Lavoro e professione

Niente sanzioni per gli studi senza Pos. Il Mef esclude l'obbligatorietà

di Angelo Busani, da Il Sole-24 Ore

Sull'obbligo del Pos negli studi professionali dal prossimo 30 giugno resta qualche perplessità anche dopo la risposta (prot. n. D/825 del 10 giugno 2014) che il ministero dell'Economia ha fornito all'interrogazione parlamentare n. 5-02936, sostenendo che i professionisti dovrebbero strutturarsi con il Pos, ma che questo non sarebbe inquadrabile in termini di obbligatorietà. Più precisamente, il Mef aderisce alla tesi del Consiglio nazionale forense (VEDI ), secondo cui la norma che impone il Pos avrebbe introdotto non un «obbligo» ma un «onere», «il cui campo di applicazione sarebbe limitato ai casi nei quali siano i clienti a richiedere al professionista la forma di pagamento tramite carta di debito».

La ratio sarebbe da ricercare, sempre secondo il Mef, nel «fatto che non risulta associata alcuna sanzione a carico dei professionisti che non dovessero predisporre» (forse intendendosi «disporre») «della necessaria strumentazione a garanzia dei pagamenti effettuabili con moneta elettronica».

Perché restano perplessità interpretative? Basta rileggere il testo della normativa in materia: l'articolo 15, comma 4 del Dl 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito in legge 221/2012) in effetti dispone che, a decorrere dal 30 giugno 2014, «i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito».
Anzitutto, non può non osservarsi come l'espressione «sono tenuti» abbia un tenore imperativo, a prescindere dal fatto che una sanzione sia apprestata dal legislatore per il caso di violazione del comportamento prescritto. Il nostro ordinamento è costellato di norme imperative non assistite da sanzione; ma non per questo è in discussione la loro imperatività.

In secondo luogo, se è vero che non c'è sanzione espressa, i professionisti hanno pur sempre l'obbligo di esercitare la professione con il «decoro» (articolo 2233, comma 2, del Codice civile), e quindi con un comportamento ossequioso anzitutto verso la legge; non sarebbe sorprendente che qualche ordine professionale si muovesse nel senso di ritenere l'infrazione dell'obbligo di Pos come una violazione deontologica sia verso i clienti sia verso i colleghi.

Certo, è senz'altro possibile una lettura della norma nel senso che non di un «obbligo» si tratterebbe, bensì di un «onere», vale a dire di un comportamento che un soggetto deve tenere se intende approfittare di un vantaggio che la legge mette a sua disposizione, ove egli tenga un dato comportamento.

Però, quando si parla di «onere», occorre parlare anche, viceversa, del fatto che se il soggetto interessato non tiene il comportamento del quale è onerato, l'esito dell'inerzia è che non può approfittare della situazione di vantaggio che la legge mette a sua disposizione. Ad esempio, se si verte in tema di «onere» della prova (articolo 2697 del Codice civile) si allude al fatto che l'attore deve dare dimostrazione dei fatti che suffragano la sua domanda in giudizio; con la conseguenza che, se la prova è data, la domanda è accolta, mentre, se non è data, la domanda è respinta.
Tornando al caso del Pos, è complicato sostenere che si sia nell'ambito di un onere, perché allora bisognerebbe ben immaginare una situazione di svantaggio che deriva al soggetto che non ha tenuto il comportamento del quale era onerato: ma, ovviamente, è implausibile pensare che questo svantaggio consista nell'estinzione del credito del professionista, provocata dal fatto che egli non ha messo il Pos a disposizione del cliente che lo ha richiesto.

Se invece il debito del cliente permane nonostante l'impossibilità di usare il Pos (perché il professionista non l'ha o non funziona), ragionare in termini di onere con riguardo al fatto che si tratti di una dotazione necessaria per un professionista lascia indubbiamente scoperto il campo rispetto a un'obiezione: qual è lo svantaggio per il professionista che non mette il Pos a disposizione del cliente? Delle due l'una: o non c'è svantaggio (e allora la norma è come se non fosse scritta) o la norma è obbligatoria a prescindere dall'assenza di sanzione.