Aziende e Regioni

Per il contenzioso sulla responsabilità professionale un'«assicurazione del malato»: proposta shock delle Regioni

Contenzioso nella responsabilità del personale sanitario: le Regioni propongono l'"assicurazione del malato". Un'idea shock che prevede, se non si può identificare un responsabile della malpractice, il versamento da parte dei cittadini di un contributo per assicurarsi contro il rischio di esiti indesiderati da trattamento sanitario (in Francia il fondo assicurativo è finanziato così), realizzato, in analogia a quanto avviene per l'Inail, a livello nazionale, ma gestito dai servizi sanitari regionali visto che la materia rientra nell'assistenza sanitaria-tutela della salute dei cittadini. E sempre per i contenziosi secondo le Regioni è necessaria una gestione locale (soprattutto extragiudiziale) e, se il cittadino non è soddisfatto, può ricorrere all'organismo di mediazione per tentare la conciliazione prima di andare in giudizio.

Sono le proposte «nazionali» che chiudono un documento dettagliato messo a punto dalle Regioni per la loro audizione in commissione Affari sociali della Camera dove si stanno discutendeo, appunto, i provvedimenti sulla responsabilità del personale sanitario. Una rivoluzione dei percorsi fin qui disegnati, anche perché le Regioni giudicano nel documento "insiffcienti" le ultime previsioni della legge 182/2012 (decreto Balduzzi) che presentano limiti e profili di incostituzionalità.

Cosa fare nelle aziende sanitarie
Nel documento le Regioni indicano anche i percorsi da realizzare nelle aziende sanitarie, dividendoli in cinque punti.

Il primo prevede la cogestione amministrativa, medico-legale e assicurativa del contenzioso e la creazione di un osservatorio aziendale dei sinistri. Il medico legale interno all'azienda deve espletare tutte le attività necessarie e per questo non vanno bene le consulenze esterne, stabili o, peggio, occasionali, perché un professionista che non appartiene alla struttura sanitaria. Il medico legale del Ssn ha quindi, tra gli altri, anche il compito di rendere "accettabile" ai colleghi clinici il percorso: non si tratta di "avere ragione", di "vincere" nei procedimenti penali e/o civili, di minimizzare a tutti i costi l'entità dei risarcimenti ai pazienti danneggiati
perché considerati "immancabilmente pretestuosi", ma di "compensare" quamente le persone che ne hanno diritto, ogni volta che si procura loro un danno per l'attività sanitaria (responsabilità civile contrattuale). Questo non implica necessariamente un giudizio negativo verso i professionisti o una condanna per l'organizzazione, ma dovrebbe rappresentare secondo le Regioni uno stimolo verso il miglioramento e la prevenzione di eventuali ripetizioni dello stesso evento avverso. E lo stesso vale per il servizio legale e assicurativo aziendale.

Il secondo punto prevede la raccolta di report tempestivi sull'accaduto e l'attività di consulenza medico-legale strutturata a favore dei clinici in ogni ambito, possibilmente sulle 24 ore, visto che le attività assistenziali sono rese continuativamente.

Al terzo punto c'è l'analisi approfondita delle cause e la valutazione medico-legale con garanzia di onestà e trasparenza verso i cittadini per una «composizione equa e tempestiva della vertenza». Questo presuppone la raccolta di tutta la documentazione sanitaria relativa e di ogni elemento utile alla formulazione di una valutazione corretta del caso e degli eventi, anche se si tratta di certificazioni non prodotte in quella occasione, ma antecedenti e successive.

Quarto aspetto la promozione di iniziative di prevenzione dei conflitti con la modifica dei percorsi assistenziali e la formazione continua del personale (sulla comunicazione efficace con le persone interessate, sull'acquisizione di un valido consenso informato, sulla corretta tenuta delle cartelle cliniche e della documentazione sanitaria in genere ecc).

E infine va prevista la diffusione della cultura della sicurezza anche attraverso l'utilizzo di linee guida, protocolli, procedure e la diffusione di best practice.

Le necessità di sviluppo
Il documento indica l'esigenza di assicurare omogeneità, per qualità e quantità e requisiti minimi di sicurezza e garanzie di efficacia, alle prestazioni erogate su tutto il territorio nazionale. Poi la necessità di individuare percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali costruiti sulla
appropriatezza e sulla centralità del paziente con il dovere di procedere con rapidità all'innalzamento dei livelli di sicurezza delle
prestazioni attraverso la prevenzione del rischio da medical malpractice.
va anche data l'opportunità di aprire il sistema alla cultura della valutazione, puntando sull'utilizzo di indicatori di esito e di valutazione degli obiettivi di salute conseguiti, più che di sommatoria di prestazioni erogate.

Le tre A: assicurazione, autorizzazione, accreditamento
Le Regioni nel documento chiedono di focalizzare l'attenzione su alcuni aspetti della responaabilità.
In particolare l'assicurazione diventa condizione necessaria e imprescindibile per le altre due, soprattutto per i liberi professionisti e le strutture sanitarie private.
Per le strutture pubbliche, la tutela dei rischi può anche essere assolta attraverso la ritenzione e, quindi, con la gestione diretta dei sinistri (c.d. "autoassicurazione") in maniera integrale (per esempio la Regione Toscana), parziale con assicurazione sopra una certa soglia, variabile (per esempio il Friuli Venezia Giulia, la Liguria, l'Emilia-Romagna ecc.).

Migliorare la sicurezza delle cure
Si deve lavorare sull'appropriatezza, la tempestività e la qualità delle prestazioni (cure in aziende sicure), garantendo la trasparenza e
l'assunzione di responsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale nei casi di eventi avversi legati all'attività sanitaria, siano dovuti a errori individuali, di sistema oppure alla c.d. alea terapeutica attraverso la messa a punto di un sistema misto, risarcitorio e indennitario, in maniera da tutelare le persone danneggiate da eventi avversi correlati all'attività sanitaria, indipendentemente dal riconoscimento o meno di una responsabilità individuabile, tutelando al contempo strutture e operatori
e salvaguardando il rapporto di fiducia nei confronti del Ssn.

Obbligo di tutela assicurativa
Riguarda le strutture sanitarie private che devono avere una tutela assicurativa adeguata per massimale e postuma, per le strutture pubbliche di garantire – in proprio e/o attraverso una copertura assicurativa – la tutela degli eventi avversi.

Fondo per i grandissimi rischi e le insolvenze
Va creato un fondo per i grandissimi rischi e per le insolvenze, in modo da garantire la tutela delle persone danneggiate da attività sanitaria, introducendo il concetto della responsabilità oggettiva del Ssn.

Tabelle univoche per la valutazione del danno
Si devono mettere tabelle univoche per la valutazione del danno da attività sanitaria, allo scopo di uniformare i risarcimenti sul territorio nazionale, da zero a cento punti percentuali di danno biologico permanente e temporaneo, compreso il danno da morte.

Reati penali "autonomi"
Si deve contemplare una fattispecie di reato autonoma in ambito penale, differenziando la responsabilità professionale sanitaria dalla responsabilità colposa in generale (lesioni personali colpose e omicidio colposo di cui agli artt. 590 e 589 c.p. rispettivamente).

L'Health Technology Assessment
In tutto il processo va considerato anche l'HTA, nel suo approccio multidimensionale e multidisciplinare rispetto all'analisi delle implicazioni
cliniche, sociali, organizzative, economiche, etiche e legali delle tecnologie, attraverso valutazioni plurime relativamente alla loro efficacia, alla sicurezza, ai costi, all'impatto sociale e organizzativo.