Lavoro e professione

Mobilità, tabelle di equiparazione applicabili da subito

di Tiziano Grandelli e Mirco Zamberlan

In dirittura di arrivo il decreto che equipara gli inquadramenti dei dipendenti dei diversi comparti della Pa. Giovedì ha visto il vaglio della conferenza Unificata, che ha però formulato una serie di osservazioni sul nodo più delicato, cioè sulle garanzie di mantenimento del trattamento accessorio per i lavoratori interessati. Il Governo, dal canto suo, ha detto che “valuterà” le osservazioni, ma ha rilanciato l'urgenza di arrivare a un traguardo per il quale manca solo l'esame della Corte dei Conti.

Lo strumento

L'obiettivo del provvedimento è di fornire uno strumento tecnico-operativo che consenta di individuare, in modo uniforme, l'inquadramento giuridico ed economico dei dipendenti che transitano da un comparto all'altro dell'amministrazione pubblica. In ogni caso, anche nelle more della definitiva approvazione, nulla vieta di far riferimento alle tabelle di raccordo allegate, in quanto, comunque, le amministrazioni sono tuttora chiamate a dare una risposta al problema. A questo proposito, si evidenzia che, anche a regime, è onere dell'ente decidere il corretto inquadramento del dipendente che proviene per mobilità, poiché il decreto rappresenta un supporto normativo che non esclude un'attività istruttoria da parte dell'ente ricevente e la relativa responsabilità della decisione finale. L'articolo 2 del provvedimento, nello stabilire i criteri di inquadramento, specifica che gli elementi da considerare nell'equiparazione sono individuati nelle mansioni e i compiti da svolgere, le responsabilità affidate e i titoli professionali previsti nelle declaratorie dei contratti dei diversi comparti per l'accesso al profilo. Un'attenzione particolare va prestata nei confronti della posizione economica maturata nell'amministrazione di partenza: questa non può, in nessun caso, dare origine a un inquadramento superiore di tipo giuridico, non potendo prescindere, per le progressioni di carriera, dal concorso pubblico in ossequio alla riforma Brunetta.

La salvaguardia

Se è pur vero che il processo decisionale spetta al dirigente, l'applicazione pedissequa delle tabelle di correlazione non potrà esporre quest'ultimo, in caso di errore, alla colpa grave o, peggio, al dolo, salvandolo quanto meno dalla responsabilità erariale. L'astrattezza della previsione del decreto fa venir meno, sempre in capo al responsabile, anche eventuali critiche di comportamenti di particolare favore o sfavore nei confronti del soggetto in mobilità. Peraltro, non è detto che il ricorso alle tabelle del provvedimento escluda automaticamente un giudizio di merito, nel caso in cui il lavoratore si ritenga danneggiato dal nuovo inquadramento. Nessun problema viene in evidenza nella mobilità volontaria, in quanto al dipendente si applica il trattamento giuridico ed economico dell'ente di destinazione. Più contestata dalla parte sindacale è il meccanismo che regola il trattamento economico in caso di mobilità non volontaria e, quindi, quella che si verifica per accordo fra enti e quella disposta per riassorbire gli esuberi. Infatti, in questi casi, vengono garantite solo le voci fisse e continuative, indipendentemente dal fatto che costituiscano elementi fondamentali o accessori dello stipendio. Purtroppo nell'ordinamento non vi è una definizione di «fisso e continuativo», mentre la distinzione è ben chiara in ambito previdenziale. Ma anche in questo contesto, i ricorsi sulla natura della voce sono molto frequenti e non sempre le decisioni dei giudici vanno nella medesima direzione. Il trattamento di miglior favore in godimento nell'ente di partenza viene garantito al dipendente con un assegno ad personam, che, però, ha natura riassorbibile con qualsiasi futuro aumento stipendiale. Questo significa che il dipendente si vedrà bloccata la sua retribuzione per anni, stante l'andamento dei rinnovi contrattuali e dei fondi per le risorse decentrate. Una disposizione particolare è prevista per i segretari comunali e provinciali di fascia C, che dovranno essere collocati nella categoria o nell'area professionale più elevata presente nell'amministrazione di destinazione.


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