Lavoro e professione

Iva agevolata al 4%: nel 2013 riguarda tutte le Coop e non solo quelle sociali. Chiarimento dell'agenzia delle Entrate

di Giorgio Gavelli, Gian Paolo Tosoni, da Il Sole-24 Ore

L'applicazione dell'Iva con aliquota agevolata del 4% per le prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative rese indirettamente (ossia tramite contratti, convenzioni o accordi) per i contratti stipulati sino al 31 dicembre 2013, riguarda tutte le cooperative (e loro consorzi) e non solo le coop sociali. Rispondendo a un'istanza di interpello (954-87 del 7 maggio 2014) proposta alla Dre Veneto, l'agenzia delle Entrate fornisce un chiarimento molto importante per i sodalizi interessati, dopo che un primo intervento (circolare 12/2013, in particolare nella tabella allegata) aveva fatto nascere più di un dubbio.

La materia, già di per sé complessa, è stata oggetto di ripetuti interventi legislativi. Prima della legge di Stabilità 2013 (articolo 1, commi 488 e seguenti della legge 228/2012), era prevista l'applicazione dell'aliquota 4% per «le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, a favore degli anziani e inabili adulti, rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale» (numero 41-bis della Tabella A, parte seconda, allegata al Dpr 633/72). In questa disposizione, ai sensi dell'articolo 1, comma 331 della Finanziaria 2007, erano ricomprese anche le prestazioni di cui ai numeri 18), 19, 20), 21) e 27-ter) dell'articolo 10 del decreto Iva, rese a favore dei citati soggetti, con facoltà per le cooperative sociali di optare per l'esenzione.

A seguito della legge di stabilità 2013 le prestazioni in esame erano assoggettate: a) al regime di esenzione Iva se rese da cooperative con qualifica di onlus (comprese quelle sociali che lo sono di diritto) direttamente nei confronti del fruitore del servizio; b) all'aliquota del 10% se rese da coop sociali in esecuzione di contratti di appalto e simili; c) ad aliquota ordinaria se rese da cooperative non onlus, a meno che non si rientrasse oggettivamente in una delle ipotesi di esenzione previste dall'articolo 10 del decreto Iva. La circolare 12/E/2013 ha fissato come spartiacque per l'applicazione della nuova disciplina la stipula dei contratti intervenuta successivamente al 31 dicembre 2013, per cui le fatture emesse in applicazione dei contratti già in essere a tale data hanno mantenuto il regime previgente. Tuttavia, in questo documento l'Agenzia ha schematizzato il tutto con una tabella che poteva lasciare intendere che per le cooperative non onlus l'applicazione dell'aliquota ordinaria scattasse dal 1° gennaio 2013 su tutte le prestazioni specifiche rese indirettamente, indipendentemente dalla data di stipula dei relativi contratti. Ora l'Agenzia elimina questo dubbio, confermando che l'applicazione dell'aliquota agevolata, nei casi previsti e con contratti ante-2014, riguarda «indistintamente ogni genere di cooperativa» (sociali e non).

Nonostante le modifiche intervenute, il chiarimento è del tutto attuale, poiché anche nel 2014 le coop non sociali possono trovarsi a fatturare prestazioni rese in base a contratti stipulati sino a fine 2013. Ricordiamo che nelle medesime ipotesi le coop sociali (e i loro consorzi) possono optare per l'esenzione, in alternativa all'applicazione dell'Iva al 4% (risoluzione 93/E/2013).

Anche se non ha effetto retroattivo, occorre ricordare che la legge di Stabilità 2014 (articolo 1, comma 172 della legge 147/2013) ha ripristinato, limitatamente alle cooperative sociali e loro consorzi (legge 398/91) e in attesa della riforma dei regimi speciali Iva in sede comunitaria, la situazione previgente al 2013, ristabilendo l'applicabilità dell'aliquota agevolata 4% sui servizi "socio-sanitari" in argomento (e quindi anche per i contratti stipulati a partire dal 2014). Per le altre coop, invece, occorre applicare l'aliquota ordinaria del 22%, il che, essendo i committenti quasi sempre enti pubblici, si trasforma in un onere aggiuntivo che rende assai problematico aggiudicarsi l'appalto.