Lavoro e professione

Farmacie, i chiarimenti delle Entrate sull’Iva

di Alberto Santi

Chiarimenti a tutto campo per le attività sanitarie rese dalle farmacie. Con la Risoluzione 12 maggio 2017, n. 60/E, infatti, l'Agenzia delle entrate ha precisato quale deve essere il corretto trattamento ai fini Iva di alcune prestazioni effettuate direttamente all'interno delle farmacie e degli obblighi di certificazione, al fine di consentire ai destinatari di dedurre o detrarre le relative spese.
L'attività delle moderne farmacie, infatti, non si limita più alla semplice somministrazione di farmaci, ma si svolge anche attraverso autoanalisi di prima istanza, prestazioni rese da operatori sociosanitari ed altri servizi.
Il trattamento ai fini Iva – Per identificare il corretto regime Iva applicabile alle singole prestazioni, l'Agenzia delle entrate ricorda che, in base alla propria prassi più che consolidata (fra le altre viene richiamata la Risoluzione 20 dicembre 2011 n. 128/E) ed in linea con l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza dell'Unione Europea (Corte di Giustizia Ue 10 settembre 2002 causa C-141/00), l'art. 10, n. 18) del Dpr n. 633/1972 subordina l'esenzione alla contemporanea sussistenza di due requisiti:
- la natura della prestazione deve essere riconducibile a diagnosi, cura e riabilitazione della persona;
- colui che effettua la prestazione deve essere un soggetto abilitato all'esercizio della professione.
La mancanza anche di uno solo dei due presupposti fa venir meno il trattamento esentativo e determina l'applicabilità dell'imposta con l'aliquota ordinaria.

Le singole prestazioni. Detto questo, la conclusioni cui giunge la Risoluzione in rassegna per le singole specifiche attività sottoposte al vaglio dell'Agenzia delle entrate sono le seguenti.
Le prestazioni delle farmacie che comportano la messa a disposizione di operatori socio-sanitari, infermieri e fisioterapisti, se richieste dal medico di famiglia o dal pediatra di libera scelta, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), punto 4), del D.Lgs. n. 153/2009 sono senz'altro esenti.
Le prestazioni di analisi di prima istanza, rientranti nell'ambito dell'autocontrollo, ai sensi dell'art. 1, comma, 2 lett. e), del Dlgs. n. 153/2009, se eseguite direttamente dal paziente, utilizzando le apparecchiature automatiche presenti nella farmacia e, perciò, in assenza di ausilio di un professionista sanitario sono invece soggette ad Iva con aliquota ordinaria. Manca in questo caso, evidentemente, il presupposto soggettivo sopra elencato.
Stessa conclusione, per mancanza del requisito oggettivo, per il servizio di prenotazione, riscossione e ritiro dei referti (artt. 3 e 9 del Dm 8 luglio 2011).
Certificazione dei corrispettivi - La Risoluzione ha poi puntualizzato le corrette modalità di assolvimento dell'obbligo di certificazione dei corrispettivi.
In particolare, a questo proposito è stato chiarito che è applicabile anche alle operazioni suddette l'esonero dall'emissione della fattura, qualora non richiesta dal cliente entro il momento di effettuazione dell'operazione, per le prestazioni di servizi rese nell'esercizio di imprese in locali aperti al pubblico (come disposto dall'art. 22, comma 1, n. 4), del Dpr n. 633/1972).
Le farmacie, infatti, rientrano nell'ambito dei locali “aperti al pubblico” secondo l'accezione fornita dalla norma richiamata e come precisato già dalla Risoluzione 12 luglio 1996, n. 119/E.
Al tempo stesso, aggiunge l'Agenzia delle entrate, non vi sono impedimenti al fatto che le farmacie utilizzino il c.d. “scontrino parlante” (contenente il codice fiscale del destinatario, oltre alla natura, alla qualità e alla quantità dei servizi prestati). Ciò anche in considerazione del fatto che i singoli professionisti sanitari emetteranno – a loro volta – fattura alla farmacia per le attività svolte nei locali di quest'ultima.
Da ultimo, questa indicazione è funzionale con il successivo inoltro dei dati al Sistema tessera sanitaria (art. 3, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2014).


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