Lavoro e professione

Fisco: il vademecum delle Entrate per detrazioni e deduzioni Irpef

di Alberto Santi

Con la Circolare omnibus del 4 aprile scorso, n. 7/E, frutto del lavoro svolto da un tavolo tecnico istituito con la Consulta Nazionale dei Caf, l'Agenzia delle entrate ha fornito un'utilissima guida alla compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche per il 2016. Il ponderoso documento di prassi contiene tutte le informazioni sulle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d'imposta, crediti d'imposta ed altri elementi rilevanti per assolvere correttamente agli obblighi dichiarativi e per l'apposizione del visto di conformità.
Numerosi sono gli spunti di interesse, per quello che riguarda il trattamento delle spese sanitarie, relativamente alle quali l'Agenzia fornisce indicazioni specifiche ed aggiornate per ciascuna tipologia, ripercorrendo passo passo ogni rigo del Modello 730/2017, destinati ad accoglierle. Vediamo, in estrema sintesi, alcuni dei passaggi principali.

Spese per l'acquisto di farmaci
La Circolare, a questo proposito, ricorda anzitutto che le spese per l'acquisto di farmaci sono quelle relative a:
 specialità medicinali;
 farmaci;
 medicinali omeopatici.
Questi prodotti devono essere in ogni caso acquistati presso le farmacie – in quanto autorizzate alla vendita dei medicinali - ad eccezione dei prodotti da banco e di quelli da automedicazione che, a seguito dell'art. 5 del Dl n. 223/2006, possono essere commercializzati presso i supermercati e gli altri esercizi commerciali.
Interessante la precisazione secondo cui la detrazione spetta anche l'acquisto di farmaci – ma soltanto di quelli senza obbligo di prescrizione medica, essendo inibita nel nostro paese la vendita on-line di quelli per i quali la prescrizione è obbligatoria - tramite piattaforme on-line di farmacie e di esercizi commerciali autorizzati alla vendita a distanza dalla Regione, dalla Provincia autonoma o da altre autorità competenti. L'elenco delle farmacie ed esercizi commerciali autorizzati alla vendita on-line può essere consultato sul sito internet www.salute.gov.it.

Effettivo sostenimento della spesa
Un altro aspetto sul quale la Circolare è decisamente utile – anche a giudicare dai quesiti che giungono spesso alla redazione - è quello sulla spettanza del diritto alla detrazione nel caso in cui le spese siano rimborsate da terzi. L'Agenzia ricorda che lo sconto fiscale è riconosciuto solo se le spese sanitarie sono state “effettivamente sostenute” e, quindi, rimaste a carico del contribuente. Si considerano rimaste a carico, ricorda il documento di prassi in oggetto, anche le spese sanitarie rimborsate:
 per effetto di premi di assicurazioni sanitarie versati dal contribuente;
 a fronte di assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d'imposta o pagate dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente (eventualmente segnalata al punto 444 della comunicazione unica del datore di lavoro).
Pertanto, in queste ipotesi, la detrazione delle spese spetta pienamente, anche in caso di rimborsi assicurativ, in quanto i premi versati non danno diritto ad alcuna detrazione o esclusione dal reddito per il contribuente.
Non si considerano invece “rimaste a carico”:
 le spese, nel caso di danni arrecati alla persona da terzi, risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto;
 le spese rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto d'imposta o dallo stesso contribuente ad enti e casse aventi esclusivamente fine assistenziale, in conformità a disposizioni di contratti o di accordi o di regolamenti aziendali che, fino ad un importo di euro 3.615,20, non hanno concorso a formare il reddito imponibile (eventualmente indicati nel rigo 441 delle comunicazione).
In questi casi è comunque ammessa in detrazione soltanto la differenza tra la spesa sostenuta e la quota rimborsata.
Spese per l'acquisto di mezzi necessari alle persone disabili – Carrellata di precisazioni anche per quanto riguarda le agevolazioni fiscali per l'acquisto di mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione, al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione delle persone con disabilità.
Sono riconosciute detraibili le spese sostenute per acquistare cucine, ma per la parte di esse che si riferisce alle componenti dotate di dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, preposte a facilitare il controllo dell'ambiente da parte dei soggetti disabili.
Inoltre, l'agevolazione può spettare anche per l'acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita, a beneficio di coloro che hanno ridotte o impedite capacità motorie permanenti, purché si sia in possesso anche di idonea certificazione del medico specialista della ASL che attesti il collegamento funzionale tra il mezzo e la menomazione.


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