Lavoro e professione

Servizi in farmacia: basta lo scontrino, non è obbligatoria la fattura

di Marcello Tarabusi e Giovanni Trombetta

Una recente risposta ad interpello (si veda «Il Sole 24 Ore» dell'11 marzo) obbliga le farmacie ad emettere fattura per i servizi sanitari, ma si fonda su un equivoco. Che i servizi delle farmacie possano essere documentati anche da scontrino, oltre che da fattura, è ammesso da decenni: anche quest'anno le istruzioni al modello 730/2016, a pagina 78, indicano come detraibili le «spese relative … all'affitto di dispositivi medici (per esempio apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione)» sulla base del semplice scontrino parlante. In passato è stato chiarito (risoluzione 22/5/1992 n. 476386) che i servizi resi in locali aperti al pubblico sono esentati dall'obbligo di fatturazione senza necessità di previa autorizzazione. È perciò indiscusso che la dispensa dall'obbligo di fatturazione di cui all'articolo 22 del del Dpr 633/72 valga anche per i servizi resi in farmacia.
L'Agenzia ha però ritenuto inapplicabile l'articolo 22, n. 4,c perché tale disposizione non riguarda le prestazioni professionali di lavoro autonomo ma solo i servizi resi da imprese, richiamando la risoluzione 128/E/2011 sulle «prestazioni rese dalle farmacie, consistenti nel mettere a disposizione della clientela operatori socio-sanitari, infermieri e fisioterapisti per lo svolgimento di specifiche prestazioni professionali»; la conclusione è che le prestazioni erogate in farmacia «nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, in considerazione del carattere di professionalità che richiedono nella loro esecuzione» non possano essere documentate da scontrino.
L'equivoco, quindi, è generato dalla confusione tra servizi sanitari (anche esenti) erogati dalle farmacie e prestazioni sanitarie erogate da altri sanitari. Naturale che la prestazione del sanitario libero professionista resa in farmacia sia soggetta all'obbligo di fatturazione (ed infatti il lavoratore autonomo emette la fattura o al cliente, o alla farmacia, a seconda dei casi). Per le attività esenti, infatti, l'articolo 22 n. 6 del Dpr 633/72 non richiama le prestazioni sanitarie di cui all'articolo 10 n. 18. Quando però il paziente fruisce di una prestazione sanitaria resa dalla farmacia nei propri locali (e non da un professionista terzo nei locali della farmacia) si avrà certamente la possibilità di documentarla con scontrino e tale scontrino costituirà prova ai fini della detrazione.
L'Agenzia, che ha diramato anche una precisazione (si veda il Sole del 12 marzo scorso), sostiene invece l'obbligo di emissione di fattura anche per la «prestazione professionale specialistica resa dal farmacista». Su questo punto però la posizione non appare conforme alle norme vigenti di diritto sanitario.
Nel sistema normativo della farmacia dei servizi, infatti, la prestazione sanitaria – anche quando esente - non viene erogata dal farmacista quale professionista sanitario ma dalla impresa-farmacia. Ad esempio la legge regionale dell'Emilia Romagna n. 2 del 3 marzo 2016, in vigore dal 18 marzo 2016, dispone all'articolo 17 che «in applicazione del principio della libertà di iniziativa economica e nel rispetto della tutela prioritaria del diritto alla salute, il titolare di esercizio farmaceutico, nei locali della farmacia, può … erogare i servizi, anche di carattere sanitario…». È evidente che si tratti di servizi sanitari svolti per espressa previsione di legge «nei locali della farmacia» e nell'esercizio di attività di impresa, non di lavoro autonomo.


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