Imprese e mercato

Comunicazione compensi al fotofinish

di Alberto Santi

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24 Esclusivo per Sanità24

Scade il prossimo 30 aprile il termine per comunicare alle amministrazioni pubbliche di appartenenza i compensi percepiti dai pubblici dipendenti, in relazione a ogni incarico, conferito o autorizzato, al di fuori del rapporto di impiego pubblico. Si tratta di un adempimento che tocca da vicino anche le aziende farmaceutiche che possono intrattenere, per esempio, rapporti retribuiti con medici dipendenti pubblici.

La disciplina di riferimento. La materia relativa all’incompatibilità del cumulo di impieghi e di incarichi dei dipendenti pubblici è disciplinata dall’articolo 53 del Dlgs 165/2001, con l’intento di rispettare il principio costituzionalmente previsto dell’interesse della pubblica amministrazione all’adempimento della prestazione da parte dei propri dipendenti. In verità, la legislazione ordinaria ha recepito piuttosto rigidamente il concetto di esclusività, prevedendo una generale incompatibilità dell’impiego pubblico con la titolarità di altro impiego pubblico o privato.
Ne deriva che il conferimento a pubblici dipendenti di incarichi diversi dai compiti e doveri di ufficio è stata disciplinata con specifiche condizioni, sostanziali e procedimentali, tutte finalizzate ad assicurare il rispetto delle necessarie condizioni di trasparenza.

Le fattispecie escluse dal divieto. Le imprese farmaceutiche possono essere interessate a vario titolo, come accennato, alla disciplina richiamata. A tale proposito, è importante sottolineare che il divieto di conferire incarichi a dipendenti pubblici, senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza da parte dei dipendenti stessi riguarda tutti gli incarichi retribuiti - quelli, anche occasionali, che non rientrino nei compiti e doveri di ufficio e per i quali sia previsto un compenso - fatta eccezione, però, per le ipotesi contemplate, con elencazione tassativa, alle lettere da a) a f-bis) del comma 6 dell’articolo 53 citato.
Fra queste ultime rientrano testualmente anche i compensi derivanti «dalla partecipazione a convegni e seminari». Dunque, gli eventuali incarichi connessi alla partecipazione a un convegno o a un seminario non rientrano nel campo di applicazione della normativa in discorso.
Un’altra ipotesi potrebbe essere quella in cui il rapporto con il medico, dipendente pubblico, riguardi l’attività pubblicistico-scientifica (per esempio, redazione di pubblicazioni).
Occorrerà, in questo caso analizzare il caso concreto e verificare se l’incarico rivesta o meno quel carattere saltuario che richiede la norma - la quale richiama testualmente la «collaborazione a giornali e riviste» - affinché lo stesso non sia soggetto a specifiche autorizzazioni.
Adempimenti e sanzioni. Il comma 10 dell’articolo 53 afferma che l’autorizzazione «deve essere richiesta all’amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l’incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato». Ne consegue che l’impresa farmaceutica che soggiaccia all’obbligo anzidetto dovrà concretamente attivarsi, al fine di ottenere la prescritta autorizzazione, la quale condiziona sospensivamente il conferimento dell’incarico. La medesima disposizione, al successivo comma 11, richiede poi che entro il 30 aprile di ciascun anno, i soggetti che erogano compensi a dipendenti pubblici sono tenuti a dare comunicazione all’amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi dei compensi erogati nell'anno precedente.
Come chiarito dalla circolare del ministero per i Beni culturali 4 febbraio 1999, n. 21, nel momento in cui gli incarichi non sono soggetti ad autorizzazione, i relativi compensi non devono essere comunicati all’amministrazione di appartenenza del soggetto stesso.
All’accertamento delle violazioni e all’irrogazione delle conseguenti sanzioni provvede il ministero dell’Economia, avvalendosi della Guardia di finanza.


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