Lavoro e professione

Farmacie e concorsi straordinari, vincitori a rischio

di Ettore Jorio (Università della Calabria)

Sui concorsi straordinari, per soli titoli, banditi dalle Regioni ai sensi del Dl 1/2012 per il conferimento e l'assegnazione di farmacie vacanti e di nuova istituzione incombe l'incertezza sugli esiti. Migliaia di farmacie rischierebbero la chiusura a qualche mese dalla loro apertura, effettuata dai vincitori con notevoli sacrifici economici e indebitamenti di diversa natura. Il tutto a causa di una confusione generata dalla interpretazione di una vecchia norma, l'art. 9 della legge n. 221/1968. Una legge che ebbe la caratteristica di premiare il disagiato servizio assicurato nella periferia del Paese dai farmacisti operanti nelle sedi farmaceutiche rurali. Un modo per metterli più alla pari dei colleghi esercenti nelle farmacie urbane attraverso una sensibile maggiorazione del punteggio riguardante, per l'appunto, l'esercizio professionale.

In buona sostanza, su un totale di (allora) 32,5 punti, inerenti all'anzianità di servizio, a quelli rurali fu assegnata una premialità di 6,5 da spendere, per il conseguimento di un maggiore punteggio sino alla soglia massima conseguibile (32,5), da parte di quei farmacisti con una anzianità di servizio di almeno cinque anni.

Cosa è successo? Alcuni partecipanti ai diversi concorsi, forti della loro specificità di rurale (spesso indebita a causa di dimenticanze degli organi tenuti a correggerla con il venir meno dei requisiti), hanno ritenuto di ricorrere al giudice amministrativo richiedendo che la detta gratificazione ad personam andasse moltiplicata per quanti farmacisti rurali avessero partecipato al concorso nella modalità della associazione professionale. Come dire, in via ipotetica, che il primato in graduatoria fosse ottenibile semplicemente dalla somma delle ruralità possedute, prescindendo dal massimo conseguibile, dalle doppie lauree, dal possesso di dottorati, di master e così via.

Ad una tale istanza, i Tar e il Consiglio di Stato non hanno dato seguito, fatta eccezione per il tribunale amministrativo trentino-alto atesino e lucano, oggi appellate. Una tale situazione ha dell'incredibile, ma soprattutto dell'insostenibile, solo che si tenga conto che la quasi totalità delle Regioni, seppure in presenza dei contenziosi amministrativi, hanno inteso eseguire comunque le graduatorie, generando un clima di pericolosa incertezza nei vincitori «pro tempore». Ciò in quanto in presenza di una eventuale giurisprudenza favorevole ai rurali ricorrenti, il consequenziale annullamento delle graduatorie e la loro riformulazione andrebbero verosimilmente a cancellare i pregressi titoli di assegnazione con l'obbligo di chiusura degli esercizi appena aperti. Il tutto con perdite economiche ingombranti per le povere tasche di quei giovani farmacisti cui la particolare forma di concorso avrebbe dovuto rendere loro giustizia.

A fronte di un tale bailamme, l'onorevole Roberto Occhiuto (Forza Italia-Pdl) ha appena presentato una interrogazione alla ministra della Salute Beatrice Lorenzin, che si allega, per sapere come il dicastero intenda muoversi in proposito, sollecitando così la necessità di una interpretazione autentica da parte del Parlamento.


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