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Federfarma: come fare la farmacia on line

Il nuovo Dlgs di recepimento di norme europee sui medicinali per uso umano (VEDI ) permetterà, a farmacie e agli altri esercizi commerciali abilitati, di vendere, attraverso siti web, farmaci senza ricetta. ma per la definitiva applicazione regionale delle norme sulla vendita online potrebbe essere necessario un atto normativo regionale relativo alla scelta dell'autorità competente a concedere l'autorizzazione alla vendita.

E Federfarma, l'associazione dei titolari di farmacia, speiga ai suoi iscritti in una circolare i passi da compiere per chi volesse distribuire i Sop con un clic.

Anzitutto va ben chiarito che la vendita online di farmaci senza ricetta sarà permessa esclusivamente alle farmacie e a gli altri soggetti abilitati alla vendita di tali prodotti e che è vietata la vendita a distanza di farmaci etici.

L'autorizzazione deve essere concessa dalla Regione o da altre Autorità locali competenti, ma l'attività di repressione delle vendite on line illegali (oscuramento di siti) passa dall'Antitrust al ministero della Salute.

Il provvedimento amministrativo di contrasto dei siti illegali è adottato dal ministero su proposta dell'Aifa adottata nell'ambito di una Conferenza dei servizi ad hoc. E se il provvedimento non sarà rispettato scatta unasanzione amministrativa da 20mila a 250mila euro.

Le farmacie che vogliono vendere online dovranno utilizzare un logo comune europeo che però non è ancora stato scelto dalla Commissione Ue. Dalla pubblicazione della relativa direttiva, il Governo ha un anno di tempo per il recepimento nazionale.

La farmacia non è tenuta a chiedere al ministero la specifica autorizzazione alla pubblicità se pubblica, sul proprio sito web, fotografie o rappresentazioni grafiche dell'imballaggio esterno o del confezionamento primario dei farmaci messi in vendita.

Oltre a tutte le specifiche e i requisiti per la farmacia che vuole aprire un sito web specificate nella circolare, Federfarma ricorda che il titolare ha anche l'obbligo di fornire una serie di informazioni prima dell'inoltro dell'ordine da parte del destinatario del servizio:

- le varie fasi tecniche da seguire per la conclusione del contratto;

- il modo in cui il contratto concluso sarà archiviato e le relative modalità di accesso;

- i mezzi tecnici messi a disposizione del destinatario per individuare e correggere gli errori di inserimento dei dati prima di inoltrare l'ordine al prestatore;

- eventuale specifico codice di condotta al quale il titolare aderisce e come accedervi per via telematica;

- le lingue a disposizione per concludere il contratto oltre all'italiano;

- l'indicazione degli strumenti di composizione delle controversie.

Chi viola questi obblighi è punito con una sanzione amministrativa da 103 a 10mila euro. Nei casi di particolare gravità o di recidiva i limiti minimo e massimo sono raddoppiati.

Ulteriore obbligo, non coperto tuttavia dalla sanzione pecuniaria, riguarda il dovere di accusare ricevuta dell'ordine del destinatario contenente un riepilogo delle condizioni generali e particolari applicabili al contratto, le informazioni relative alle caratteristiche essenziali del bene o del servizio e l'indicazione dettagliata del prezzo, dei mezzi di pagamento, del recesso, dei costi di consegna e dei tributi applicabili.

Sono introdotte poi nuove sanzioni penali per chi vende illegalmente farmaci online e per chi distribuisce farmaci contraffatti. I titolari di farmacia e degli esercizi abilitati alla vendita di Sop-Otc che mettano in vendita online farmaci etici sono puniti con l'arresto fino a un anno e un'ammenda da 2mila a 10mila euro. Per chiunque, ad esclusione di farmacie e esercizi di vicinato, venda farmaci online c'è l'arresto da 6 mesi a 2 anni e l'ammenda da 3mila a 18mila euro. Chiunque, compresi i titolari di farmacia, commerci o venda online farmaci falsificati è punito con l'arresto da 1 a 3 anni e l'ammenda da 2.600 a 15.600 euro.

La circolrae illustra poi le altre novità contenute nelò Dlgs, tra cui quelle relative alle attività di contrasto alla contraffazione di farmaci, alla distribuzione intermedia e alle carenze di farmaci che prevede che Il farmacista che non riceve negli ordinari tempi di consegna i farmaci ordinati sia chiamato a comunicare alla Regione o alle altre Autorità competenti individuate dalla Regione il farmaco non reperibile ed il grossista a cui ha avanzato la richiesta.