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Cure transfrontaliere: per i farmacisti in arrivo 27 modelli diversi di ricette Ue

Direttiva cure transfrontaliere: 27 Paesi, 27 ricette diverse per i farmacisti, perché non ne esiste una europea e ogni Stato fa da se. E non solo per i farmaci: la norma vale anche per i dispositivi medici

Federfarma spiega ai suoi iscritti che Il Dlgs si applica anche all'assistenza farmaceutica attraverso il principio del mutuo riconoscimento delle ricette prescritte da qualsiasi medico dell'Unione europea. In pratica, si prevede che ogni Stato stabilisca un proprio modello di ricetta transfrontaliera, ovvero una ricetta che avrà valore in qualsiasi Stato dell'Ue. Ma non è stato stabilito un unico modello di "ricetta europea" e quindi ogni Paese potrà approvare una propria ricetta lasciando alle farmacie il compito di riconoscere la validità di 27 modelli differenti.

Per questo il PGEU, l'Associazione dei farmacisti europei, ha chiesto, su proposta di Federfarma, a tutte le associazioni farmaceutiche nazionali di inviare a Bruxelles i modelli approvati in ogni singolo Paese.

Il meccanismo della ricetta europea
La ricetta europea italiana dovrà obbligatoriamente contenere almeno gli elementi stabiliti nell'allegato del Dlgs 38/2014 che sono quelli scritti dalla Commissione Ue nella sua Direttiva di esecuzione n. 2012/52.

La ricetta europea, dispensata in una qualsiasi farmacia dell'Ue, dà la possibilità al paziente di richiederne il rimborso, se dovuto, da parte del proprio Servizio sanitario. Il paziente italiano dovrà fare la richiesta entro 60 giorni dalla data di spedizione della ricetta, mentre la Asl avrà ulteriori 60 giorni dal ricevimento della richiesta per corrispondere il rimborso.

Le limitazioni al diritto del paziente
Sono stabilite anche alcune limitazioni al diritto del paziente di poter ricevere un farmaco grazie alla presentazione della "ricetta europea".

Il farmacista può decidere di non spedire la ricetta europea se ci sono fondati dubbi su autenticità, contenuto e comprensibilità di ogni singola prescrizione.

Poi, il principio di mutuo riconoscimento delle ricette non si applica ai medicinali stupefacenti soggetti a prescrizione medica speciale, di cui all'art. 90 del Dlgs n.219/2006.

Ancora, le norme nazionali in materia di sostituzione si applicano anche alle "ricette europee", quindi il farmacista italiano dovrà proporre la sostituzione di una specialità con il farmaco di minor prezzo presente nella corrispondente lista di trasparenza. Il paziente avrà la possibilità per il paziente di rifiutare la sostituzione. Il ricorso all'eventuale sostituzione del farmacista verrà facilitato grazie all'utilizzo nella "ricetta europea" della Denominazione Comune Internazionale (DCI) del farmaco.

Presto le lInee guida del ministro
Per quanto concerne le disposizioni in materia di: (a) rifiuto per il farmacista di spedizione di una ricetta in caso di dubbi sulla sua autenticità; corretto espletamento del diritto sia (b) di sostituzione del farmaco che (c) all'obiezione di coscienza; (d) modalità per la richiesta di rimborso dei farmaci da parte del paziente, il ministero della Salute adotterà apposite linee guida per garantire la corretta applicazione dei diritti. Non viene stabilito, però, alcun termine per l'adozione di tali linee guida.

Inoltre, con un decreto della Salute, possono essere adottate ulteriori misure necessarie a garantire la continuità delle cure per le prescrizioni rilasciate nello Stato di residenza del paziente ed erogate sul nostro territorio. In pratica, la disposizione riguarda la possibilità per il farmacista di poter controllare i farmaci assunti da un paziente di un altro Stato grazie alla possibilità di rendere interoperabili i vari dossier farmaceutici nazionali.