di personale, dovendosi necessariamente utilizzare anche le procedure di mobilità "forzosa" prevista dall'articolo 33 del decreto legislativo 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni sopra descritte.

Il comma 5 dell'articolo 33 del decreto legislativo 165/2001 dispone che in primis l'amministrazione applichi, senza necessità di motivazione, l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 112/2008, che prevede la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro del personale dipendente a decorrere dal raggiungimento dei requisiti contributivi di cui all'articolo 24, comma 20, del decreto-legge 201/2011. In subordine, l'amministrazione verifica la ricollocazione totale o parziale del personale in situazione di soprannumero o di eccedenza nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà.

È anche possibile la ricollocazione presso altre amministrazioni comprese nell'ambito della Regione, previo accordo con le stesse, tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 29, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ovvero che i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono tenuti a effettuare la prestazione in luogo di lavoro e sede diversi sulla base di motivate esigenze, tecniche, organizzative e produttive con riferimento ai piani della performance o ai piani di razionalizzazione, secondo criteri e ambiti regolati dalla contrattazione collettiva di comparto.

L'amministrazione, prima di procedere alla mobilità forzosa, può ricorrere al prepensionamento, ovvero alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro del personale in soprannumero o eccedentario individuato in esubero, per il quale è prevista l'ultrattività (fino al 31 dicembre 2016) delle disposizioni relative ai requisiti di accesso al trattamento pensionistico e alle decorrenze di tale trattamento previgenti rispetto alla riforma prevista dall'articolo 24 del decreto-legge 201/2011. La circolare del ministro per la Pubblica amministrazione e la semplificazione del 29 luglio 2013, n. 3 è già intervenuta in materia di pensionamenti in caso di soprannumero.

La Funzione pubblica ha chiarito, nella circolare n. 4 del 28 aprile 2014, che è necessario fissare preventivamente e motivatamente la tempistica di assorbimento delle eccedenze. Dalla tempistica definita potrebbe rivelarsi sufficiente il ricorso al pensionamento ordinario che deve essere sempre preferito rispetto allo strumento del prepensionamento.
Le posizioni dichiarate eccedentarie non possono essere ripristinate nella dotazione organica di ciascuna amministrazione (articolo 2, comma 3, del decreto-legge 101/2013). Inoltre, le cessazioni disposte per prepensionamento, limitatamente al periodo di tempo necessario al raggiungimento dei requisiti previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 201/2011, non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over (articolo 14, comma 7, del decreto-legge 6 luglio n. 95 del 2012).

Trascorsi novanta giorni dalla informativa data alle Oo.Ss., l'amministrazione che non assorbe le eccedenze con il pensionamento ordinario o con il prepensionamento o con le altre modalità previste dall'articolo 33 del Dlgs 165/2001 colloca in disponibilità il personale. Ai sensi dell'articolo 33, comma 8, del decreto legislativo 165/2001, dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto a un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. È riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153. Alla scadenza dei 24 mesi interviene l'estinzione del rapporto di lavoro.

In conclusione, il ricorso al prepensionamento è consentito solo nei casi di dichiarazione di soprannumerarietà ed eccedenza e nel limite massimo delle posizioni individuate in esubero.
Nelle Regioni in piano di rientro tale problematica si cumula con quella del precariato; infatti, non sono consentite assunzioni, né di vincitori di concorso né di idonei, finché non è riassorbito il personale eccedentario nelle aree/categorie nelle quali è dichiarata l'eccedenza e non si sono create ulteriori vacanze in relazione al pensionamento ordinario.

Il blocco del turn over prolungato ormai da molti anni ha talora prodotto una parallela crescita di fenomeni di precariato che, in assenza di autorizzazioni allo svolgimento di procedure concorsuali, si è ormai cronicizzato. A questo aggiungasi che spesso si sono aggiunte forme di lavoro flessibile, extra dotazione organica, che spesso sono al di fuori di ogni monitoraggio e controllo e che vanno a ingrossare le fila di un precariato che in Sanità è sempre più diffuso.

Infine, c'è la problematica del personale sanitario non abile alle mansioni specifiche, di notevole impatto presso alcune realtà, che ha indotto il legislatore a inserire nella legge di stabilità 2012 (legge 228/2012) l'articolo 1, comma 88, finalizzato a una verifica straordinaria del personale non idoneo e alla successiva ricollocazione dello stesso, per la cui attuazione si è in attesa del decreto ministeriale

Alla luce di quanto esposto emerge con chiarezza come la revisione degli organici, la gestione delle eccedenze, le connessioni con il mondo del precariato da un lato e con quello del personale non abile dall'altro, rappresentino aspetti di grandissima criticità per la realizzazione della spending review in Sanità.