Lavoro e professione

Sullo split payment decide la Pubblica amministrazione

di Matteo Balzanelli e Massimo Sirri

Dall'Inps arriva una presa di posizione sfavorevole per i lavoratori sulla valorizzazione di periodi riscattati dopo la presentazione di una domanda di ricongiunzione perfezionata. L’Istituto ha precisato che il lavoratore il quale presenti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'Ago o in altri fondi alternativi una domanda di riscatto, come quella dei periodi per i quali i lavoratori hanno percepito un sussidio di disoccupazione (noto anche con l'acronimo Sds), gli stessi potranno essere ricongiunti ma solo presentando una seconda domanda di ricongiunzione. Tutto questo dopo che la prima pratica di ricongiunzione effettuata ex articolo 2 della legge 29/79 (che consente il trasferimento dei contributi dalla gestione Inps alla Gestione Dipendenti Pubblici) sia stata definita per accettazione con il versamento dell'onere dovuto o delle prime tre rate di esso.

Gli svantaggi per il lavoratore
È evidente che ciò comporterà un onere maggiore a causa della revisione dei coefficienti previsti dal Dl 78/10 e a una età anagrafica che rispetto alla prima domanda di ricongiunzione comunque risulterà superiore. Inoltre anche le retribuzioni medie pensionabili teoricamente dovrebbero risultare in aumento. Il tutto a netto svantaggio del lavoratore. Al contrario, prosegue il messaggio, qualora l’operazione di ricongiunzione non dovesse risultare ancora conclusa per accettazione, i periodi assicurativi acquisiti per effetto del riscatto potranno formare oggetto di ricongiunzione sulla base della prima domanda. Questa modalità risulta penalizzante soprattutto per quei lavoratori la cui pratica sia stata lavorata da Sede territoriali ex Inpdap efficienti e rapide rispetto a Sedi (o datori di lavoro) che hanno procrastinato la lavorazione delle pratiche nel tempo, consentendo il perfezionato del riscatto prima di quello della ricongiunzione.

L’incertezza sui tempi delle domande
Inoltre l’Istituto non precisa come vadano gestite le pratiche di quei lavoratori che, prima dell'accettazione della ricongiunzione, hanno presentato una domanda di riscatto dei periodi per cui il provvedimento stesso è stato emesso a distanza di molti anni rispetto alla data di presentazione. In quest’ultimo caso, se l’Inps avesse emesso il provvedimento in tempi rapidi, il lavoratore non sarebbe incappato in questa presa di posizione. Nell’ex Inpdap l’accettazione con riserva, o comunque il riesame di domande di ricongiunzione per effetto dell’accredito di ulteriori periodi assicurativi pregressi, aveva una forte valenza giuridica e aveva una tutela a favore del lavoratore. L’uniformazione dell’azione amministrativa e l’adozione di criteri univoci di trattazione di questi casi avrebbe meritato una fase transitoria di maggior tutela dei lavoratori i quali non potranno che far ricorso agli Organismi competenti al fine di far valere i propri diritti.


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