Lavoro e professione

Rc medici: network e piattaforma Aogoi per una disciplina comunitaria

di Sara Todaro

Serve una Direttiva Ue che uniformi le regole su responsabilità professionale e coperture assicurative, a tutela dei medici e dei pazienti: la richiesta arriva dalla Conferenza internazionale sulla responsabilità professionale organizzata oggi a Roma, a Palazzo Marini, presso la Camera dei Deputati, dai ginecologi dell'Aogoi, che puntano a dar vita al Primo Network Europeo di Ginecologia e Ostetricia.

«La proposta di una Direttiva europea sulla responsabilità professionale – ha spiegato il presidente Aogoi, Vito Trojano – è il primo step di un percorso che abbiamo intrapreso con entusiasmo, nel convincimento, sempre più condiviso anche a livello europeo, che una disciplina comunitaria in materia sia non solo utile ma necessaria. Il prossimo passo – ha aggiunto – sarà quello di accreditare la nostra associazione in Europa, così da renderla interlocutore attivo presso le Direzioni Generali interessate della Commissione Salute e Mercato».«Auspichiamo che il network con le associazioni consorelle degli Stati Membri dell'Unione - ha aggiunto Trojano - possa costituire il "peso specifico" necessario per la messa a punto di strumenti legislativi comunitari in grado di tutelare efficacemente sia i medici che i pazienti. Poiché le Direttive vanno obbligatoriamente attuate negli Stati Membri il nostro (sinora reticente) legislatore sarà finalmente ‘costretto' ad assumere delle iniziative che riteniamo non più procrastinabili».

«Il problema della colpa professionale del medico – ha confermato il Commissario Ue alla Salute Tonio Borg – chiama in causa legislatore e giudice nazionale, deputati ad identificare ed applicare una disciplina più al passo con i tempi e meno penalizzante per i medici, tuttavia un confronto con le previsioni vigenti con gli altri Stati dell'Unione potrà senz'altro favorire l'auspicata armonizzazione delle norme e delle prassi»

Francia, Regno Unito e Spagna: discipline a confronto. L'incontro promosso dall'Aogoi è stato l'occasione per fare in primo luogo sull'evoluzione del contenzioso medico legale nell'ultimo decennio, caratterizzato da crescite a due cifre (>50%) in Gran Bretagna, Scandinavia, Paesi baltici e dell'Est Europa e da aumenti a tre cifre (>200-500%) in Germania, Italia, Paesi iberici e dell'area mediterranea, accompagnati da un proporzionale aumento dei costi assicurativi, lievitati in misura superiore al 200% secondo l'Hope Standing Committee (European Hospital and Healthcare Federation).

Focus anche sui diversi modelli di garanzia adottati nei Paesi Ue. In particolare, in Francia emergono problemi analoghi a quelli registrati nel nostro Paese sul fronte economico, legati a tensioni nel mercato assicurativo e alle difficoltà per i medici a trovare un'assicurazione per responsabilità professionale, che è obbligatoria, a un prezzo accettabile. Oltralpe - secondo quanto riferito da Vania Cirese, respondsabile dell'Ufiicio legale Aogoi - la responsabilità per errori coinvolge la responsabilità dell'ospedale, tuttavia il medico rimane responsabile per errori dolosi o errori non correlati al servizio fornito che costituiscono errori di gravità eccezionale. In caso di strutture private, le richieste di risarcimento alle cliniche si riversano sul medico che ha un rapporto contrattuale con essa. In caso di responsabilità medica l'onere della prova ricade sulla vittima. Non vi è una giurisdizione particolare per trattare la responsabilità medica, tuttavia esiste un comitato regionale per la conciliazione e il risarcimento che ha il compito di valutare le richieste di danno.

Nel Regno Unito, invece, funziona dal 1995 la National Health Service Litigation Authority che ha la principale funzione di amministrare il Fondo istituito dal Nhs per aiutare le organizzazioni e gli organismi dello stesso servizio sanitario britannico nella condivisione dei costi derivanti dalla responsabilità professionale in genere. Il Fondo funziona come istituto assicurativo collettivo: l'adesione da parte delle aziende è volontaria e il meccanismo finanziario è quello della ripartizione dei rischi tra gli associati per finanziare le richieste di risarcimento dei danni a essi rivolti. Gli esborsi annuali previsti dal Fondo, comprensivi dei costi di gestione, vengono calcolati sulla base dei dati disponibili, e vengono poi ripartiti tra i membri sulla base di una serie di criteri, tra cui i volumi di attività, il numero di medici ripartiti per discipline, il numero di infermieri e altri professionisti, le risorse finanziarie assorbite e così via cc. Nel privato il medico risponde con la propria assicurazione personale. Per la responsabilità civile o penale bisogna dimostrare che ci sia stata negligenza nell'azione o omissione, che vi è stato il danno, e che il danno è stato causato da negligenza ed era ragionevolmente prevedibile.

In Spagna, infine, il sistema esistente è basato sul modello della colpa .Nel Ssn la responsabilità diretta è dell'amministrazione a cui il professionista è assegnato, che può rivalersi sul professionista responsabile del danno e non vi è alcun obbligo di assicurazione. Solo per i professionisti in campo privato è obbligatoria l'assicurazione.

Le proposte in campo. Punto cruciale delle proposte presentate oggi dall'Aogoi, l'omogeneizzazione discipline relative alla responsabilità sanitaria negli Stati Membri, porevedendo l'introduzione dell'assicurazione obbligatoria delle strutture sanitarie negli Stati Membri per il risarcimento dei danni ai pazienti derivanti da condotte colpose dei sanitari o da fatto proprio dell'amministrazione (carenze strutturali e/o organizzative)con un doppio binario di responsabilità ; l'obbligatorietà di sistemi di monitoraggio, riduzione, gestione dei rischi e degli eventi avversi negli Stati Membri con la creazione di un'Agenzia Europea e agenzie nazionali e locali negli Stati Membri (sul modello del sistema antiriciclaggio-antimoney laundering; la previsione della responsabilità delle strutture sanitarie che non introducono sistemi di prevenzione dei rischi ed eventi avversi (v. L.231/2001) e la previsione della responsabilità penale dei medici solo al superamento di una soglia di gravità della condotta.