Lavoro e professione

Con il risk manager in sanità, pazienti e medici in sicurezza, strutture sanitarie assicurabili e costi contenuti

di Roberto Agosti (coordinatore del master Cineas in Hospital risk management)

Il cosiddetto disegno di legge Gelli sulla responsabilità professionale in ambito sanitario, pur muovendo dal controverso tema delle responsabilità, pone in rilievo la necessità di dare un inquadramento normativo consistente alla funzione di gestione del rischio. Tale funzione viene avvalorata di alcuni obiettivi strategici che, pur non essendo esaustivi, possono imprimere una spinta innovativa nell'attuale panorama nazionale che è piuttosto eterogeneo. Al fine di assicurare una reale efficacia all'insieme di intenti proposti nel Ddl, giova focalizzare l'attenzione su due riflessioni di primaria importanza. In primo luogo riteniamo sia necessario ribadire alcuni aspetti riguardanti l'inquadramento organizzativo della funzione di risk management che deve essere collocata al vertice dell'organizzazione nell'ambito della Direzione generale come ufficio di staff del direttore generale.

Ogni azienda sanitaria con un numero minimo di 2.500 dipendenti deve definire il proprio piano di organizzazione aziendale con l'istituzione di una Unità operativa complessa di Risk management affidata al Risk manager con il ruolo di direttore di struttura, a tempo pieno. Le aziende con un numero inferiore di dipendenti possono attivare la funzione di gestione del rischio attraverso accordi consociativi con aziende simili affidando l'incarico a un unico risk manager. Alla struttura di risk management devono essere assegnate risorse tecniche, strumentali, logistiche e umane idonee allo svolgimento della propria funzione senza l'onere di ulteriori costi a carico del bilancio. Al risk manager deve essere garantita ampia autonomia gestionale nella definizione della policy aziendale di risk management attraverso l'identificazione, valutazione e trattamento dei rischi aziendali sulla base delle priorità emergenti. Il risk manager deve provvedere alla definizione del Piano annuale di gestione del rischio da proporre per approvazione alla direzione strategica, avvalendosi della collaborazione dei principali stakeholder interni, sia sanitari che amministrativi, riuniti nel Gruppo di Coordinamento aziendale per la Gestione del rischio (Gcgr). Il Piano approvato deve contenere la descrizione dettagliata dei progetti operativi da realizzare con l'indicazione dei risultati attesi. Il risk manager deve rendersi responsabile del raggiungimento degli obiettivi previsti anche sulla base di indicatori condivisi. I progetti e gli obiettivi devono essere definiti in armonia con il Piano delle performance e possono costituire elementi di riferimento per il riconoscimento delle premialità previste sia per l'area della dirigenza che per il comparto sanitario. Il risk manager, infine, deve fornire un significativo supporto allo svolgimento delle attività di gestione del rischio giudiziario in collaborazione con l'ufficio sinistri - avvocatura - aziendale nell'ambito del Comitato di valutazione dei sinistri (Cvs). Funzione di non secondaria importanza, il risk manager deve provvedere alla diffusione della cultura del rischio per tutto il personale aziendale attraverso la predisposizione di un programma annuale di formazione interna. La seconda riflessione scaturisce dall'indicazione normativa inserita nel Ddl secondo la quale la posizione di Risk manager deve essere assegnata a un medico con il titolo di specialista in Igiene e Medicina preventiva o equipollente (Statistica sanitaria) o con consolidata esperienza nel settore. Tale indicazione appare alquanto appropriata e ragionevole e pone in rilievo la necessità di un adeguato iter universitario. Ciò significa che nell'eventualità di una conferma di tale paletto normativo, tutte le Scuole di Specializzazione in Igiene e medicina preventiva (Statistica sanitaria) dovranno provvedere a inserire nel percorso formativo degli specializzandi almeno un corso di formazione sui principi generali del risk management al fine di assicurare una seppur minima preparazione sull'argomento. Tale formazione non può considerarsi esaustiva e si deve quindi prevedere per tutti i risk manager l'acquisizione di un Diploma manageriale in risk management sanitario di almeno 160 ore, da acquisire anche successivamente alla nomina, secondo un programma di formazione concordato a livello nazionale per il quale il format del diploma in Hospital risk management Cineas - Consorzio universitario non-profit fondato dal Politecnico di Milano, nel 1987 - può costituire un utile standard di riferimento sia per gli argomenti trattati che per la modalità didattica basata sull'action learning. Diviene quindi auspicabile, in quest'ottica, il coordinamento nazionale per l'identificazione delle sedi universitarie idonee ad erogare tale percorso di formazione manageriale oltre alla definizione della formazione dei formatori. Indipendentemente dal futuro destino del Ddl Gelli, riteniamo, infine, che il corretto inquadramento organizzativo del Risk manager unitamente alla definizione delle sue competenze manageriali siano elementi imprescindibili per tradurre in fatti concreti le interessanti e controverse disposizioni normative attualmente in discussione, al fine di migliorare ulteriormente l'affidabilità del nostro Servizio sanitario nazionale di fronte alle incipienti sfide culturali, tecnologiche ed economiche.


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